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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Conversione di patenti militari

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. Prot.9945/08.03 del 6 maggio 2014

 

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,LA NAVIGAZIONE,
ED I SISTEMI INFOMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Roma, 6 maggio 2014
Prot.9945/08.03
Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI
Agli Uffici della Motorizzazione Civile
LORO SEDI
Oggetto: Conversione delle patenti militari ed assimilate ai sensi dell’art. 138, d.l.vo
285/92.
Con nota n. 15563/08/03 del 14.06.2013, questa Direzione Generale ha dato
disposizioni al fine di consentire l’esame delle richieste di conversione delle patenti militari
presentate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di patenti di guida
introdotta dal decreto legislativo n. 59/2011, stante la perdurante inerzia delle
Amministrazioni interessate nel fornire gli elementi necessari per elaborare nuove tabelle
di equipollenza.
A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire dall’Autorità che ha rilasciato la patente
ai sensi dell’art. 138 C.d.S. idonea documentazione attestante il tipo di veicolo su cui si è
svolto l’esame, rispondente ai criteri minimi indicati al punto 5.2 dell’All. II al d.lvo 59/2011,
per poter individuare la categoria di patente civile corrispondente.
L’applicazione della procedura indicata, peraltro, ha evidenziato ulteriori aree di
criticità in riferimento alle patenti di categoria C e D, considerato che i veicoli utilizzati per il
rilascio delle patenti militari in genere non sono di recente produzione e quindi non
rispondono a tutti i requisiti richiesti dall’All. II al d.l.vo 59/2011.
Si ritiene pertanto che i dati minimi da acquisire siano quelli relativi alla massa
massima del veicolo ed al numero di posti per le persone trasportate previsti dall’art. 116,
d.l.vo 285/92.
Quindi, per il rilascio della patente di pat. C1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà
essere di massa massima fino a 7,5 t.; per la patente di cat. C, di oltre 7,5 t. – (art. 116,
comma 3, lett. h) e l), d.l.vo 285/92.
Per il rilascio della patente di cat. D1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà essere
progettato e costruito per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente; per la
patente di cat. D, di oltre 16 persone oltre al conducente (art. 116, co. 3, lett. h) e p), d.l.vo
285/92.
Qualora le Autorità che hanno rilasciato le patenti da convertire non siano in grado
di certificare neppure tali requisiti minimi, potranno essere rilasciate per conversione solo
patenti delle categorie C1 e D1.
f.to Il Direttore Generale
(arch. Maurizio Vitelli)