- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
CQC simulatori di alta qualità
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 17 agosto 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 agosto 2017
Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualita'. (17A07202)
(GU n.251 del 26-10-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, e, in particolare, le
sezioni 2, 3 e 4 dell'allegato I che contemplano la possibilita' di
svolgere un certo numero di ore di guida individuale su simulatori di
guida di alta qualita';
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che
recepisce la su indicata direttiva 2003/59/CE, e, in particolare, il
capo II sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o
di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante
modifiche ed integrazioni al richiamato decreto legislativo n. 286
del 2005 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale prevede che
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche e agli
standard di qualita' necessari a definire un simulatore di alta
qualita' e alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei
corsi di qualificazione per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente;
Visto, altresi', il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 20 settembre 2013, recante: «Disposizioni in materia di
corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle
relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, che
detta le disposizioni relative alla misura massima consentita di
impiego dello stesso nei corsi di qualificazione per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente nonche', in particolare,
gli articoli 7, comma 7, 8, comma 5, e 13, comma 3, i quali prevedono
che i simulatori di guida di alta qualita' devono essere conformi
alle caratteristiche tecniche stabilite con il presente decreto;
Tenuto conto della necessita' di emanare disposizioni che
individuino le caratteristiche di un simulatore di guida di alta
qualita';
Tenuto conto, altresi', della necessita' di affidare al Centro
superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad attestare che
un simulatore abbia le caratteristiche previste dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualita'
1. I simulatori di guida di alta qualita' hanno le caratteristiche
minime individuate all'allegato 1 parte integrante del presente
decreto.
2. La valutazione della rispondenza dei simulatori alle
caratteristiche previste dal presente decreto e' rimessa alla
competenza del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e
dispositivi. Al termine delle procedure di verifica, e' rilasciato al
produttore del simulatore un provvedimento di approvazione. Il
produttore si impegna a commercializzare i simulatori sulla base dei
modelli approvati.
3. Nel caso di accertata difformita' dei simulatori prodotti
rispetto al modello approvato, il Centro superiore ricerche e prove
autoveicoli e dispositivi dispone la revoca del provvedimento di
approvazione.
4. Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale possono essere apportate
modifiche all'allegato 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2017
Il Ministro: Delrio
Allegato 1
(art. 1, comma 1)
CARATTERISTICHE DEL SIMULATORE DI GUIDA
DI ALTA QUALITA'
1. Configurazione.
Sono possibili due configurazioni:
a) autovettura, autovettura con rimorchio;
b) autocarro, autotreno o autoarticolato, cisterna, autobus,
autobus con rimorchio.
2. Componenti del simulatore.
Gli elementi che compongono il simulatore devono avere le
seguenti caratteristiche:
a) postazione di guida riprodotta in maniera realistica:
a1) nel caso di configurazione di cui al punto 1. a), la
postazione anteriore di un'autovettura,
a2) nel caso di configurazione di cui al punto 1. b), la
cabina di autocarro o di trattore stradale o di autobus;
b) visualizzazione dell'ambiente esterno dal posto guida
ottenuto con monitor di adeguate dimensioni:
b1) che garantiscano la riproduzione di un angolo di visuale
di 360 gradi, nel caso di configurazione di autovettura o di almeno
210 gradi in tutte le altre configurazioni;
b2) sui quali vengano rappresentati in modo virtuale specchi
retrovisori, con possibilita' di regolazione da parte del conducente,
che consentano la visione posteriore e laterale, nel caso di
configurazione di cui al punto 1. a), oppure solo laterale nel caso
di configurazione di cui al punto 1. b);
b3) volante reale, regolabile in altezza e inclinazione con
riproduzione degli effetti del servosterzo e ritorno automatico nella
posizione centrale;
c) posto guida costituito da sedile del tipo utilizzato nei
veicoli di serie dotato di cintura di sicurezza e regolabile da parte
del conducente;
d) possibilita' di configurare il tipo di trasmissione: cambio
manuale, manuale con frizione automatica, sequenziale e automatico;
e) pedaliera con comandi di frizione, freno e acceleratore;
f) comandi del tipo utilizzato nei veicoli di serie:
f1) freno di stazionamento,
f2) accensione luci,
f3) attivazione indicatori di direzione e luci di emergenza,
f4) comando di accensione/spegnimento del motore,
f5) attivazione del limitatore di velocita', nel caso di
configurazione di cui al punto 1. b),
f6) attivazione del retarder, nel caso di configurazione di
cui al punto 1. b);
g) cruscotto in riproduzione virtuale comprensivo di spie,
contagiri, tachimetro e contachilometri;
h) posto guida montato su una piattaforma mobile con almeno tre
gradi di liberta' che riproduca i movimenti del veicolo;
i) altoparlanti per la riproduzione sonora dei rumori del
motore e dell'ambiente in cui si svolge la guida;
j) telecamera che consenta all'istruttore di vedere in tempo
reale il comportamento dell'allievo nel corso dell'esercitazione;
k) alimentazione elettrica a 220 V monofase.
