- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Contratto di trasporto internazionale – danni alla merce trasportata
Tribunale di Parma, sez. Fidenza – 12 aprile 2012 – Giud. Unico F. Cina
Tribunale di Parma, sez. Fidenza – 12 aprile 2012 – Giud. Unico F. Cina
Contratto di trasporto internazionale – danni alla merce trasportata – indennizzo – art. 13 CMR – legittimazione attiva – esclusività destinatario finale – infondatezza – titolarità diritti derivanti dal contratto – rifiuto di ricezione della merce del destinatario – inconfigurabilità. Danni alla merce trasportata – responsabilità del vettore – art. 17, comma 4 lett. c) CMR – caricamento effettuato dal mittente – esonero di responsabilità – onere probatorio – presunzione di irresponsabilità del vettore – art. 18 comma 1 CMR – infondatezza. Danni alla merce trasportata – art. 23 CMR – quantum debeatur – limite massimo - sussistenza
Nel caso di danni alla merce trasportata, la legittimazione ad agire spetta alla parte nella cui sfera patrimoniale questi esplicano il loro effetto. I diritti derivanti dal contratto di trasporto, compresa la legittimazione attiva per l’azione di danni alla merce, nascono in capo al destinatario nel momento in cui vi sia stata da parte dello stesso la richiesta di riconsegna della merce.
Il vettore è esonerato da responsabilità quando la perdita o l’avaria della merce è derivata da rischi inerenti le operazioni di sistemazione del carico a cui hanno provveduto il vettore o persone da lui incaricate. L’onere della prova incombe sul vettore a favore del quale opera una presunzione d’irresponsabilità, dovendo lo stesso fornire non una prova specifica, ma allegare la sussistenza di particolari circostanze in cui l’avaria e la perdita si è verificata. Trattasi di circostanze in presenza delle quali è possibile che a provocare il danno sia stato il verificarsi di uno dei rischi per evitare i quali sarebbe stata sufficiente una idonea sistemazione del carico.
In caso di perdita o di avaria della merce l’indennità è calcolata in base al valore della stessa nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta. In ogni caso tale valore non può superare 8,33 unità di conto per ogni Kg di peso lordo mancante.