• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale

Corte di cassazione III Sezione Civile
Sentenza n. 9320 8 maggio 2015

Incidente stradale – morte di un congiunto – unitarietà del danno non patrimoniale - art. 1223 c.c. – danno da perdita di un familiare – danno alla lesione del diritto alla salute - liquidazione separata - sussiste

 

 

Incidente stradale – morte di un congiunto –  unitarietà del danno non patrimoniale - art. 1223 c.c. – danno da perdita di un familiare – danno alla lesione del diritto  alla salute -  liquidazione separata -  sussiste

 

 

Partendo dall’analisi dell’art 1223 c.c. e dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, i giudici della III Sezione hanno fornito una corretta analisi della problematica concernete la risarcibilità del danno non patrimoniale, stabilendo che se è  vero  che il danno  non  patrimoniale deve  essere  liquidato unitariamente, quando il danno ha  inciso su beni od interessi omogenei, è altrettanto vero che occorre la quantificazione di danni diversi, quando  l'illecito ha causato perdite diverse, ledendo  beni eterogenei.

Quindi è l'omogeneità  delle   perdite   concrete derivate  dall'illecito che impone  la liquidazione unitaria, e non  la natura non patrimoniale dell'interesse leso.

Così, ad  esempio,  dinanzi ad  una  lesione  della  salute,  il bene  diminuito è uno, e non è consentito  liquidare separatamente il danno  biologico, quello c.d. "estetico", quello  c.d. "alla  vita  di relazione", od altri  analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi  coi quali indicare  le diverse  conseguenze che possono derivare da un infortunio. Mentre quando l’illecito ha prodotto perdite  non patrimoniali eterogenee perché ha leso beni oggettivamente diversi, occorre procedere alla liquidazione separata dei danni. Questa seconda ipotesi è ravvisabile nel caso di specie, dove dalla morte della persona cara è derivato sia la perdita  della serenità derivante dal vincolo familiare, che una successiva perdita  della salute, dovuta all'insorgenza di una malattia psichica.


 

 

Documenti allegati