3. Funzionalita' del software.
Il software del simulatore deve consentire la riproduzione delle
condizioni di guida in diverse situazioni di traffico (con intensita'
diverse), con possibilita' di prevedere la presenza o meno di altri
utenti della strada:
a) guida in area urbana: strade a doppio senso di circolazione,
strade a senso unico, piste ciclabili, percorsi pedonali,
attraversamenti pedonali, intersezioni regolate da segnaletica,
rotatorie, aree di stallo, strade con variazioni di pendenza;
b) guida in area extra-urbana: strade a doppio senso di
circolazione, intersezioni regolate da segnaletica, rotatorie,
piazzole di sosta, strade con variazioni di pendenza, gallerie a
doppio senso di marcia, passaggi con limite massimo di altezza
inferiore o superiore all'ingombro in altezza del veicolo,
aggiramento di ostacoli;
c) guida in area autostradale: stazioni di ingresso e di
uscita, corsie di accelerazione e decelerazione, corsie di emergenza,
aree di sosta, gallerie, tratti sopraelevati;
d) guida in area chiusa per lo svolgimento di manovre
particolari: slalom, retromarcia, posteggi, chiusura a portafoglio (o
a forbice) del veicolo trattore con semirimorchio; forze
destabilizzanti coerenti e capaci di portare il veicolo al
ribaltamento; perdita di aderenza dell'avantreno e retrotreno della
motrice/trattore in fase di traino, frenata e perdita di direzione,
frenata su superfici con coefficiente di attrito non omogeneo;
e) guida in condizioni diverse di visibilita' (luce diurna,
notturna, crepuscolare ecc.);
f) guida con differenti condizioni atmosferiche (pioggia,
nebbia, ecc.);
g) guida in differenti condizioni di aderenza (strada asciutta,
bagnata, ghiacciata, sconnessa, ecc.);
h) guida con differenti condizioni tipi e posizioni di carico,
nel caso di configurazione di cui al punto 1. b);
i) effettuazione di tutte le manovre previste dalla direttiva
2006/126/CE;
l) guida ecologica e rispettosa dell'ambiente con misurazione
dei consumi medi e istantanei e del livello di CO2 immesso
nell'ambiente.
Negli scenari di simulazione la segnaletica stradale deve essere
conforme al codice della strada.
4. Grafica.
Per la visualizzazione degli scenari e' richiesta grafica 3D di
adeguato livello con risoluzione minima di 1920x1080 pixel. La
rappresentazione deve essere conforme a standard «real time».
5. Strumenti didattici.
Per la gestione dell'attivita' didattica, il software deve
includere le seguenti funzionalita':
a) identificazione dell'allievo e dell'istruttore tramite SPID;
b) generazione di file digitali non modificabili da archiviare
ai sensi del «codice dell'amministrazione digitale», contenenti i
dati dell'esercitazione, l'identificazione dell'allievo e
dell'istruttore, il tracciamento delle prove sostenute durante la
simulazione e la relativa valutazione;
c) impostazione dei parametri dell'esercitazione da parte
dell'istruttore attraverso una postazione esterna dedicata composta
da un computer o tablet con software dedicato. L'istruttore deve
essere anche in grado di monitorare l'andamento della simulazione,
osservare l'allievo da un monitor collegato alla telecamera dedicata,
cambiare il punto di vista, interrompere e riavviare la simulazione,
modificare i parametri in tempo reale inserendo anche eventi
imprevisti quali, ad esempio, l'attraversamento improvviso di un
pedone, lo scoppio di un pneumatico, un'avaria durante la guida, la
variazione delle condizioni di visibilita' o aderenza, ecc;
d) presentazione e registrazione degli errori e delle
infrazioni commesse;
e) presentazione dei parametri dinamici della guida quali tempo
trascorso, velocita' consumi, marcia innestata, giri motore;
f) registrazione video dell'esercitazione;
g) riproduzione video differita dell'esercitazione con
funzionalita' di fermo immagine, rallentamento, avanzamento veloce,
cambio del punto di vista;
h) piattaforma web per la gestione, anche da remoto, delle
esercitazioni svolte con la presentazione, anche in formato grafico,
delle informazioni singole o aggregate per fini didattici, statistici
e di pianificazione e impiego dei simulatori stessi.
9. Approvazione.
Al fine di consentire l'approvazione del simulatore, il
costruttore fornisce produttore dovra' presentare al Centro superiore
ricerche e prove autoveicoli e dispositivi una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
cui attesta che le caratteristiche del simulatore sono conformi alle
disposizioni di cui ai punti precedenti. Il produttore del software
dovra' altresi' rendere disponibile:
a. la documentazione tecnica di progettazione operativa di
gestione e uso del software in lingua italiana;
b. la documentazione di progettazione dei test statici e
dinamici del software;
c. la documentazione attestante i parametri di effettuazione
dei test e l'esito dei test eseguiti.
Tutti i documenti dovranno essere memorizzati sotto forma di
documenti informatici non modificabili ai sensi del Capo II, Sezione
1, articoli 20 e 21 del codice dell'amministrazione digitale e
firmati digitalmente con firma digitale dal produttore o dal suo
rappresentante delegato.
8. Controlli.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il Personale puo' effettuare verifiche sui simulatori per
accertare il rispetto dei livelli di prestazione previsti ai punti
precedenti.