- Normativa
- Patente di guida
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Corsi di formazione periodica per esaminatori
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 8 marzo 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 marzo 2017
Obbligatorieta' dei corsi di formazione periodica ai sensi
dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per
funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (17A02392)
(GU n.77 del 1-4-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» in particolare l'art. 121, comma 3, che
stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida
e delle altre abilitazioni professionali per la guida di autoveicoli
sono effettuati da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida», in particolare, l'allegato IV, punto 4.2 che
stabilisce che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale, organizza ai propri funzionari
esaminatori corsi di formazione periodica, la cui partecipazione e'
condizione imprescindibile per poter effettuare gli esami per il
conseguimento delle patenti di guida;
Visto l'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada), concernente le competenze dei dipendenti
della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami
di idoneita' per il conseguimento della patente di guida e la
connessa tabella IV 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», in particolare l'art. 16,
relativamente al dovere dei pubblici impiegati di svolgere gli
incarichi assegnatigli dal superiore relativamente alle proprie
funzioni o mansioni;
Considerato che l'attivita' di esaminatore costituisce mansione
specifica di competenza dei funzionari del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, non
delegabile ad altri soggetti, e considerata, altresi', la necessita'
di prevedere disposizioni per i funzionari esaminatori del predetto
Dipartimento che, ancorche' abilitati, non frequentano corsi di
formazione;
Vista la necessita' di prevedere disposizioni specifiche in materia
di organizzazione dei corsi di formazione periodica;
Decreta:
1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV -
1 art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 485, sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di
formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale.
2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause di forza
maggiore, a frequentare il corso, potra' essere ammesso a svolgere
gli esami solo previa frequenza del primo corso utile di formazione
periodica, ove non sussistono altri impedimenti.
3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione di cui
al comma 1, senza giustificato motivo, incorre nella responsabilita'
disciplinare.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 8 marzo 2017
Il direttore generale
per la motorizzazione
Vitelli
Il direttore generale
del personale
e degli affari generali
Chiovelli