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Danno cagionato da animali e circolazione stradale
di Giorgio Rispoli
1. La tematica.
In ossequio a un celebre postulato proprio della professione giornalistica l’uomo che morde il cane fa notizia. Occorre però constatare che la ben più frequente eventualità inversa è invece foriera di una fluviale giurisprudenza. Il presente contributo si sofferma sui profili critici dell’elaborazione – dottrinale e giurisprudenziale – in tema di danno cagionato da animali. In particolare tale peculiare voce di danno qui interessa per l’incidenza della stessa sulla polimorfa materia della responsabilità civile da circolazione di veicoli. Ed infatti la casistica concreta contempla con assoluta frequenza[1] ipotesi di danni causati a veicoli di vario genere dall'incursione della fauna – prevalentemente selvatica o randagia – su strade e autostrade[2]. Le principali problematiche giuridiche ineriscono tanto l’individuazione della disciplina civilistica concretamente applicabile alla fattispecie e le ripercussioni di tale scelta sull'allocazione del relativo onere probatorio quanto l'esatta determinazione della figura soggettiva (persona fisica o giuridica) passivamente legittimata rispetto alla richiesta risarcitoria de quo. Tuttavia l'argomento appare assai composito, polimorfo e frastagliato sia con riguardo all'elaborazione giurisprudenziale sia in relazione alla normativa di riferimento.
2 I criteri d'imputazione della legittimazione passiva.
Occorre anzitutto distinguere fra animali randagi e fauna selvatica. A proposito dei primi la normativa di riferimento è rappresentata dalla L. 14/8/1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”. Siffatta legge stabilisce che “Le Regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane (art. 3)”. Lo stesso articolo attribuisce sempre alle Regioni la competenza legislativa in materia di costruzione di rifugi per cani nonché di risanamento dei canili esistenti, attribuendo tuttavia il controllo sanitario di tali strutture ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Alle Regioni spetta poi la determinazione dei criteri di riparto fra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza nonché dei contributi da destinare a tale finalità. Detta normativa non ha tuttavia ricevuto un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale: alcune Regioni si sono attivate, altre no[3]. Questa difformità applicativa determina concrete difficoltà d'individuazione dell'ente tenuto al risarcimento in ipotesi di danno cagionato dalla collisione fra un veicolo e animale randagio ed è così foriera di marcate oscillazioni giurisprudenziali. Secondo una tesi[4], infatti, la vigilanza sui cani randagi spetterebbe unicamente alle aziende sanitarie locali, succedute per legge alle unità sanitarie locali. Di conseguenza qualora una pretesa risarcitoria inerente il risarcimento dei danni provocati da un animale randagio sia esperita nei confronti del Comune ove è sito il luogo in cui si è verificata l'aggressione il giudice adito dovrebbe dichiararne il difetto di legittimazione passiva. Siffatto filone rinverrebbe la propria ratio nell'esigenza di non gravare i Comuni di troppe incombenze, in assenza di una norma che espressamente attribuisca ad essi il compito di controllare il fenomeno del randagismo. Ulteriore prospettazione[5] configura invece – oltre alla responsabilità della ASL – una responsabilità solidale della pubblica amministrazione nella sua articolazione territoriale concretamente coinvolta nella fattispecie (Comune, Comunità Montana, etc.). Pertanto, in ipotesi di danno cagionato da animali randagi occorre – nell'individuazione del soggetto legittimato passivamente alla richiesta risarcitoria – procedere ad un'accurata analisi della normativa cd. secondaria (leggi regionali e regolamenti attuativi) vigente nel luogo in cui si è verificato il fatto dannoso. A proposito della fauna selvatica, invece, occorre rilevare come i danni da questa provocati erano tradizionalmente considerati irrisarcibili. Ciò in virtù della della condizione di res nullius cui erano sottoposti gli animali selvatici[6]. Tale condizione è stata espressamente mutata dal legislatore che – con la L. 27 dicembre 1977 n. 968 – ha inserito la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato tutelandola peraltro nell'interesse della comunità nazionale. La successiva L. 11 febbraio 1992 n. 157 (cd. Legge sulla caccia) ha poi attribuito alle regioni a statuto ordinario il compito di emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, in tal modo individuando nelle Regioni il plesso della p.a. responsabile dei danni cagionati dalla fauna selvatica. Ciò attraverso l'allocazione in capo alle Regioni di funzioni di controllo, gestione e tutela degli animali selvatici, da esplicarsi attraverso un obbligo positivo di vigilanza sugli animali volto a evitare che questi arrechino danno a terzi[7]. Nel medesimo testo di legge è altresì prevista (ex art. 26 L. 157/1992) la costituzione di un fondo regionale destinato al ristoro dei danni cd. non altrimenti risarcibili[8]. Tale previsione normativa è sovente applicata nell'ipotesi di quei danni cagionati – senza colpa di nessuno – dalla stessa esistenza della fauna selvatica (ad es. danni arrecati dagli animali alle coltivazioni e ai fondi agricoli). Un consolidato filone suffragato dal dato testuale e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità ha pertanto individuato nelle Regioni i soli enti responsabili dei danni cagionati dalla fauna selvatica[9]. Ulteriore e più recente prospettazione parrebbe invece contemperare tale assunto con il principio generale di sussidiarietà, immanente nel nostro ordinamento, per cui le regioni – laddove non ostino esigenze di carattere unitario – organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province[10]. Siffatto principio si evince altresì dal combinato disposto dell'art. 18 Cost. e dell'art. 4 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T. U. Enti locali). Nel menzionato quadro normativo spettano infatti alle province i compiti amministrativi in materia di protezione della flora e della fauna – nonché di caccia e pesca – allorchè ineriscono vaste zone intercomunali o l'intera area provinciale. In armonia dunque con un contesto organizzativo che disloca in tal guisa le funzioni concernenti il governo del territorio la Cassazione ha recentemente individuato il legittimato passivo rispetto alle pretese risarcitorie riguardanti i danni cagionati dalla fauna selvatica nell'ente – regione, provincia, parco, federazione o associazione che dir si voglia – alla cui cura gli animali risultano in concreto affidati. La Suprema Corte precisa inoltre che, in ipotesi di ente delegato o concessionario, questo può essere considerato responsabile soltanto qualora gli sia stata conferita – in qualità di gestore – autonomia decisionale e operativa. Tale autonomia deve peraltro essere idonea a consentirgli di svolgere l'attività in maniera da poter opportunamente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti l'esercizio della stessa e da poter adottare le misure normalmente adeguate a prevenire, evitare o limitare i predetti danni. Di conseguenza si dovrebbe indagare di volta in volta se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizione di adempiere ai compiti che gli sono stati affidati oppure sia un mero nudus minister, privo così di ogni concreta ed effettiva possibilità operativa. Ciò in quanto – come in precedenza evidenziato – l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscono a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spetta in via di principio alle province. Tuttavia siffatte funzioni devono essere organizzate dalla regione titolare delle relative potestà. Pertanto anche in tal caso la concreta applicazione dei riferiti principi implica un esame approfondito della legislazione – statale e regionale – vigente nella specifica regione in cui si è verificato l'evento dannoso, nonché delle concessioni amministrative eventualmente rilasciate.
3 Il problema della disciplina applicabile nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Un argomento vivacemente dibattuto in dottrina e giurisprudenza riguarda poi l'individuazione della regola di responsabilità concretamente applicabile alle ipotesi di sinistro cagionato da animali selvatici o randagi. A tal proposito occorre rilevare come un consolidato filone[11] – fatto proprio anche dalla Cassazione – identifica siffatta regula iuris nella norma cardine della responsabilità aquiliana sancita dall'art. 2043 c.c. Siffatta impostazione circoscriverebbe invece l'ambito oggettivo dell'art. 2052 c.c.– norma in tema di danno cagionato da animali – alle fattispecie lesive inerenti esclusivamente animali domestici o in cattività[12]. Ciò sul presupposto che non sussisterebbe un adeguato potere di controllo della fauna selvatica in capo alla p.a. Questo perchè l'operatore statuale non potrebbe in alcun modo prevenire, elidere o limitare la dannosità della fauna selvatica. Occorre peraltro rilevare come alcune ipotesi di danni da fauna selvatica avvenuti su strade pubbliche siano stati invece sussunti nell'alveo dell'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cosa in custodia[13]. Ciò in quanto l'evento lesivo si sarebbe verificato in un luogo soggetto al potere di custodia della p.a. Tale assunto risulta tuttavia soggetto a marcate oscillazioni giurisprudenziali perchè, sul punto, la tematica dei danni cagionati dalla fauna selvatica muove parallelamente all'evoluzione in materia di responsabilità custodiale della p.a. entro cui parrebbe inscriversi in un rapporto di genere a specie[14]. Ed infatti L’impostazione giurisprudenziale tradizionale – espressa in un consolidato filone[15] anteriore al 2005 – riconduceva la responsabilità della p.a. per la manutenzione delle strade entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., negando l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 c.c. In particolare la funzione nomopoietica di una costante giurisprudenza pretoria ha elaborato la discussa figura della cd. insidia o trabocchetto, consistente in una situazione di pericolo occulto per l’utente della strada non visibile e non prevedibile, pertanto non evitabile attraverso il ricorso alla normale diligenza. Detto filone giurisprudenziale ha progressivamente specificato ed ampliato il contenuto di siffatta figura, qualificandola dapprima alla stregua di un’opzione sintomatica dell’attività colposa della p.a. e successivamente come un necessario elemento costitutivo della responsabilità dell’amministrazione[16]. Tuttavia la predetta opzione interpretativa è stata aspramente criticata – non senza mordente – da attenta dottrina[17] che ha rilevato come la figura dell’insidia o trabocchetto costituisse un quid pluris non richiesto dalla generale disciplina in tema di responsabilità aquiliana. La recezione dei sopra citati apporti dottrinali ha condotto la giurisprudenza a riconoscere la configurabilità in capo alla p.a. della responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. con riguardo ai danni cagionati dalla fruizione di strade pubbliche. Tale qualificazione parrebbe peraltro casualmente suffragata sia dalla titolarità delle strade pubbliche da parte della p.a., in virtù dell’art. 16, lettera b, L. n. 2248/1865 All. F. sia da una serie di puntuali obblighi di manutenzione stabiliti da un’articolata normativa settoriale. Si pensi all’art. 14 C.d.s. a proposito delle strade ed autostrade statali. All’art. 2 d.lg. 143/94 per le strade urbane ed extraurbane. Al d.m. 223/92 per le strade ferrate. All’art. 8 D.P.R. 753/80 per le strade comunali e provinciali. Tuttavia è opportuno sottolineare come la sussunzione della responsabilità da manutenzione stradale della p.a. entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. non risulti attualmente del tutto scevra da zone grige e aree di sovrapposizione con regole di responsabilità contigue. In particolare alcune decisioni sembrerebbero limitare l'applicazione dell'art. 2051 c.c. a quei beni demaniali che consentono una vigilanza idonea a impedire cause di pericolo. Viceversa la escluderebbero in presenza di strade di notevole estensione o generalizzata utilizzazione[18]. Una più moderna prospettazione qualifica invece la notevole estensione del bene alla stregua di una figura sintomatica e non già automatica d'impossibilità di controllo, da verificare dunque in concreto caso per caso[19].
4. La preferibile applicazione dell'art. 2052 c.c.
Alla luce di quanto prospettato l'elaborazione giurisprudenziale in tema di sinistro cagionato da fauna selvatica parrebbe oscillare fra i due opposti poli dell'applicazione della generale regola della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. o della sussunzione entro il paradigma normativo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Tuttavia entrambe le soluzioni non sembrerebbero pienamente convincenti e, al contrario, parrebbero prestare il fianco a una pluralità di rilievi critici. Da un lato, infatti, l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c. graverebbe il danneggiato del (diabolico) onere di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo all'ente preposto al controllo della fauna, perpetrando così un anacronistico e ingiustificato privilegio in favore della p.a. Dall'altro la sussunzione della fattispecie nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. sembrerebbe il frutto di un procedimento analogico. Ma all'interpretazione analogica – come si evince dall'art. 12 delle Disp. Prel. c.c. - si può far ricorso solo allorchè manchi un'espressa disciplina della fattispecie. In tal caso invece siffatta disciplina non difetterebbe. Ed infatti un'espressa regola di responsabilità inerente la fattispecie concreta parrebbe proprio trarsi dal disposto dell'art. 2052 c.c., rubricato appunto “Danno cagionato da animali”. Di conseguenza un ambito residuo di applicazione dell'art. 2051 c.c. in materia di sinistri cagionati da animali potrebbe residuare solo ove si ammetta la responsabilità concorrente di soggetti diversi rispetto ai titolari o fruitori dell'animale. Si pensi alla figura soggettiva (ente pubblico o società privata) che gestisce un'autostrada che omette di ripristinare l'integrità di un tratto di recinzione attraverso cui la fauna selvatica può avere accesso alla sede stradale. In tal caso la fattispecie rientrerebbe nel paradigma responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. perchè il danno deriverebbe non già dall'omesso controllo dell'animale bensì della res nei cui confronti l'ente gestore ha uno specifico obbligo di manutenzione. Quanto invece all'art. 2054 c.c., questo non parrebbe applicabile alla fattispecie in esame poiché detta norma regolerebbe – in virtù dell'espresso dato testuale – i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli. Non dunque quelli cagionati dalla fauna alla circolazione dei veicoli o delle persone. Siffatta regola sarebbe pertanto disciplina del danno cagionato dai veicoli e non agli stessi. È peraltro opportuno sottolineare come le argomentazioni sostenute dal filone che esclude l'applicazione dell'art. 2052 c.c. al danno cagionato da fauna selvatica sembrerebbero francamente poco condivisibili nonché destituite di fondamento. Tali ricostruzioni escludono infatti l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c. in virtù dell'asserita mancanza di potere di controllo sulla fauna[20] da parte della p.a. Siffatto assunto parrebbe però contraddire un presupposto che la giurisprudenza implica in tema di legittimazione passiva della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica. Questo perchè – come in precedenza evidenziato – la Cassazione