• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 13 aprile 2026

Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 aprile 2026 

Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure  uniformi  in
materia di controllo dei trasporti su strada di  merci  pericolose  e
della direttiva delegata (UE)  2025/1801  della  Commissione  del  23
giugno 2025, che  adegua  al  progresso  scientifico  e  tecnico  gli
allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  relativa  a  procedure  uniformi  in  materia  di
controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (26A02675) 

(GU n.125 del 1-6-2026)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 229  del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 114 del 18 maggio  1992,  che  delega  i  Ministri  della
Repubblica a recepire, secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le
direttive  comunitarie  concernenti  le  materie  disciplinate  dallo
stesso codice; 
  Visto l'art. 168 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  recante
la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 285 del  1992
concernenti  rispettivamente  i  servizi  di   polizia   stradale   e
l'espletamento dei servizi di polizia stradale; 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato  l'accordo  europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose  su  strada,
denominato ADR; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento
della direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci  pericolose,
che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  la
competenza  a  recepire  la  normativa  comunitaria  in  materia   di
trasporto di merci pericolose; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  3
marzo 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 3  aprile  1997,  di  attuazione  della  direttiva
95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente  l'adozione  di
procedure uniformi  in  materia  di  controlli  su  strada  di  merci
pericolose; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21  dicembre  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio  2002,  di  recepimento  della
direttiva 2001/26/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio  concernente  l'adozione
di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada
di merci pericolose; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del  6  maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 2005, di  recepimento  della
direttiva 2004/112/CE  della  Commissione  che  adegua  al  progresso
tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di
procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di
merci pericolose; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/1999  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19  ottobre  2022  relativa  a  procedure  uniformi  in
materia di controllo dei trasporti  su  strada  di  merci  pericolose
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  L  274
del 24 ottobre 2022 che ha  codificato  e  abrogato  le  disposizioni
delle sopra citate direttive 95/50/CE, 2001/26/CE e 2004/112/CE; 
  Vista la decisione (UE) 2024/1254  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive  2009/12/CE,
2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
la direttiva  96/67/CE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  alcuni
obblighi di comunicazione  nei  settori  del  trasporto  aereo  e  su
strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie
L del 30 aprile 2024; 
  Vista la direttiva (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23  giugno
2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I  e
II della direttiva  (UE)  2022/1999  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di  controllo  dei
trasporti su strada di merci pericolose,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L del 13 ottobre 2025; 
  Ritenuto opportuno trasporre in  un  unico  testo  le  disposizioni
della direttiva 2022/1999/UE, come modificate  dalla  decisione  (UE)
2024/1254 e dalla direttiva (UE) 2025/1801; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  ai  controlli  sui  trasporti
stradali di merci pericolose effettuati per  mezzo  dei  veicoli  che
circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da
uno Stato membro dell'Unione o da un Paese  non  aderente  all'Unione
europea. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  trasporti  di  merci
pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o
che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime. 
  3.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   non   pregiudicano
minimamente il diritto  di  controllare,  nel  rispetto  del  diritto
comunitario,  i  trasporti  nazionali  ed  internazionali  di   merci
pericolose  effettuati  nel  territorio  nazionale  da  veicoli   non
contemplati dal presente decreto. 

                               Art. 2 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intendono per: 
    a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o  incompleto,
destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote  e
avente una velocita' massima per costruzione  superiore  a  25  km/h,
compresi i suoi rimorchi, eccettuati i  veicoli  che  si  muovono  su
rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile; 
    b) «merci pericolose»: le merci pericolose  di  cui  all'art.  1,
lettera b), dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada (ADR),  concluso  a  Ginevra  il  30
settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente
al riferimento di cui all'allegato I, sezione  I.1,  della  direttiva
2008/68/CE; 
    c) «trasporto»:  qualsiasi  operazione  di  trasporto  su  strada
effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle  pubbliche
vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attivita'
di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE,  fatta
salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per
cio' che concerne la responsabilita' derivante da tali operazioni; 
    d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica  con  o  senza
scopo di lucro, qualsiasi associazione  o  gruppo  di  persone  senza
personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi
organismo  di  rilevanza  pubblica,  avente  personalita'   giuridica
propria, ovvero dipendente da un'autorita' avente tale  personalita',
che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci  pericolose,  o
che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve  tali
merci nel corso di un'operazione di trasporto, e che abbia  sede  nel
territorio dell'Unione europea; 
    e)  «controllo»:  qualsiasi  controllo,  ispezione,  verifica   o
formalita'  espletato  dalle  autorita'  competenti  per  ragioni  di
sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose; 
    f) «autorita' competente»: la competenza, per quanto  concerne  i
controlli  previsti  dal  presente  decreto,  e'  attribuita  in  via
principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del  nuovo
codice della strada. Ai sensi  dell'art.  11,  comma  3,  del  citato
codice,  al  Ministero  dell'interno  compete  il  coordinamento  dei
controlli in questione da chiunque espletati. 

