- Tutela del consumatore
- Tutela del consumatore
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Cooperazione tra le autorità nazionali in materia di tutela dei consumatori
Parlamento e Consiglio europeo
Regolamento UE 2017/2394 del 12 dicembre 2017
REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce procedure e un quadro normativo armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori a livello transfrontaliero. L’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2006/2004 prevede un riesame dell’efficacia di tale regolamento e dei suoi meccanismi di funzionamento. A seguito di tale riesame la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente le sfide poste dall’esecuzione del mercato unico, comprese le sfide del mercato unico digitale.
(2)
La comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», ha individuato tra le priorità di tale strategia la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione delle norme in materia di consumatori. La comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, «Migliorare la strategia per il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», ha ribadito che l’esecuzione delle norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004.
(3)
L’esecuzione inefficace nei casi di infrazioni transfrontaliere, comprese le infrazioni nell’ambiente digitale, consente agli operatori di sottrarsi all’esecuzione, spostando le loro attività altrove all’interno dell’Unione. Ciò dà luogo altresì a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, online o offline, e lede pertanto direttamente i consumatori e mina la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato interno. Per individuare, investigare e far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che includa un’efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione.
(4)
Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità pubbliche di contrasto competenti in tutta l’Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità competenti che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell’ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un’autorità pubblica in ciascuno Stato membro. Tale autorità dovrebbe avere poteri sufficienti e risorse necessarie per svolgere tale ruolo fondamentale. Ciascuno Stato membro è incoraggiato a designare una delle autorità competenti in qualità di ufficio unico di collegamento a norma del presente regolamento.
(5)
I consumatori dovrebbero anche essere tutelati nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento che sono già cessate, ma i cui effetti nocivi possono continuare. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri minimi necessari per aprire un’inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni o il loro divieto in futuro, onde impedirne il ripetersi e, così facendo, garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.
(6)
È opportuno che le autorità competenti possano ricorrere a una serie minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di applicare il presente regolamento, cooperare tra di loro in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori dal commettere le infrazioni di cui al presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall’esecuzione del commercio elettronico e dell’ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono degli strumenti per contrastare le pratiche illecite. Detti poteri dovrebbero consentire agli Stati membri di assicurare che le necessarie informazioni e prove possano essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un livello uniforme di esecuzione efficace in tutti gli Stati membri.
(7)
Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare che tutte le autorità competenti nell’ambito della sua giurisdizione dispongano di tutti i poteri minimi necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere, conformemente al presente regolamento, di assegnare taluni compiti agli organismi designati o di conferire alle autorità competenti il potere di consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate relativamente all’efficacia degli impegni proposti da un operatore per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di coinvolgere gli organismi designati nell’applicazione del presente regolamento o di prevedere consultazioni con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate, relativamente all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.
(8)
Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini o i procedimenti di propria iniziativa se vengono a conoscenza delle infrazioni di cui al presente regolamento per vie diverse dai reclami dei consumatori.
(9)
Le autorità competenti dovrebbero avere accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni pertinenti concernenti l’oggetto di un’indagine o di indagini concertate di un mercato di consumo («indagini a tappeto»), al fine di determinare se si è verificata o si sta verificando un’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, in particolare per identificare l’operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all’interno della catena del valore digitale di fornire le prove, i dati e le informazioni pertinenti, conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
(10)
Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutte le informazioni pertinenti a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del rispettivo Stato membro o a qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui, ad esempio, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di servizi Internet, operatori delle telecomunicazioni, registri e autorità di registrazione del dominio e prestatori di servizi di hosting, al fine di determinare se si sia verificata o si stia verificando un’infrazione di cui al presente regolamento.
(11)
Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco e dovrebbero avere il potere di accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’ispezione nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
(12)
Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’ispezione di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e dovrebbero avere la facoltà di registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale.
(13)
Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con le norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni di cui al presente regolamento, comprese le infrazioni che hanno luogo durante o dopo l’acquisto di beni o servizi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di acquistare beni o servizi come acquisti campione, se necessario, in forma anonima, per individuare le infrazioni di cui al presente regolamento, come il rifiuto di consentire al consumatore l’esercizio del diritto di recesso in caso di contratti a distanza, e per ottenere le prove. Tale facoltà dovrebbe altresì comprendere la facoltà di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare un prodotto o un servizio che sia stato acquistato dall’autorità competente per tali scopi. La facoltà di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione potrebbe includere il potere da parte delle autorità competenti di garantire la restituzione dei pagamenti effettuati qualora tale restituzione non sia sproporzionata e si conformi, quanto al resto, al diritto dell’Unione e al diritto nazionale.
(14)
Per quanto riguarda in particolare l’ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni di cui al presente regolamento in modo rapido ed efficace, in particolare se l’operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all’interno dell’Unione o in un paese terzo, al fine di evitare l’esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie conformemente al diritto nazionale, compresa la rimozione di contenuti da un’interfaccia online o l’obbligo di visualizzare in modo esplicito un’avvertenza rivolta ai consumatori al momento in cui accedono a un’interfaccia online. Le misure provvisorie non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento del loro obiettivo. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di ordinare la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono a un’interfaccia online, o di ordinare la rimozione o la modifica del contenuto digitale qualora non vi siano altri mezzi efficaci per porre fine a una pratica illecita. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di porre fine o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento.
(15)
Perseguendo l’obiettivo del presente regolamento, sottolineando al contempo l’importanza della volontà degli operatori di agire in conformità delle norme dell’Unione che tutelano gli interessi dei consumatori e rimediare alle conseguenze delle loro infrazioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concordare con gli operatori impegni comprendenti misure e provvedimenti che un operatore è tenuto ad adottare con riguardo a un’infrazione, in particolare nell’ottica di farla cessare.
(16)
Dal momento che hanno un impatto diretto sul grado di deterrenza degli atti pubblici di esecuzione, le sanzioni applicabili alle infrazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori rappresentano una componente importante del sistema di esecuzione. Poiché i regimi sanzionatori nazionali non sempre consentono di prendere in considerazione la dimensione transfrontaliera di un’infrazione, le autorità competenti dovrebbero, nell’ambito dei loro poteri minimi, avere il diritto di irrogare sanzioni nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Agli Stati membri non dovrebbe essere imposto di istituire un nuovo regime sanzionatorio nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Essi dovrebbero invece imporre alle autorità competenti di applicare il pertinente regime per le stesse infrazioni nazionali tenendo conto, ove possibile, delle reali dimensioni e della portata dell’infrazione in questione. In considerazione delle conclusioni della relazione della Commissione sul controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing, potrebbe essere considerato necessario rafforzare il livello delle sanzioni riguardanti infrazioni delle norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori.
(17)
I consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati dalle infrazioni di cui al presente regolamento. A seconda del caso, la facoltà delle autorità competenti di ricevere da parte dell’operatore, di sua iniziativa, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, di cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione adeguati rimedi, dovrebbe contribuire a eliminare l’effetto negativo di un’infrazione transfrontaliera sui consumatori. Tali rimedi potrebbero comprendere, tra l’altro, la riparazione, la sostituzione, riduzioni di prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso dei prezzi corrisposti per beni o servizi, nella misura adeguata, per attenuare le conseguenze negative dell’infrazione di cui al presente regolamento per il consumatore interessato, conformemente alle prescrizioni del diritto dell’Unione. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del consumatore di chiedere un risarcimento mediante gli strumenti adeguati. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero informare, con strumenti adeguati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento in merito a come chiederne la compensazione conformemente alla legislazione nazionale.
(18)
L’attuazione e l’esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere proporzionato e adeguato alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate che si rivelino essenziali per affrontare l’infrazione di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.
(19)
L’attuazione e l’esercizio dei poteri nell’applicazione del presente regolamento dovrebbe inoltre essere conforme alle altre normative dell’Unione e nazionali, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all’esercizio dei poteri nel diritto nazionale, in conformità del diritto dell’Unione. Qualora, ad esempio, conformemente al diritto nazionale, per accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche sia necessaria un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, il potere di accedere a tali locali dovrebbe essere esercitato soltanto dopo che sia stata ottenuta detta autorizzazione preventiva.
(20)
Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere se le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, sotto la loro autorità, con ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche, conferendo l’incarico agli organismi designati o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali competenze siano esercitate in modo efficace e tempestivo.
(21)
Nel rispondere a richieste presentate tramite il meccanismo di assistenza reciproca, le autorità competenti, ove necessario, dovrebbero anche ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, incluso il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale. È della massima importanza che gli organi giurisdizionali e le altre autorità, in particolare quelle coinvolte in procedimenti penali, dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per cooperare con le autorità competenti in maniera efficace e tempestiva.
(22)
È opportuno migliorare l’efficienza e l’efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite entro i termini di cui al presente regolamento e le necessarie misure di indagine e di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. Le autorità competenti dovrebbero rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione entro termini prestabiliti, salvo se diversamente concordato. Gli obblighi dell’autorità competente nell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca dovrebbero restare intatti, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell’infrazione intra-UE. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l’infrazione intra-UE. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione presentata nell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca.
(23)
La Commissione dovrebbe migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed esprimere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione dovrebbe inoltre migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all’interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca.
(24)
Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento delle misure di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Le azioni coordinate avverso le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbero garantire che le autorità competenti siano in grado di scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e, se del caso, ricevere o cercare di ottenere dagli operatori responsabili impegni riparatori a beneficio dei consumatori.
(25)
Nell’ambito di un’azione coordinata le autorità competenti interessate dovrebbero coordinare le proprie misure di indagine e di esecuzione onde affrontare in modo efficace l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale e farla cessare o vietarla. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero scambiare tra loro tutte le prove e le informazioni necessarie e dovrebbe essere fornita l’assistenza necessaria. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero adottare in modo coordinato le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare detta infrazione.
(26)
La partecipazione di ciascuna autorità competente a un’azione coordinata e, in particolare, le misure di indagine e di esecuzione che un’autorità competente è tenuta ad adottare dovrebbero essere sufficienti per affrontare in modo efficace l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Alle autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero essere imposto di adottare esclusivamente quelle misure di indagine e di esecuzione che servono a ottenere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all’infrazione diffusa o all’infrazione diffusa avente una dimensione unionale e far cessare o vietare l’infrazione. Tuttavia, una mancanza di risorse a disposizione da parte dell’autorità competente interessata da detta infrazione non dovrebbe essere considerata tale da giustificare il non prendere parte all’azione coordinata.
(27)
Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale che partecipano a un’azione coordinata dovrebbero essere in grado di mettere in atto attività di indagine e di esecuzione nazionali in relazione alla stessa infrazione e nei confronti dello stesso operatore. Tuttavia, al contempo, dovrebbe restare intatto l’obbligo dell’autorità competente di coordinare con altre autorità competenti interessate da detta infrazione le proprie attività di indagine e di esecuzione nell’ambito dell’azione coordinata, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell’ambito dell’azione coordinata garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l’infrazione. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutare di partecipare all’azione coordinata.
(28)
Qualora vi sia un ragionevole sospetto di un’infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero di concerto avviare un’azione coordinata. Per stabilire quali autorità competenti siano interessate da tale infrazione diffusa, è opportuno tener conto di tutti i pertinenti aspetti dell’infrazione e, in particolare, del luogo in cui l’operatore si è stabilito o risiede, dell’ubicazione delle attività dell’operatore, dell’ubicazione dei consumatori che hanno subito un danno a causa della presunta infrazione, nonché del luogo in cui si situano i punti vendita dell’operatore, vale a dire negozi e siti web.
(29)
La Commissione dovrebbe cooperare più strettamente con gli Stati membri per evitare infrazioni su larga scala. La Commissione dovrebbe pertanto comunicare alle autorità competenti se sospetta infrazioni di cui al presente regolamento. Qualora, ad esempio monitorando le segnalazioni formulate dalle autorità competenti, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, la Commissione dovrebbe darne notifica agli Stati membri, tramite le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione, indicando nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dovrebbero condurre appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Dovrebbero comunicare i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione, come pure alla Commissione. Qualora concludano che da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione, le autorità competenti interessate dovrebbero avviare l’azione coordinata adottando le misure di cui al presente regolamento. Un’azione coordinata intesa ad affrontare un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbe essere sempre coordinata dalla Commissione. Qualora risulti che è interessato da tale infrazione, lo Stato membro dovrebbe partecipare a un’azione coordinata per contribuire a raccogliere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all’infrazione nonché per farla cessare o vietarla. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, i procedimenti penali e civili negli Stati membri non dovrebbero essere pregiudicati dall’applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere rispettato il principio del ne bis in idem. Tuttavia, se il medesimo operatore ripete lo stesso atto o la stessa omissione che ha costituito un’infrazione di cui al presente regolamento che era già stata oggetto di procedimenti di esecuzione conclusisi con la cessazione o il divieto di detta infrazione, quest’ultima dovrebbe essere considerata una nuova infrazione e le autorità competenti dovrebbero affrontarla.
