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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Credito d'imposta per mobilità sostenibile

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 21 settembre 2021

Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2021 

Definizione delle modalita' per l'accesso al  credito  d'imposta  per

l'acquisto  di  monopattini  elettrici,   biciclette   elettriche   o

muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,  servizi  di  mobilita'

elettrica in condivisione o sostenibile. (21A06350) 

(GU n.259 del 29-10-2021)

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19»; 

  Visto  in  particolare,  l'art.  44,  comma  1-septies  del  citato

decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 74, comma  1,

lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  ai  sensi  del

quale  le  «persone  fisiche  che  consegnano  per  la  rottamazione,

contestualmente all'acquisto di  un  veicolo  con  emissioni  di  CO2

comprese tra 0 e  110  g/km,  un  secondo  veicolo  di  categoria  M1

rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge

30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto,  nei  limiti  delle  risorse

disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da

utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini

elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al

trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o

sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2020»; 

  Visto il secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1-septies, del

citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale demanda  a  un  decreto

del Ministro dell'economia e  delle  finanze  l'individuazione  delle

modalita' attuative del credito d'imposta anche ai fini del  rispetto

del prefissato limite di spesa; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle

imposte sui redditi; 

  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917

(TUIR), e successive modificazioni; 

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 

  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n.

311, recante disposizioni per il  recupero  dei  crediti  di  imposta

illegittimamente fruiti, come modificati, rispettivamente,  dall'art.

20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e  dall'art.  3

del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                               Oggetto 

 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 44, comma 1-septies

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d)

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalita'  per

l'accesso al credito d'imposta  ivi  previsto  nonche'  le  ulteriori

disposizioni ai fini del contenimento della spesa  complessiva  entro

il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 

                               Art. 2 

 

        Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 

 

  1. Il credito d'imposta spetta alle persone  fisiche  che,  dal  1°

agosto 2020 al 31 dicembre  2020,  consegnano  per  la  rottamazione,

contestualmente  all'acquisto  di  un  veicolo,  anche   usato,   con

emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,  un  secondo  veicolo  di

categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032  dell'art.

1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1°

agosto 2020  al  31  dicembre  2020  per  l'acquisto  di  monopattini

elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al

trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o

sostenibile. 

  2. Il credito d'imposta di cui al comma  1  e'  riconosciuto  nella

misura massima di  750  euro  ed  e'  utilizzato  entro  tre  anni  a

decorrere dall'anno 2020. 

  3. Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa

erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. 

                               Art. 3 

 

          Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta 

 

  1. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,  le  persone

fisiche di cui all'art. 2, comma 1,  inoltrano,  in  via  telematica,

entro il termine che sara' previsto con provvedimento  del  direttore

dell'Agenzia delle entrate da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  un'apposita  istanza

all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato  con

lo  stesso  provvedimento.  Nella  istanza  i  soggetti   richiedenti

indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta  nell'anno  2020

per l'acquisto di  monopattini  elettrici,  biciclette  elettriche  o

muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,  servizi  di  mobilita'

elettrica in condivisione o sostenibile. 

  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare

delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  e

l'ammontare  complessivo  delle  spese  agevolabili  indicate   nelle

istanze di cui al comma  1,  determina  la  percentuale  del  credito

d'imposta  spettante  a  ciascun  soggetto.   Tale   percentuale   e'

comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

da emanarsi entro  il  termine  fissato  dall'Agenzia  delle  entrate

medesima nel provvedimento di cui al comma 1. 

  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  decreto  non  e'

cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto

le medesime spese. 

                               Art. 4 

 

                   Fruizione del credito d'imposta 

 

  1. Il credito  d'imposta  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  3  e'

utilizzabile  esclusivamente  nella  dichiarazione  dei  redditi   in

diminuzione delle imposte dovute e puo' essere fruito  non  oltre  il

periodo di imposta 2022. 

                               Art. 5 

 

                              Controlli 

 

  1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia

in tutto o in parte non spettante, procede al recupero  del  relativo

importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423

della  legge   30   dicembre   2004,   n.   311,   come   modificati,

rispettivamente, dall'art. 20 del decreto  legislativo  24  settembre

2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,

si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui

redditi. 

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 21 settembre 2021 

 

                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, n. 1424