- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. Prot. 6917 Div3/E del 25/03/2014
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Roma, 25/03/2014
Prot. 6917 Div3/E
Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi
Centri Prova Autoveicoli
Loro Sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro Sedi
REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
90100 - Palermo
REGIONE VALLE D’AOSTA
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 - Aosta
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lung’Adige S. Nicolò 14
38122 - Trento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Via Crispi 10
39100 - Bolzano
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1
34126 - Trieste
ANFIA
Corso Galileo Ferraris, 61
10128 - Torino
UNRAE
Via Abruzzi, 25
00187 - Roma
Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - Roma
Confartigianato Trasporti
Via S.Giovanni in Laterano, 152
00184 - Roma
ANITA
Via Oglio, 9
00198 - Roma
Conftrasporto
Piazza G.G.Belli, 2
00153 - Roma
CNA-Fita
Via Guattani, 13
00161 - Roma
Oggetto: Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne destinate al trasporto di
merci pericolose su strada (punti 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.4.4 dell’ADR).
Con riferimento alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di settore a questa
sede circa l’effettuazione dei controlli sulle cisterne in circolazione destinate al trasporto di
merci pericolose su strada, si richiama sinteticamente l’attenzione sui seguenti punti.
a) Conformità delle cisterne circolanti alla normativa ADR e alle misure transitorie
del capitolo 1.6 dell’ADR.
Come è noto già con i DM 22 febbraio1990, DM 04 settembre 1996 ed in ultimo con
il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 la normativa relativa al trasporto di merci pericolose su
strada è stata allineata ai contenuti degli allegati A e B dell’Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).
Pertanto tutte le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose rientrano nel
campo di applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 il cui corpo tecnico, per quanto
riguarda il trasporto su strada, è costituito dagli allegati A e B dell’ADR.
Le misure transitorie del capitolo 1.6 dell’ADR individuano quelle che, eventualmente,
debbono essere sottoposte ad adeguamento.
In relazione a quanto sopra si richiama la necessità di verificare la rispondenza
delle cisterne sottoposte ai previsti controlli con le misure transitorie previste dal citato capitolo
1.6 avvalendosi, in caso di dubbi, della collaborazione dei Centri prova autoveicoli
ed, eventualmente, dal Costruttore delle medesime.
In proposito si richiama l’attenzione sul punto 1.6.3.6 dell’ADR che consente
l’utilizzazione delle cisterne costruite fra il 1° gennaio 1978 e il 31 Dicembre 1989, a condizione
che risultino conformi al marginale 211 127(5) – in allegato - applicabile dal 1°
gennaio 1990.
Le cisterne che rientrano nel campo di applicazione del DM 18 febbraio 2010, emanato
in attuazione del citato D.Lgs. 35/2010, per le quali è stata consentita la possibilità di
utilizzarle solo in ambito nazionale per un limitato periodo di tempo, in deroga a talune disposizioni
dell’ADR, non sono oggetto della presente circolare
b) Cisterne sottoposte a riparazione.
Viene segnalata la presenza sul territorio di cisterne oggetto di modifiche o riparazioni
senza che siano state sottoposte ai prescritti controlli straordinari.
Ciò premesso, al fine di prevenire l’elusione di tali controlli, si sottolinea la necessità
di accertare, nella normale effettuazione dei controlli periodici ed intermedi, l’eventuale effettuazione
di riparazioni o modifiche che non risultano dalla documentazione a corredo
della cisterna.
Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di riparazioni o modifiche non risultanti
dalla documentazione, i controlli in corso devono essere sospesi per rinviare la cisterna ai
controlli di cui al punto d).
c) Riammissione in servizio per il trasporto di merci pericolose di cisterne ADR “declassate”
per il trasporto di materie non pericolose.
Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, sono ammesse all’utilizzo
previa approvazione secondo le disposizioni dell’ADR e sono soggette a condizioni di utilizzo
e verifiche che ne garantiscono la sicurezza e la continua conformità alla norma.
La sottrazione delle cisterne dalla sfera della normativa del trasporto di merci pericolose
ed il loro utilizzo per il trasporto di merci non pericolose può comportare, in particolare,
anche per la mancata effettuazione dei controlli periodici, deterioramenti tali da comprometterne
la sicurezza qualora sia richiesto il reimpiego nell’originario settore del trasporto
delle merci pericolose.
Per tale ragione, nel caso si intendesse destinare una cisterna approvata per il trasporto
di merci pericolose al trasporto di merci non pericolose, è necessario provvedere, a
seguito visita e prova presso un UMC, al ritiro e distruzione della targhetta identificativa
della cisterna e l’annullamento della punzonatura di cui all’articolo 4 del DD 24.11.2006. Il
fascicolo cisterna dovrà essere conservato dal proprietario della cisterna per 15 mesi.
Pertanto si ritiene che la riammissione delle cisterne in questione all’utilizzo per il
trasporto di merci pericolose non sia più possibile.
Si rammenta che non sarà più possibile utilizzare lo scarico a pressione delle medesime
salvo specifica approvazione secondo la direttiva 97/23/CE (PED).
d) Controlli eccezionali
Il punto 6.8.2.4.4 dell’ADR prescrive che “quando la sicurezza della cisterna o del
suo equipaggiamento può essere stata compromessa in seguito a riparazioni modifiche o
incidenti deve essere effettuato un controllo eccezionale”.
Il controllo straordinario, da effettuarsi con le modalità previste dall’ADR e norme richiamate,
rientra nelle competenze dei Centri prova autoveicoli secondo le procedure, se
applicabili, a suo tempo diramate da questa Amministrazione.
Si rammenta che eventuali modifiche, ammesse nel rispetto delle precedenti disposizioni
emanate in proposito, sono consentite a condizione che le stesse comportino almeno
la medesima sicurezza della cisterna.
Si dispone che gli interventi di adeguamento previsti dalle misure transitorie del capitolo
1.6 dell’ADR sono riconducibili alle modifiche.
Non è possibile dare corso a richieste di controlli straordinari su richiesta degli interessati
per ipotesi non esplicitamente previsti dalla normativa.
e) Approvazione di cisterne destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+)
compare dopo il codice cisterna
Con riferimento alla tabella III 1 art. 242 del Regolamento di esecuzione al C.d.s. –
Accertamenti tecnici, si precisa che i controlli eccezionali e le approvazioni delle cisterne
destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+) compare dopo il codice cisterna,
sono da ricomprendere fra gli accertamenti tecnici previsti alla lettera a) della succitata tabella.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI