- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale
Corte di cassazione III Sezione Civile
Sentenza n. 9320 8 maggio 2015
Incidente stradale – morte di un congiunto – unitarietà del danno non patrimoniale - art. 1223 c.c. – danno da perdita di un familiare – danno alla lesione del diritto alla salute - liquidazione separata - sussiste
Partendo dall’analisi dell’art 1223 c.c. e dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, i giudici della III Sezione hanno fornito una corretta analisi della problematica concernete la risarcibilità del danno non patrimoniale, stabilendo che se è vero che il danno non patrimoniale deve essere liquidato unitariamente, quando il danno ha inciso su beni od interessi omogenei, è altrettanto vero che occorre la quantificazione di danni diversi, quando l'illecito ha causato perdite diverse, ledendo beni eterogenei.
Quindi è l'omogeneità delle perdite concrete derivate dall'illecito che impone la liquidazione unitaria, e non la natura non patrimoniale dell'interesse leso.
Così, ad esempio, dinanzi ad una lesione della salute, il bene diminuito è uno, e non è consentito liquidare separatamente il danno biologico, quello c.d. "estetico", quello c.d. "alla vita di relazione", od altri analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi coi quali indicare le diverse conseguenze che possono derivare da un infortunio. Mentre quando l’illecito ha prodotto perdite non patrimoniali eterogenee perché ha leso beni oggettivamente diversi, occorre procedere alla liquidazione separata dei danni. Questa seconda ipotesi è ravvisabile nel caso di specie, dove dalla morte della persona cara è derivato sia la perdita della serenità derivante dal vincolo familiare, che una successiva perdita della salute, dovuta all'insorgenza di una malattia psichica.
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