                               Art. 3 
 
  1. Con disposizioni del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  i
trasporti,  sentito  il  Ministero  dell'interno,   viene   stabilito
annualmente  il  numero  minimo  di  trasporti  su  strada  di  merci
pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal  presente  decreto
al fine di verificare la conformita' dei medesimi  trasporti  con  la
legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada. 
  2. Detti controlli sono effettuati in conformita'  all'art.  3  del
regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell'art. 1 del regolamento (CEE)  n.
3912/1992. 

                               Art. 4 
 
  1. Per effettuare i controlli previsti nel  presente  decreto  deve
essere utilizzata la lista di controllo di  cui  all'allegato  I.  Un
esemplare di tale lista o un documento che attesta  l'esecuzione  del
controllo, compilato dall'autorita' che ha eseguito il controllo,  e'
consegnato al conducente del veicolo ed e' esibito  a  richiesta  per
semplificare o per evitare, nella  misura  del  possibile,  ulteriori
controlli. Resta impregiudicato il  diritto  di  effettuare  appositi
interventi specifici di controllo, aventi  per  oggetto  anche  altri
elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata. 
  2. I controlli sono effettuati a campione e  coprono  nella  misura
del possibile un'ampia parte della rete stradale. 
  3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in  regola
i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorita'
che esegue il controllo lo reputi opportuno,  di  immobilizzarli  sul
luogo o in un luogo appositamente  scelto  da  tale  autorita'  senza
mettere in pericolo la sicurezza. 
  4. Ove necessario, e a  condizione  che  cio'  non  costituisca  un
pericolo per la sicurezza,  possono  essere  prelevati  campioni  dei
prodotti  trasportati  affinche'  siano   esaminati   da   laboratori
riconosciuti dall'autorita' competente. 

                               Art. 5 
 
  1. Fatte salve  altre  eventuali  sanzioni  che  potrebbero  essere
applicate,  qualora  una  o  piu'  infrazioni,  tra  quelle  elencate
segnatamente nell'allegato II, siano state constatate  nel  corso  di
trasporti su strada di  merci  pericolose,  i  veicoli  in  questione
possono essere immobilizzati - sul posto  o  in  luogo  appositamente
scelto a tale scopo dalle autorita' competenti per il controllo  -  e
obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure
possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle  circostanze
o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso,  il  rifiuto
di far entrare tali veicoli nel territorio dell'Unione europea. 

                               Art. 6 
 
  1. Si possono altresi' eseguire controlli anche  nei  locali  delle
imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada
infrazioni che compromettano la  sicurezza  dei  trasporti  di  merci
pericolose. 
  2. Tali controlli devono mirare a garantire che  le  condizioni  di
sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose  siano
conformi alla legislazione applicabile in materia. 
  3. Qualora siano state constatate una o piu' infrazioni tra  quelle
che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti  su
strada di merci pericolose, i trasporti in  questione  devono  essere
messi in regola prima di lasciare l'impresa,  ovvero  devono  formare
oggetto di altre misure adeguate. 

                               Art. 7 
 
  1. Le infrazioni gravi o ripetute che  compromettono  la  sicurezza
del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo  o  ad  una
impresa  non  residente  nel  territorio  nazionale,  devono   essere
segnalate alle autorita' competenti dello  Stato  membro  dell'Unione
europea in cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale ha  sede
l'impresa. 
  2. Qualora venga constatata  un'infrazione  grave  o  ripetuta,  e'
possibile richiedere alle autorita' competenti dello Stato membro  in
cui il veicolo e'  stato  immatricolato  o  nel  quale  e'  stabilita
l'impresa, che siano adottate delle  misure  adeguate  a  carico  del
contravventore o dei contravventori. 

                               Art. 8 
 
  1. Se in occasione del controllo  su  strada  effettuato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del  presente   decreto   su   un   veicolo
immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni
effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni  gravi
o ripetute non rilevabili durante il  controllo  per  mancanza  degli
elementi necessari, l'autorita' competente di cui all'art. 2, lettera
f),  e  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri   interessati
assicurano reciproca assistenza per le valutazioni del caso. Nel caso
in cui lo  Stato  membro  competente  proceda,  a  tal  fine,  ad  un
controllo nell'impresa, i risultati di tale  controllo  saranno  resi
noti all'altro Stato membro interessato. 

                               Art. 9 
 
  1. Per ogni anno solare, con cadenza  biennale  ed  al  piu'  tardi
entro dodici mesi dalla fine del  secondo  anno,  e'  trasmessa  alla
Commissione europea, a cura del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, conformemente allo schema  di  cui  all'allegato  III  del
presente decreto,  una  relazione  sull'applicazione  della  presente
direttiva comprendente le seguenti informazioni: 
    a) il numero di controlli effettuati; 
    b) il numero di veicoli controllati,  secondo  l'immatricolazione
(veicoli immatricolati  nel  territorio  nazionale,  di  altri  Stati
membri o di paesi terzi); 
    c) il  numero  di  infrazioni  constatate  in  conformita'  della
categoria di rischio di cui all'allegato II; 
    d) il tipo e il numero di sanzioni comminate. 
    2. La prima relazione di cui al primo comma e' trasmessa entro il
31 dicembre 2026. 

                               Art. 10 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno,   sentito   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti,  emana  le  disposizioni  applicative
necessarie per dare attuazione al presente decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 24 giugno 2026. 

                               Art. 11 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  del
3 marzo 1997 di recepimento della direttiva 95/50/CE; 
    b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
del 21 dicembre 2001, di recepimento della direttiva 2001/26/CE; 
    c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
del 6 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE. 

                               Art. 12 
 
  1. Gli allegati I, II e III al presente  decreto  ne  costituiscono
parte integrante. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 aprile 2026 
 
                                   Il Ministro delle infrastrutture   
                                            e dei trasporti           
                                               Salvini                
Il Ministro dell'interno 
      Piantedosi         

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 1650 

                                                           Allegato I 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                          Allegato II 
 
