• Normativa
  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Ministero della transizione ecologica
Decreto 25 agosto 2021

Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)

 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 25 agosto 2021

Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica  di  veicoli  elettrici  effettuata   da   persone   fisiche
nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e  professioni,  nonche'
da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle  societa'  (IRES).
(21A06128)

(GU n.251 del 20-10-2021)

 
                             IL MINISTRO
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che  all'art.  74,
comma 3, istituisce, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di  euro
per  l'anno  2020,  finalizzato  all'erogazione  di  contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
  Visto il medesimo art. 74 il quale prevede  che,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i criteri  e  le
modalita' di  applicazione  e  di  fruizione  del  contributo,  ferma
restando la non cumulabilita' con altre agevolazioni previste per  la
medesima spesa;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri e  in  particolare  l'art.  2,  comma  2,  lettera  c)  che
attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e  i
compiti spettanti allo  Stato  relativi  allo  sviluppo  sostenibile,
inclusa la «definizione di piani e misure in materia di  combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la
ricarica dei veicoli elettrici»;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo  decreto-legge  n.  22
del 2021, ai sensi del quale:
    fino alla data di  adozione  di  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministero  della   transizione
ecologica si avvale, per lo svolgimento  delle  funzioni  trasferite,
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero  dello
sviluppo economico;
    con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  i
Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e  delle  finanze  e
per  la  pubblica  amministrazione,   si   provvede   alla   puntuale
individuazione delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  da
trasferire al Ministero della transizione ecologica;
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia  e  il  clima  (di
seguito PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del regolamento
(UE)  2018/1999  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11
dicembre 2018, trasmesso alla  Commissione  europea  il  31  dicembre
2019, con il quale sono  individuati  gli  obiettivi  al  2030  e  le
relative misure in materia di decarbonizzazione  (comprese  le  fonti
rinnovabili), efficienza energetica,  sicurezza  energetica,  mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita';
  Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la  realizzazione  di
reti infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica (di seguito PNIRE), redatto e aggiornato secondo le
procedure  individuate  nell'art.  17-septies  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134;
  Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del  PNIRE
individuano un numero di infrastrutture di ricarica,  necessario  per
raggiungere l'obiettivo del PNIEC di  almeno  6  milioni  di  veicoli
elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica
privata, 31.500  colonnine  di  ricarica  pubblica  veloce  e  78.600
colonnine di ricarica pubblica lenta;
  Considerato che, per il  raggiungimento  dei  predetti  livelli  di
infrastrutturazione previsti per raggiungere i target  del  PNIEC  al
2030,  sono  stati  messi  in  campo  diversi  strumenti,  quali   le
detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF che realizzano infrastrutture
di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione
per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo
n. 48 del 2020;
  Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea
recante  «Disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore
dell'ambiente  e  dell'energia  2014-2020»  (di  seguito  anche:   la
comunicazione CE), recante le condizioni alle quali gli aiuti possono
essere  considerati  compatibili  con  il  mercato  interno  a  norma
dell'art.  107,  paragrafo  3,   lettera   c),   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea;
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c)  della  legge  15
marzo 1997, n.  59,  che  disciplina  i  procedimenti  amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle
attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi,  i  contributi,  le
agevolazioni, le  sovvenzioni  e  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
concessi da  amministrazioni  pubbliche,  anche  attraverso  soggetti
terzi;
  Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
123, che prevede per le Pubbliche amministrazioni la possibilita'  di
stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attivita'  istruttoria
o di erogazione, con  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari
requisiti tecnici, organizzativi e  di  terzieta'  e  che  gli  oneri
derivanti sono posti a carico  degli  stanziamenti  cui  le  medesime
convenzioni si riferiscono;
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  disposto  la  costituzione  di
Sviluppo Italia S.p.a.,  societa'  a  capitale  interamente  pubblico
successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» - «Invitalia», la  quale
persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita'  produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative  occupazionali  e  nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione,  sviluppare
sistemi  locali  d'impresa»  ed,  altresi',   «dare   supporto   alle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla
programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo,  alla
consulenza  in  materia  di  gestione  degli  incentivi  nazionali  e
comunitari»;
  Visto in particolare  l'art.  2,  comma  5,  del  suddetto  decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n.  1,  che  prevede  che,  con  apposite
convenzioni, sono disciplinati  i  rapporti  tra  le  amministrazioni
statali interessate e Invitalia;
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione,  con
apposite direttive, delle priorita' e degli obiettivi  di  Invitalia,
l'approvazione delle linee generali di  organizzazione  interna,  del
documento previsionale  di  gestione  e,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia   e    delle    finanze,    dello    statuto    nonche'
l'individuazione,  con  proprio  decreto,  degli  atti  di   gestione
ordinaria e straordinaria della  societa'  e  delle  sue  controllate
dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia  e  validita',
necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono
la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi,  per
la gestione di interventi pubblici, di societa' in house  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione  dello  Stato
oppure di societa' o enti a capitale interamente pubblico in possesso
dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti,
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa'  in
house dello Stato;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente  gli
obblighi di pubblicazione dei provvedimenti  amministrativi  adottati
dalle pubbliche amministrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio  2014  n.  57,  recante
«Regolamento concernente l'individuazione  delle  modalita'  in  base
alle quali si tiene conto del rating  di  legalita'  attribuito  alle
imprese ai fini della concessione di finanziamenti», con  particolare
riferimento all'art. 3»;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), che ha disposto  l'«Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali nonche' il riordino della  disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture»;
  Visto l'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016  che
definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni  aggiudicatrici
nell'ambito  del  settore  pubblico,   individuando   le   condizioni
necessarie per la configurazione di un soggetto  quale  organismo  in
house di un'amministrazione pubblica;
  Visto l'art. 38, comma 1, del suddetto decreto legislativo  del  n.
50 del 2016, che  iscrive  di  diritto  Invitalia  nell'elenco  delle
Stazioni appaltanti qualificate;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018, adottata in attuazione dell'art.  9-bis,  comma  6,  del
decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  3  agosto  2018,  n.  179,
recante «Aggiornamento dei contenuti  minimi  delle  convenzioni  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a.»;
  Ritenuta la consolidata esperienza di Invitalia  come  societa'  in
house della pubblica amministrazione in analoghe misure;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  affidare  ad  un   ente   strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni:
  a) «Ministero»: Ministero della transizione ecologica - MITE;
  b)  «Invitalia»:   Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato;
  c) «legge n. 126/2020»:  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e,
in particolare, l'art. 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un
fondo con una dotazione di  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
finalizzato  all'erogazione  di  contributi  per  l'installazione  di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  d) «RNA»: Registro nazionale aiuti,  la  banca  dati  istituita  ai
sensi dell'art. 14, comma  2,  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,
denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.
234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
  e) «registri Sian e Sipa»: le sezioni applicative del  SIAN  e  del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura;
  f) «registri aiuti»: il RNA e i registri Sian e Sipa;
  g) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de
minimis» applicabile in relazione al  settore  di  attivita'  in  cui
opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:
  i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del  24
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;
  ii)  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo,  pubblicato  nella  medesima  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
  iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e  successive
modificazioni e integrazioni;
  h) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014;
  i) «imprese»: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti  i
settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle
imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;
  j) «professionisti»: persone fisiche esercenti arti  e  professioni
ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;
  k) «soggetti beneficiari»: insieme di imprese e professionisti;
  l) «infrastruttura di ricarica»:  insieme  di  strutture,  opere  e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno
o piu' punti di  ricarica  per  veicoli  elettrici.  In  particolare,
l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;
  m)  «rating  di  legalita'»:  certificazione   istituita   con   il
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui  modalita'  di  attribuzione
alle imprese  sono  disciplinate  dalla  delibera  n.  24075  del  14
novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