(30)
Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare le necessarie misure di indagine per determinare le caratteristiche dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale e, in particolare, l’identità dell’operatore, gli atti o le omissioni commessi da quest’ultimo e gli effetti dell’infrazione. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure di esecuzione basate sui risultati dell’indagine. Ove opportuno, i risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero essere illustrati in una posizione comune concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati dall’azione coordinata e dovrebbe essere rivolta agli operatori responsabili di detta infrazione. La posizione comune non dovrebbe costituire una decisione vincolante delle autorità competenti. Essa dovrebbe tuttavia dare al destinatario la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.
(31)
Nel contesto delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbe essere rispettato il diritto di difesa degli operatori. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all’operatore i diritti di essere ascoltato e di utilizzare, nel corso del procedimento, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali nello Stato membro in cui l’operatore è stabilito o risiede. È altresì fondamentale garantire il rispetto del diritto dell’Unione sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.
(32)
Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare, nell’ambito della loro giurisdizione, le necessarie misure di indagine e di esecuzione. Tuttavia, gli effetti delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale non si limitano a un unico Stato membro. Pertanto, è necessaria una cooperazione fra le autorità competenti per affrontare tali infrazioni e per farle cessare o vietarle.
(33)
L’efficace individuazione delle infrazioni di cui al presente regolamento dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione tramite la formulazione di segnalazioni qualora sussista il ragionevole sospetto di tali infrazioni. La Commissione dovrebbe coordinare il funzionamento dello scambio di informazioni.
(34)
Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell’informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l’applicazione del presente regolamento.
(35)
Le organizzazioni dei consumatori e, se del caso, le associazioni degli operatori dovrebbero essere autorizzate a comunicare alle autorità competenti le sospette infrazioni di cui al presente regolamento e a condividere con esse le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni, per ricevere la loro opinione in merito alle indagini o alle infrazioni e per comunicare alle autorità competenti gli abusi delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
(36)
Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero conferire agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori, dotate della necessaria competenza, il potere di formulare segnalazioni esterne rivolte alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa presunte infrazioni di cui al presente regolamento, e di fornire le informazioni necessarie a loro disposizione. Gli Stati membri potrebbero avere motivazioni adeguate per non conferire a tali entità il potere di intraprendere tali azioni. In tale contesto, lo Stato membro che decida di non consentire a una di tali entità di formulare segnalazioni esterne, dovrebbe fornire una spiegazione che ne giustifichi le motivazioni.
(37)
Le indagini a tappeto sono un’altra forma di coordinamento dell’esecuzione che si è dimostrata uno strumento efficace avverso le infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e dovrebbero essere mantenute e rafforzate in futuro, per quanto riguarda sia il settore online che quello offline. In particolare, si dovrebbero condurre indagini a tappeto se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni fanno ritenere che possano essersi verificate o si stiano verificando le infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
(38)
I dati relativi ai reclami dei consumatori potrebbero aiutare i responsabili politici a livello di Unione e nazionale nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell’individuazione delle infrazioni. Lo scambio di tali dati a livello di Unione dovrebbe essere incoraggiato.
(39)
È fondamentale che, nella misura necessaria a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informino reciprocamente e informino la Commissione delle rispettive attività di tutela degli interessi dei consumatori, compreso il loro sostegno alle attività dei rappresentanti dei consumatori, il loro sostegno alle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori e del loro sostegno all’accesso dei consumatori alla giustizia. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di svolgere attività comuni relativamente allo scambio di informazioni sulla politica dei consumatori nei settori summenzionati.
(40)
Le sfide poste dall’esecuzione che esistono al di là delle frontiere dell’Unione e gli interessi dei consumatori dell’Unione devono essere tutelati nei confronti degli operatori disonesti che hanno stabilito la propria sede in paesi terzi. Pertanto, è opportuno negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Tali accordi internazionali dovrebbero comprendere l’oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello di Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori dell’Unione e una buona cooperazione con i paesi terzi.
(41)
Le informazioni scambiate tra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a rigorose norme in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale, onde assicurare che le indagini non siano compromesse o che le reputazioni degli operatori non siano lese ingiustamente. Le autorità competenti dovrebbero decidere di divulgare tali informazioni soltanto ove opportuno e necessario, in conformità del principio di proporzionalità e tenendo conto dell’interesse pubblico, ad esempio della sicurezza pubblica, della tutela dei consumatori, della sanità pubblica e della protezione ambientale o del corretto svolgimento delle indagini penali, nonché caso per caso.
(42)
Al fine di aumentare la trasparenza della rete di cooperazione e di sensibilizzare i consumatori e il pubblico in generale, ogni due anni la Commissione dovrebbe elaborare una sintesi delle informazioni, delle statistiche e degli sviluppi riguardanti l’applicazione delle norme in materia di tutela dei consumatori, raccolti nell’ambito dell’esecuzione della cooperazione di cui al presente regolamento, e metterla a disposizione del pubblico.
(43)
Le infrazioni diffuse dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere predisposto un sistema di scambio biennale delle priorità di esecuzione.
(44)
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(45)
Il presente regolamento lascia impregiudicate sia le norme settoriali dell’Unione che prevedono la cooperazione tra autorità di regolamentazione settoriali sia le norme settoriali applicabili dell’Unione sulla compensazione dei consumatori per i danni derivanti dall’infrazione di tali norme. Il presente regolamento lascia impregiudicati altresì altri sistemi e reti di cooperazione stabiliti nella normativa settoriale dell’Unione. Il presente regolamento promuove la cooperazione e il coordinamento tra la rete per la tutela dei consumatori e le reti degli organismi di regolamentazione e delle autorità, stabilite dalla legislazione settoriale dell’Unione. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria nelle questioni civili e penali.
(46)
Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di proporre azioni risarcitorie individuali o collettive, che è soggetto al diritto nazionale, e non prevede l’esecuzione di tali azioni.
(47)
Nell’ambito del presente regolamento si dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(48)
Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili nell’Unione per quanto riguarda i poteri degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti dalle normative settoriali dell’Unione. Ove opportuno e possibile, tali organismi dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale per far cessare o vietare le infrazioni contemplate nel presente regolamento e per assistere a tal fine le autorità competenti.
(49)
Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell’Autorità bancaria europea per quanto riguarda la protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori in materia di servizi relativi ai conti di pagamento e contratti di credito relativi a immobili residenziali ai sensi della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(50)
In considerazione dei meccanismi di cooperazione esistenti a norma della direttiva 2014/17/UE e della direttiva 2014/92/UE, il meccanismo di assistenza reciproca non si dovrebbe applicare alle infrazioni intra-UE di dette direttive.
(51)
Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 1 del Consiglio (11).
(52)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, compresi quelli in materia di libertà di espressione e di libertà e pluralismo dei media. Nell’esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e la libertà d’impresa e la libertà di informazione, dall’altro.
(53)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione delle norme in materia di tutela dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(54)
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2006/2004,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti che sono state designate dai loro Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto delle citate norme e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE, alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, anche se cessate prima che l’esecuzione cominci o sia completata.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea.
4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all’assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale, e derivanti da altri atti giuridici tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
5. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
6. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di ulteriori attività di esecuzione a livello pubblico o privato ai sensi del diritto nazionale.
7. Il presente regolamento non pregiudica le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
8. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale applicabile al risarcimento dei consumatori per i danni causati da infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
9. Il presente regolamento non pregiudica il diritto delle autorità competenti di condurre indagini e attività di esecuzione nei confronti di più operatori che commettono infrazioni simili di cui al presente regolamento.
10. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE delle direttive 2014/17/UE e 2014/92/UE.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell’allegato;
2)
«infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui:
a)
hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;
b)
è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o
c)
si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione;
3)
«infrazione diffusa»,
a)
atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:
i)
hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;
ii)
è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o
iii)
si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione; o
b)
atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l’identità della pratica illecita e dell’interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;
4)
«infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un’infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione;
5)
«infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
6)
«autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
7)
«ufficio unico di collegamento», l’autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l’applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;
8)
«organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un’autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente;
9)
«autorità richiedente», l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
10)
«autorità interpellata», l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
11)
«operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto, nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
12)
«consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
13)
«reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un’infrazione alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
14)
«danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
15)
«interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l’accesso a prodotti o servizi dell’operatore;
16)
«indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
Articolo 4
Notifica dei termini di prescrizione
Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.
CAPO II
AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI
Articolo 5
Autorità competenti e uffici unici di collegamento
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento su loro iniziativa e come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro.
3. All’interno di ciascuno Stato membro l’ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’articolo 6 e, se del caso, degli organismi designati, relativamente alle infrazioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure e altre disposizioni.
5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità competenti siano chiaramente definite e che operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento di tali funzioni.
Articolo 6
Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri
1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.
2. Le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 adottano, su richiesta di un’autorità competente, tutte le misure necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell’applicazione del presente regolamento. Tali altre autorità pubbliche comunicano regolarmente alle autorità competenti le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Ruolo degli organismi designati
1. Ove applicabile, un’autorità competente («autorità che conferisce l’incarico») può, in conformità del diritto nazionale, incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un’infrazione di cui al presente regolamento o di adottare le misure di esecuzione necessarie vigenti nel diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione stessa. L’autorità che conferisce l’incarico incarica un organismo designato soltanto se, previa consultazione dell’autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate dall’infrazione di cui al presente regolamento, sia l’autorità richiedente sia l’autorità interpellata, o tutte le autorità competenti interessate concordano che l’organismo designato è in grado di ottenere le informazioni necessarie o di far cessare o vietare l’infrazione in un modo che sia almeno altrettanto efficiente e efficace di come avrebbe fatto l’autorità che conferisce l’incarico.
2. Se l’autorità richiedente o le altre autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l’autorità che conferisce l’incarico, motivando il loro parere. Se l’autorità che conferisce l’incarico non condivide tale opinione, può deferire la questione alla Commissione, che esprime un parere sulla questione senza indugio.
3. L’autorità che conferisce l’incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:
a)
l’organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento; o
b)
le autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all’organismo designato possa essere conferito l’incarico a norma del paragrafo 1.
4. L’autorità che conferisce l’incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33.
Articolo 8
Informazioni ed elenchi
1. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:
a)
i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell’ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1; e
b)
informazioni sull’organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 o 2.
Articolo 9
Poteri minimi delle autorità competenti
1. Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione minimi di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo necessari per l’applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente all’articolo 10.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento conformemente all’articolo 10.
3. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine:
a)
il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un’infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati;
b)
il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;
c)
il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’indagine nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all’espletamento dell’ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
d)
il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi.
4. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:
a)
il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;
b)
il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell’operatore responsabile dell’infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all’infrazione stessa;
c)
il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;
d)
ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;
e)
il potere di obbligare per iscritto l’operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento;
f)
il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento;
g)
laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:
i)
il potere di rimuovere i contenuti o limitare l’accesso all’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all’interfaccia online;
ii)
il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o
iii)
ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo;
anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;
h)
il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell’operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.
Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell’infrazione in oggetto.
5. Il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento si applica a qualsiasi infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione di cui all’allegato prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali conformemente al diritto nazionale di irrogare sanzioni, come ammende amministrative o di altra natura, o penalità di mora, nei casi in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato non prevedono sanzioni.
6. Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
7. Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell’identità dell’operatore responsabile di un’infrazione di cui al presente regolamento.
8. Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.
Articolo 10
Esercizio dei poteri minimi
1. I poteri di cui all’articolo 9 sono esercitati:
a)
direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;
b)
se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;
c)
incaricando gli organi designati, ove applicabile; o
d)
mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
2. L’attuazione e l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 9 in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
CAPO III
MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 11
Richiesta di informazioni
1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.
2. L’autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l’assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.
3. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire ai funzionari dell’autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.
Articolo 12
Richieste di misure di esecuzione
1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un’infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all’articolo 9 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L’autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate nece
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