                             Infrazioni 
 
    Ai fini del presente decreto, il seguente elenco  non  esaustivo,
suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta  il
rischio piu' grave), fornisce un orientamento per  valutare  cosa  si
debba intendere per infrazione. 
    La categoria di rischio appropriata e' determinata tenendo  conto
delle  circostanze  particolari  di  un'infrazione  e  a  discrezione
dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli,  il  che
significa che la categoria di rischio di  un'infrazione  puo'  essere
aumentata o diminuita. 
    Le  infrazioni  non  elencate  sono  classificate  in  base  alle
descrizioni delle categorie di rischio. 
    Laddove  vengano  accertate  piu'  infrazioni   per   unita'   di
trasporto, ai fini delle relazioni (in conformita' con il modello  di
formulario standard di cui all'allegato  III),  si  applica  solo  la
categoria indicante il rischio piu' grave. 
1. Categoria di rischio I 
    Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un
rischio  elevato  di  morte,  gravi   lesioni   personali   o   danni
significativi all'ambiente.  Se  osservate  durante  i  controlli  su
strada, tali infrazioni comportano  di  norma  l'adozione  di  misure
correttive immediate e  adeguate,  come  il  fermo  del  veicolo;  se
osservate durante i controlli presso i  locali  delle  imprese,  tali
infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate. 
    Le infrazioni in tale categoria includono: 
      1. il trasporto di merci pericolose per le quali e' vietato  il
trasporto; 
      2. il trasporto di merci pericolose in  mezzi  di  contenimento
vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita  o  per
l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo; 
      3. il trasporto di merci pericolose senza  identificazione  sul
veicolo, risultante in un rischio per la vita o per  l'ambiente  tale
da determinare la decisione di fermare il veicolo; 
      4. la fuga di sostanze pericolose; 
      5. il trasporto con modalita' proibite; 
      6. il trasporto alla rinfusa  in  un  veicolo  o  in  container
strutturalmente inadeguati; 
      7.  il  trasporto  in  un  veicolo  sprovvisto  del  pertinente
certificato di omologazione; 
      8. l'utilizzo di un veicolo che non e' piu' conforme alle norme
di omologazione e  che  presenta  un  rischio  immediato  (altrimenti
classificato nella categoria di rischio II); 
      9. l'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli  non
approvati; 
      10. l'utilizzo di imballaggi non conformi  alle  istruzioni  di
imballaggio applicabili; l'utilizzo di cisterne, veicoli e  container
non conformi alle disposizioni applicabili; 
      11. il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  particolari  in
materia di imballaggio misto; 
      12.  il  mancato  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il
fissaggio e lo stivaggio dei carichi; 
      13. il  mancato  rispetto  delle  norme  relative  ai  prodotti
alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi; 
      14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il  carico
misto degli imballaggi; 
      15. il mancato rispetto  delle  disposizioni  che  limitano  le
quantita'  autorizzate  per  il  trasporto  in  un'unica  unita'   di
trasporto,  compresi  i  livelli  ammissibili  di  riempimento  delle
cisterne o degli imballaggi; 
      16.  il  trasporto  di  merci  pericolose  senza  i   documenti
necessari  disponibili  a  bordo  o   in   un   formato   elettronico
appropriato, se consentito; 
      17. il trasporto di merci  pericolose  in  imballaggi  che  non
recano la  necessaria  marcatura,  etichettatura  o  altri  segni  di
identificazione; 
      18.  il  trasporto  di  merci  pericolose  senza  segnalazioni,
marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore  arancio)  o
altri segni di identificazione sul veicolo; 
      19. la presenza di informazioni incomplete  o  errate  relative
alla   sostanza   trasportata,   che   consentono   di    determinare
un'infrazione di categoria di rischio  I  (ad  esempio,  numero  ONU,
denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio); 
      20.  conducente  privo   del   certificato   regolamentare   di
formazione professionale; 
      21. l'uso di fuoco o di luci non protette; 
      22. il mancato rispetto del divieto di fumare; 
      23. la mancata nomina di un consulente  per  la  sicurezza  per
ciascuna impresa, se necessario; 
      24.  il  mancato  rispetto  dell'ADR  1.10   in   merito   alle
disposizioni di sicurezza, se necessario. 
2. Categoria di rischio II 
    Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un
rischio di lesioni  personali  o  danni  all'ambiente.  Se  osservate
durante i controlli su strada, tali infrazioni  comportano  di  norma
l'adozione di adeguate misure correttive,  come,  ove  possibile,  la
richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo  o,
al piu' tardi, al termine dell'operazione di trasporto in  corso;  se
osservate durante i controlli presso i  locali  delle  imprese,  tali
infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate. 
    Le infrazioni in tale categoria includono: 
      1. l'utilizzo di un'unita' di trasporto comprendente piu' di un
rimorchio/semirimorchio; 
      2. l'utilizzo di un veicolo non piu'  conforme  alle  norme  di
omologazione ma che non presenta un rischio immediato; 
      3.  la  mancata  dotazione  di   estintori   funzionanti   come
prescritto a  bordo  di  un  veicolo;  attrezzature  antincendio  non
conformi a disposizioni specifiche; 
      4. la mancata dotazione dell'attrezzatura prevista  nell'ADR  o
nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo; 
      5. il  mancato  rispetto  delle  date  delle  ispezioni  e  dei
controlli e delle disposizioni sui periodi di uso  degli  imballaggi,
dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate
bulk containers - IBC), degli imballaggi di grosse dimensioni,  delle
cisterne, dei veicoli o dei container; 
      6. il trasporto di  imballaggi  contenenti  imballaggi,  IBC  o
imballaggi di grosse dimensioni danneggiati  o  di  imballaggi  vuoti
danneggiati e non ripuliti; 
      7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container
strutturalmente inadeguati; 
      8.  la  mancata  adeguata  chiusura   di   cisterne/contenitori
cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi  quelli  vuoti  e
non ripuliti); 
      9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano
etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione  di  colore
arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti; 
      10. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR; 
      11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato; 
      12.   il   trasporto   di   persone,   diverse    dai    membri
dell'equipaggio,  in  unita'  di  trasporto  che  trasportano   merci
pericolose; 
      13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui
all'ADR 7.5.10  relative  alle  precauzioni  da  adottare  contro  le
cariche  elettrostatiche  durante  le  operazioni  di  riempimento  e
svuotamento; 
      14.  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni   regolamentari
relative all'arrivo nei luoghi di carico e scarico; 
      15.  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni   regolamentari
relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per  la
sicurezza per ciascuna impresa, se necessario; 
      16.  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni   regolamentari
relative  al  periodo  minimo  di  conservazione  del  documento   di
trasporto  di  merci  pericolose  e  delle   informazioni   e   della
documentazione supplementari specificate nell'ADR; 
      17. il mancato rispetto  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di  merci
pericolose; 
      18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle  relazioni
richiesti alle autorita' competenti. 
3. Categoria di rischio III 
    Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un
rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e per le
quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere
adottate su strada  bensi'  in  seguito  dall'impresa;  se  osservate
durante i controlli presso i locali delle  imprese,  tali  infrazioni
sono di norma soggette ad altre misure appropriate. 
    Le infrazioni in tale categoria includono: 
      1. il mancato rispetto delle  norme  relative  alle  dimensioni
delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure
o dei simboli sulle targhe o sulle etichette; 
      2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che  rientrano
nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di
trasporto; 
      3.  la  mancata  disponibilita'  a  bordo   del   veicolo   del
certificato di formazione, anche se vi sono prove che  il  conducente
ne e' in possesso; 
      4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con
fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio del veicolo; 
      5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e  marcature
(compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio)  o  di  altri
segni di identificazione; 
      6. la presentazione tardiva dei documenti e/o  delle  relazioni
richiesti alle autorita' competenti. 

                                                         Allegato III 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico