• Normativa
  • Ambiente ed energia, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Contributo per la revisione dei veicoli a motore

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 24 settembre 2021

Modalità di concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. «bonus veicoli sicuri»)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 24 settembre 2021 

Modalita' di concessione del contributo per la revisione dei  veicoli

a motore, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  706,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178 (c.d. «bonus veicoli sicuri»). (21A06241) 

(GU n.253 del 22-10-2021)

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016; 

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive

modificazioni recante: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati

personali»; 

  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive

modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in

particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche  amministrazioni

provvedono   a   razionalizzare   e   semplificare   i   procedimenti

amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,

le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei

cittadini e delle imprese; 

  Visti, in particolare, gli articoli 68  e  69  del  citato  decreto

legislativo n. 82 del  2005  finalizzati  a  favorire  il  riuso  dei

programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; 

  Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30  aprile  1992,

n. 285 (d'ora innanzi anche Codice della  strada)  che  prevede:  «Il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di  assicurare

in relazione a particolari e contingenti situazioni  operative  degli

uffici competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ,  il

rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli

a motore capaci di  contenere  al  massimo  16  persone  compreso  il

conducente, o con massa complessiva a pieno  carico  fino  a  3,5  t,

ovvero superiore a 3,5 t se  destinati  al  trasporto  di  merci  non

pericolose o non deperibili  in  regime  di  temperatura  controllata

(ATP), puo' per singole  province  individuate  con  proprio  decreto

affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese

di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo  della

meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad

imprese che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio  di

veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,

l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono  essere  iscritte

nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione  di

cui all'art. 2, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n.  122.  Le

suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai

consorzi e alle societa' consortili, anche in forma  di  cooperativa,

appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna  almeno  in  una

diversa  sezione  del  medesimo  registro,  in  modo   da   garantire

l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni»; 

  Visto il comma 12, del citato art. 80 che demanda al Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, con  decreto,

le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e  dei

loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle

imprese di cui al medesimo art. 80, comma 8, nonche' quelle  inerenti

ai controlli periodici su tali imprese ed ai controlli a campione sui

veicoli sottoposti a revisione presso le stesse; 

  Visto l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»,  il  quale

prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

medesima legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con

apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle

finanze, modifica, aumentandola di euro  9,95,  la  tariffa  prevista

dall'art.  2,  comma  1,  del  regolamento   adottato   con   decreto

ministeriale 2 agosto 2007, n. 161  e  relativa  alle  operazioni  di

revisione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi  eseguite  dalle

imprese  di  cui  al  suindicato  art.  80,  comma  8,  del   decreto

legislativo n. 285 del 1992; 

  Visto  il  comma  706,  del  citato  art.   1,   che   prevede   il

riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell'aumento previsto

dal comma 705, per i tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in

vigore del decreto  previsto  da  quest'ultimo  comma,  di  un  buono

denominato «buono veicoli sicuri»,  per  l'importo  di  nove  euro  e

novantacinque centesimi e nei limiti delle risorse stanziate al comma

707, a beneficio  dei  proprietari  di  veicoli  a  motore  che,  nel

medesimo  periodo  temporale,  sottopongono  il  proprio  veicolo   e

l'eventuale  rimorchio  alle  operazioni  di  revisione  di  cui   al

richiamato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,

con definizione delle modalita' attuative della disposizione di detto

riconoscimento, consentito per un solo veicolo a  motore  e  per  una

sola volta, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

  Visto il comma 707 del citato art. 1,  che  ha  istituito,  per  le

finalita' di  cui  al  comma  706,  nello  stato  di  previsione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo  con  una

dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,  2022  e

2023; 

  Visto il decreto 2 agosto 2007, n. 161 adottato dal Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze,  «Regolamento  recante  la  fissazione

delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli  a

motore»; 

  Visto il decreto n. 317  dell'8  agosto  2021  del  Ministro  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  adottato  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  cui  e'  stata

modificata la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del  regolamento

di cui  al  citato  decreto  ministeriale  2  agosto  2007,  n.  161,

aumentandola di nove euro e novantacinque centesimi; 

  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente

all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle

previsioni di cui all'art. 1, comma  706,  della  legge  30  dicembre

2020, n. 178; 

  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'

delle  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto  previsto   dagli

articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,

garantisce  il  raggiungimento  delle  finalita'   di   economicita',

efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; 

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  che

dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le

predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi

relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi

stessi»; 

  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77

che prevede che «Al fine di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza

dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi

istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione

dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento

delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e

interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli

obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento  (UE)  2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'

quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma  7,

del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  il   Ministero   delle

infrastrutture e delle mobilita'  sostenibili  puo'  avvalersi  della

SOGEI S.p.a., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento

dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la

realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante

piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,

fermo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  1043,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.

229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle

opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti

mediante apposite convenzioni»; 

  Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a  SOGEI  -  Societa'

generale d'informatica S.p.a. (d'ora innanzi anche SOGEI S.p.a.) e  a

societa'  a  capitale  interamente  pubblico   delle   attivita'   di

attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui  al

predetto art. 1, comma 706; 

  Vista   l'applicazione   web    denominata    «Bonus    dispositivi

antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39  del  17  febbraio

2020,  le  cui  misure  tecniche  ed  organizzative  e  modalita'  di

attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del  presente

decreto; 

  Sentita  l'Autorita'  garante  per  i  dati  personali  che,  nella

riunione del 22 luglio 2021, si e' espressa, ai sensi  dell'art.  58,

paragrafo 3, lettera b), del regolamento  (UE)  2016/679,  formulando

parere favorevole; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                               Oggetto 

 

  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di

concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1,  comma

706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  2. Il contributo e' erogato in favore dei proprietari di veicoli  a

motore che, dal 1°  novembre  2021  e  per  i  successivi  tre  anni,

sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione  di  cui

all'art. 80, comma 8, del Codice della strada. 

                               Art. 2 

 

                             Richiedenti 

 

  1. Il contributo puo' essere richiesto dai proprietari di veicoli a

motore  che  sottopongono  il  proprio  veicolo  alle  operazioni  di

revisione presso le imprese individuate all'art.  80,  comma  8,  del

Codice della strada. 

  2. Il contributo e' riconosciuto per un solo veicolo e per una sola

volta. 

                               Art. 3 

 

                             Contributo 

 

  1. Il contributo e' erogato mediante rimborso di un importo di nove

euro e novantacinque centesimi. 

  2. I  contributi  sono  assegnati  secondo  l'ordine  temporale  di

ricezione  delle  richieste  fino  ad   esaurimento   delle   risorse

disponibili. 

  3. E' possibile presentare la richiesta di contributo  a  decorrere

dalla data di entrata in esercizio della piattaforma di cui  all'art.

4. 

                               Art. 4 

 

                              Procedura 

 

  1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione

sulla piattaforma  informatica  «Buono  veicoli  sicuri»  accessibile

direttamente o dal sito del Ministero delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili,  presenta  istanza  compilando   il   modello

disponibile sulla piattaforma  stessa.  La  piattaforma  entrera'  in

esercizio  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo   alla

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana. 

  2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai  dati

del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di

incaricato  di  societa',  attraverso  il  sistema  pubblico  per  la

gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID» di  cui  all'art.

64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso  la

Carta d'identita'  elettronica  (di  seguito  CIE)  ovvero  la  Carta

nazionale dei servizi (di seguito CNS),  previste  dall'art.  66  del

citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  A  tal   fine   gli

interessati, qualora  non  ne  siano  gia'  in  possesso,  richiedono

l'attribuzione dell'identita'  digitale  ai  sensi  dell'art.  7  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. 

  3. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva resa  ai

sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445  in  cui  il  soggetto  richiedente  attesta  e

comunica quanto segue: 

    a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle  operazioni  di

revisione di cui all'art. 80 del Codice della  strada,  intestato  al

richiedente  il  rimborso  o  alla  societa'  nel  caso  in  cui   il

richiedente e' incaricato dalla societa' stessa; 

    b) la data dell'operazione di revisione; 

    c) il codice IBAN per l'accredito del rimborso; 

    d) cognome e nome dell'intestatario o  cointestatario  del  conto

corrente,  che  deve  coincidere  con  il  richiedente   o   con   la

denominazione sociale in caso di incaricato di societa'; 

    e)  l'indirizzo  e-mail  per  eventuali  comunicazioni   connesse

all'erogazione del rimborso. 

  4.  L'applicazione  prevede  il  rilascio,  nell'area  riservata  a

ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato

sulla piattaforma. 

                               Art. 5 

 

                              Rimborso 

 

  1. Ai fini dell'attribuzione del  contributo,  il  Ministero  delle

infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  attraverso  SOGEI  -

Societa' generale d'informatica S.p.a. procede  alla  verifica  della

validita'  e  correttezza  dei  dati  relativi  al   codice   fiscale

dichiarati  dal  richiedente  ai  sensi  dell'art.  4  attraverso  il

collegamento con l'anagrafe tributaria, della proprieta', della targa

del   veicolo   e   della   sottoposizione   dello   stesso   veicolo

all'operazione  di  revisione  di  cui  all'art.   80   del   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  mediante  collegamento  con  il

Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione  generale  per

la  motorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della

mobilita' sostenibili. 

  2. Nell'ambito della  piattaforma  gestita  da  SOGEI  S.p.a.  sono

attivati gli scambi di informazioni necessari per conoscere gli esiti

delle verifiche di cui al comma 1. 

  3. Per ciascun veicolo sottoposto alle operazioni di  revisione  di

cui all'art. 80 del Codice della  strada,  si  provvede  al  rimborso

mediante accredito di un importo pari a  euro  nove  e  novantacinque

centesimi sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono  fornite

al momento della presentazione dell'istanza di rimborso. 

                               Art. 6 

 

                         Soggetti attuatori 

 

  1. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente

decreto e'  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili che si avvale, mediante stipula di apposite  convenzioni,

delle societa': 

    a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della

normativa in materia di riuso dei programmi  informatici,  incaricata

delle  attivita'  informatiche  relative  alla  piattaforma  cui   si

registrano richiedenti ed attraverso la quale vengono  presentate  le

istanze  di  rimborso  ed  in  particolare,  per  la  verifica  della

sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4; 

    b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.

(d'ora innanzi anche CONSAP S.p.a.), ai sensi dell'art. 19, comma  5,

del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle

liquidazioni  dei  rimborsi  richiesti  ed  in  particolare,  per  le

attivita' di cui all'art. 5. 

  2. Le societa' SOGEI S.p.a. e CONSAP  S.p.a.  sono  rispettivamente

responsabili dei controlli previsti dal presente decreto. 

                               Art. 7 

 

                              Controlli 

 

  1. Ai fini di effettuare i necessari controlli, SOGEI S.p.a.  invia

al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  la

reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a CONSAP

S.p.a. la reportistica per  la  rendicontazione  delle  richieste  di

rimborso presentate sulla piattaforma. 

  2. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  9,

SOGEI S.p.a. provvede al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle

operazioni di revisione e trasmette al Ministero delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili ed a CONSAP S.p.a., entro il giorno  15

di  ciascun  mese,  la  rendicontazione  riferita   alla   mensilita'

precedente delle richieste di rimborso. In caso di esaurimento  delle

risorse disponibili, SOGEI S.p.a.  non  procede  all'accettazione  di

ulteriori istanze e da' tempestiva comunicazione al  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 

                               Art. 8 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

  1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita'

indicate all'art. 1 del  presente  decreto,  e'  il  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 

  2. I soggetti attuatori  di  cui  all'art.  6  sono  designati  dal

Ministero delle infrastrutture e delle  mobilita'  sostenibili  quali

responsabili del trattamento dei dati con apposito  atto  scritto  in

cui sono specificati  analiticamente  i  compiti  affidati,  che  non

comportano  decisioni  sulle   finalita'   e   sulle   modalita'   di

utilizzazione  dei  dati  stessi  che  restano  nella   sfera   della

titolarita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  in  conformita'  all'art.  28  del   regolamento   (UE)

2016/679. 

  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

assicura  il  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  della

normativa vigente con riferimento, in particolare,  alle  misure  che

devono essere adottate per assicurare il  rispetto  dei  principi  di

liceita', correttezza e trasparenza nei confronti  degli  interessati

ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  (UE)

2016/679, alle  modalita'  e  ai  tempi  di  conservazione  dei  dati

personali, nel rispetto dei  principi  di  privacy  by  design  e  by

default, limitandolo alla sola realizzazione  dei  compiti  attinenti

all'attribuzione del  contributo  e  ai  successivi  controlli  sulla

relativa  erogazione.  Nelle  convenzioni  di  cui  all'art.  6  sono

individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un

adeguato livello di sicurezza con  riferimento  ai  rischi  derivanti

dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla  divulgazione

non autorizzata o dall'accesso, in modo  accidentale  o  illegale,  a

dati personali,  nel  rispetto  dell'art.  32  del  regolamento  (UE)

2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazioni dei dati. 

  4. In ogni caso, i dati trattati  per  l'erogazione  del  buono  ai

sensi del  presente  decreto  sono  conservati  dal  Ministero  delle

infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   per   il   tempo

strettamente necessario allo  svolgimento  delle  attivita'  connesse

all'attuazione del  presente  decreto  e  fino  alla  definizione  di

eventuali contenziosi. 

  5. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza

di cui all'art. 5, paragrafo  1,  lettera  a)  del  regolamento  (UE)

2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata  informativa  sul

trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da  parte

degli interessati che sara' pubblicata sul sito web dedicato  gestito

da SOGEI S.p.a. 

                               Art. 9 

 

                          Norme finanziarie 

 

  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del

presente decreto si provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle

risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui al citato  art.  1,

comma 707, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,

quale amministrazione  responsabile  per  l'attuazione  del  presente

decreto, in base all'art. 6, si avvale, nel rispetto della  normativa

vigente in materia di trattamento dei dati personali, delle  societa'

CONSAP S.p.a. e SOGEI S.p.a., senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il

bilancio  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.   19,   comma   5,   del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

provvede al versamento a CONSAP S.p.a.  delle  somme  necessarie  per

dare attuazione all'art. 3  del  presente  decreto  con  le  seguenti

modalita': 

    a) in misura pari al 50 per  cento  delle  somme  disponibili  al

netto dei costi delle convenzioni, successivamente alla registrazione

della relativa Convenzione; 

    b) la restante somma e' versata in misura pari alle richieste  di

rimborso da erogare. 

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana e sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili. 

    Roma, 24 settembre 2021 

 

                                     Il Ministro delle infrastrutture 

                                      e della mobilita' sostenibili   

                                                Giovannini            

Il Ministro dell'economia 

     e delle finanze 

          Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del

territorio e del mare, reg. n. 2848 

 

Documenti allegati