                               Art. 2
 
                      Finalita' dell'intervento
 
  1. Il presente decreto, in  attuazione  della  legge  n.  126/2020,
disciplina la concessione  e  l'erogazione  di  contributi  in  conto
capitale finalizzati a  sostenere  l'acquisto  e  l'installazione  di
infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.
  2.  Le  risorse  finanziarie  complessive  destinate  ai   soggetti
beneficiari per il finanziamento degli interventi di cui al  presente
decreto sono percentualmente cosi' ripartite:
    a) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
di valore  complessivo  inferiore  a  euro  375.000,00  da  parte  di
imprese: 80%;
    b) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte  di
imprese: 10%;
    c) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
da parte di professionisti: 10%.
  3. La ripartizione delle risorse di cui  al  comma  2  puo'  essere
modificata con specifici provvedimenti del Ministero.
  4. Con i provvedimenti di cui all'art. 12 sono disciplinati  -  per
ognuno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 -
i termini e le modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,  la
concessione e l'erogazione dei contributi.
  5. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere  a)
e b) e' riservato alle  imprese  che,  alla  data  della  domanda  di
contributo, risultano in possesso del rating di legalita'.

                               Art. 3
 
                          Soggetto gestore
 
  1. Per gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  relativi  alla
gestione dell'intervento e all'erogazione del contributo  di  cui  al
presente decreto, il Ministero si  avvale,  sulla  base  di  appositi
accordi convenzionali, di Invitalia,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli
oneri complessivi per le attivita' di gestione  dell'intervento  sono
posti a carico delle risorse complessive della  misura  di  cui  alla
legge n. 126/2020 nel limite del 3% (tre per cento) delle stesse.

                               Art. 4
 
                        Imprese beneficiarie
 
  1.  Per  l'acquisto  e  l'installazione  delle  infrastrutture   di
ricarica di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  possono
beneficiare del contributo di cui al presente decreto le imprese che,
sia alla data della concessione sia  alla  data  dell'erogazione  del
contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  a) hanno sede sul territorio italiano;
  b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
  c) non sono in situazione di difficolta', cosi' come  definita  dal
regolamento di esenzione;
  d) sono  iscritte  presso  INPS  o  INAIL  e  hanno  una  posizione
contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC);
  e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano  in
stato  di  fallimento,   di   liquidazione   anche   volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  g) non hanno beneficiato di un  importo  complessivo  di  aiuti  de
minimis che, unitamente all'importo  delle  agevolazioni  concesse  a
valere sul presente decreto, determini il superamento  dei  massimali
previsti dal regolamento de minimis;
  h) non hanno ricevuto ne'  richiesto,  per  le  spese  oggetto  del
contributo  di  cui  al  presente  decreto,  alcun  altro  contributo
pubblico;
  i)  non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai   sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di  recupero,  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione
a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

                               Art. 5
 
                     Professionisti beneficiari
 
  1.  Per  l'acquisto  e  l'installazione  delle  infrastrutture   di
ricarica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c)  possono  beneficiare
del contributo di cui al presente decreto i professionisti  che,  sia
alla  data  della  concessione  sia  alla  data  dell'erogazione  del
contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  a) presentano un volume  d'affari,  nell'ultima  dichiarazione  IVA
trasmessa all'Agenzia delle entrate, cosi' come risultante  dal  rigo
VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la
quale e' richiesto il contributo di cui al presente  decreto.  Per  i
professionisti  che  applicano  il  regime  forfettario,  il   valore
dell'infrastruttura di ricarica non  puo'  essere  superiore  a  euro
20.000,00 (ventimila/00);
  b)  non  rientrano  tra  i   soggetti   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea;
  c) sono in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione
a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  d) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
  e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  f) non hanno ricevuto ne'  richiesto,  per  le  spese  oggetto  del
contributo  di  cui  al  presente  decreto,  alcun  altro  contributo
pubblico.

                               Art. 6
 
                          Spese ammissibili
 
  1. Sono ammissibili al contributo di cui al  presente  decreto,  le
spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti  beneficiari  relative
all'acquisto e all'installazione di infrastrutture  di  ricarica.  Le
spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e possono comprendere:
    a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture  di  ricarica
ivi comprese  le  spese  per  l'installazione  delle  colonnine,  gli
impianti elettrici,  le  opere  edili  strettamente  necessarie,  gli
impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di  costo
si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
      i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di  potenza
da 7,4 kW a 22kW inclusi:
        1. wallbox con un solo punto  di  ricarica:  2.500  euro  per
singolo dispositivo;
        2. colonnine con  due  punti  di  ricarica:  8.000  euro  per
singola colonnina.
      ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:
        1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
        2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
        3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
    b) costi per  la  connessione  alla  rete  elettrica  cosi'  come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile  per
la fornitura e messa  in  opera  delle  infrastrutture  di  ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
    c)  spese  di  progettazione,  direzione  lavori,   sicurezza   e
collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per
la fornitura e messa  in  opera  delle  infrastrutture  di  ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).
  2. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le infrastrutture  di
ricarica devono:
    a) essere nuove di fabbrica;
    b)  avere  una  potenza  nominale  almeno  pari  a  7,4  kW,  che
garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
    c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera
dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente   n.
541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
    d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena
disponibilita' dei soggetti beneficiari;
    e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di
dichiarazione di conformita', ai sensi del  decreto  ministeriale  n.
37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
  3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.
  4. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  contributo,  a  titolo
esemplificativo:
    a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
    b) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
    c) le spese relative a terreni e immobili;
    d) le spese  relative  acquisto  di  servizi  diversi  da  quelli
previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se  funzionali
all'istallazione;
    e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni  edilizie,  alla
costruzione e all'esercizio.

                               Art. 7
 
                       Contributo concedibile
 
  1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili  e  nei  limiti
dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero puo'
concedere ai soggetti beneficiari un  contributo  in  conto  capitale
pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 6.
  2. Nel corso dell'intero periodo di  operativita'  dell'intervento,
ciascun soggetto beneficiario puo' presentare  una  sola  domanda  di
contributo.

                               Art. 8
 
    Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni
 
  1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di  contributo  nei
termini  e  secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  stabiliti  con  i
provvedimenti di cui all'art. 12.
  2. Alla domanda e' allegata la descrizione dell'investimento che il
soggetto  beneficiario  intende  effettuare.  La   descrizione   deve
contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.
  3. I professionisti allegano alla domanda di  contributo  anche  la
dichiarazione IVA di cui all'art. 5, comma 1.
  4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la  presentazione
delle domande stabilito con il decreto di cui all'art. 12,  ovvero  i
maggiori termini correlati alla necessita' di  acquisire  chiarimenti
e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria  da  parte  di
Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei  contributi  con
provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'art. 2,
comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico  di
ricezione delle domande.
  5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui
agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di
cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento  della  domanda  ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.

                               Art. 9
 
                      Erogazione dei contributi
 
  1. L'erogazione del contributo e' effettuata da Invitalia in  unica
soluzione, a  seguito  della  presentazione  da  parte  dei  soggetti
beneficiari della richiesta di erogazione cosi' come disciplinata dai
provvedimenti di cui all'art. 12, con allegata la  documentazione  di
spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di
cui all'art. 6. Tale documentazione deve contenere:
    a) copia delle fatture elettroniche relative  alla  realizzazione
della infrastruttura di ricarica;
    b) estratti del conto corrente dal quale  risultino  i  pagamenti
connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti  dei
titoli di spesa oggetto di  richiesta  di  erogazione  devono  essere
effettuati  attraverso  un  conto  corrente  intestato  al   soggetto
beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici  bancari  ovvero
SEPA Credit Transfer;
    c) relazione finale relativa  all'investimento  realizzato,  alle
relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche
ai requisiti di cui all'art. 6;
    d) dichiarazione  in  tema  di  disponibilita'  delle  pertinenti
autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica  e
per l'esercizio della stessa.
  2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto
di cui all'art. 12 per la presentazione della domanda completa  della
documentazione richiesta, ovvero i maggiori  termini  correlati  alla
necessita' di acquisire  chiarimenti  e/o  integrazioni  documentali,
Invitalia provvede a:
    a)   verificare   la   regolarita'   e   la   completezza   della
documentazione presentata;
    b) accertare il rispetto  dei  requisiti  di  ammissibilita'  del
soggetto beneficiario;
    c)  riscontrare  la  coerenza  tra  la  documentazione  di  spesa
presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di  quanto  previsto
all'art. 5, e la relazione sull'investimento  realizzato  di  cui  al
comma 1, lettera c);
    d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria
  A seguito dei provvedimenti di concessione dei  contributi  di  cui
all'art.  8,  Invitalia  eroga  entro  trenta  giorni  il  contributo
spettante al soggetto beneficiario.
  3. Il Ministero e Invitalia possono effettuare  in  qualunque  fase
del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti
alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto  e
dei decreti di cui all'art. 11.

                               Art. 10
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
 
  1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto  degli  obblighi  gia'
previsti nel presente decreto, sono tenuti a:
    a) mantenere nei cinque anni successivi alla data  di  erogazione
del contributo l'infrastruttura di ricarica;
    b) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal  Ministero  o  da  Invitalia,  nonche'  da  organismi  statali  o
sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi,  al
fine di verificare lo stato di avanzamento delle attivita' oggetto di
concessione del contributo e le condizioni  per  la  fruizione  e  il
mantenimento del beneficio;
    c) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo
scopo di effettuare il monitoraggio e la  valutazione  degli  effetti
delle agevolazioni concesse;
    d) tenere a disposizione, in occasione delle  verifiche  disposte
dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a cinque anni dalla data di concessione  delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 7, comma 2, tutta la documentazione  contabile,  tecnica  ed
amministrativa inerente alla  concessione  delle  agevolazioni  e  ai
servizi fruiti tramite le stesse;
    e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali
o,  in  casi  debitamente  giustificati,   sotto   forma   di   copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica;
    f) aderire a tutte le forme di  informazione  e  pubblicizzazione
dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate,  anche  con
successivo provvedimento, dal Ministero.
  2.  Il  soggetto  beneficiario  sara'  tenuto  a   trasmettere   le
informazioni che saranno definite  a  seguito  dello  sviluppo  della
piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto  dal  decreto
di attuazione dell'art. 4, comma  7-bis,  del  decreto-legge  del  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso
pubblico.

                               Art. 11
 
                               Revoche
 
  1. I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto  o
in parte - nei seguenti casi:
    a)   accertamento    dell'insussistenza    dei    requisiti    di
ammissibilita' previsti dal presente decreto;
    b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di  domanda  o
in qualunque altra fase del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
errate o esibito atti falsi  o  contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita';
    c) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
    d) mancato rispetto di  una  o  piu'  disposizioni  del  presente
decreto e in particolare degli obblighi previsti all'art. 10;
    e) in tutti i casi ulteriormente previsti  dai  provvedimenti  di
concessione e di erogazione.
  2. La revoca e' disposta dal Ministero con provvedimento motivato e
comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di  restituzione  del
contributo   entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione    del
provvedimento di revoca.

                               Art. 12
 
                       Disposizioni attuative
 
  1. Con provvedimenti del Ministero - riferiti  agli  interventi  di
cui alle lettere a), b) e  c)  dell'art.  2,  comma  2  del  presente
decreto - sono definiti i modelli di  domanda  per  le  imprese  e  i
professionisti, i termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione
che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare  e  sono  fornite
indicazioni operative per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al
presente decreto.
  2. In allegato ai provvedimenti di cui  al  comma  1  e'  riportato
l'elenco degli  oneri  informativi  per  le  imprese  ai  fini  della
fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 25 agosto 2021
 
                                               Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2840