ha recentemente individuato il legittimato passivo rispetto alle pretese risarcitorie riguardanti i danni cagionati dalla fauna selvatica nell'ente alla cui cura gli animali risultano in concreto affidati. Orbene mentre da un lato il potere di controllo costituirebbe il presupposto su cui fondare la legittimazione passiva degli preposti alla cura della fauna selvatica dall'altro l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla medesima fattispecie sarebbe invece negata proprio in virtù della mancanza di potere di controllo sulla fauna da parte della p.a. Pertanto le argomentazioni proposte a sostegno della tesi contraria all'applicabilità dell'art. 2052 c.c. in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica sembrerebbero risolversi in un corto circuito logico. Del resto il dato testuale dell'art. 2052 c.c. non limita l'ambito applicativo dello stesso ai privati né prevede la necessita di un incisivo potere di controllo sull'animale al fine di configurare la relativa responsabilità. Ed infatti detta norma afferma la responsabilità del proprietario o del fruitore dell'animale[21] per i danni da quest'ultimo cagionati anche in assenza di un'effettiva custodia (ad esempio in ipotesi di fuga o smarrimento dello stesso). Ciò, beninteso, salvo che il danneggiante fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito. L'art. 2052 c.c. attribuisce dunque la relativa responsabilità fondamentalmente in ragione della titolarità dell'animale. Orbene in tema di fauna selvatica siffatta titolarità spetta allo Stato ai sensi della la L. 27 dicembre 1977 n. 968. Di conseguenza parrebbe maggiormente lineare – nonchè coerente col dato testuale e l'evoluzione dei formanti sociali attualmente in fieri – ascrivere integralmente alla regola di responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. la responsabilità della p.a. per i sinistri cagionati dalla fauna selvatica. Questo perchè l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2043 c.c. (con le contestuali diaboliche difficoltà probatorie) parrebbe costituire paradigmatica esemplificazione di quell'ingiustificata area di privilegio che – in ossequio ad un'anacronistica concezione metafisica dell'autorità – ancora oggi si tende a riconoscere alla p.a. anche allorchè agisca attraverso moduli paritetici e non già autoritativi. In quest'ottica peraltro la tematica del danno cagionato da fauna selvatica sembrerebbe percorrere un itinerario parallelo a quello compiuto un decennio orsono dalla contigua problematica della responsabilità della p.a. per la manutenzione delle strade. Anche siffatto istituto ha infatti conosciuto – in virtù della rinnovata sensibilità dei formanti sociali – un repentino cambiamento di prospettiva all'alba degli anni duemila. Ciò in quanto la giurisprudenza ha per lo più abbandonato la prospettazione della fattispecie in termini di responsabilità aquiliana e le inaccettabili costruzioni fondate sull'essenzialità dell'insidia o trabocchetto nella struttura dell'illecito e sulla necessità della relativa dimostrazione. Sarebbe dunque auspicabile – parallelamente ai postulati acquisiti in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità della p.a. per la manutenzione delle strade – una speculare sussunzione del danno cagionato da fauna selvatica entro l'ambito applicativo del solo art. 2052 c.c. Siffatta soluzione parrebbe peraltro in armonia con l’esigenza[22]di allocare in capo al soggetto in posizione di preminenza, oppure che trae qualche vantaggio da una determinata situazione giuridica, la responsabilità dei rischi che derivano dalla propria attività (in conformità all’antico brocardo ubi comoda ibi incommoda). La menzionata linea evolutiva – che emergerebbe con maggior nitore nell'odierna coscienze sociale – parrebbe così propendere per la tendenziale traslazione della responsabilità risarcitoria in capo al soggetto economicamente più forte (e dunque maggiormente solvibile). Peraltro, come correttamente sottolineato in una recente decisione della Cassazione, la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. trova applicazione anche in caso di sinistri che si verificano in aree non aperte al pubblico. Si pensi all'aggressione da parte di un animale nei confronti di un motociclista che si verifica nell'area cortilizia di un edificio. Ciò a differenza della regola sancita dall'art. 2054 c.c. in materia di danno da circolazione di veicoli[23] che invece può sussistere esclusivamente quando l'evento dannoso si verifichi in una zona aperta al pubblico transito e ordinariamente adibita al traffico veicolare (a prescindere dal carattere pubblico o privato della zona stessa), in quanto la pericolosità del fenomeno circolatorio è legata alla pluralità dei soggetti coinvolti.
5. La natura della responsabilità ex art. 2052 c.c.
Una consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica la regola posta dall'art. 2052 c.c. alla stregua di una forma di responsabilità oggettiva[24]. Di conseguenza siffatta responsabilità sarebbe esclusa solo dalla prova del caso fortuito, la cui dimostrazione graverebbe in capo al danneggiante. In particolare, tale fattore non atterrebbe alla condotta del responsabile bensì alla struttura causale dell’evento sostanziandosi in un elemento esterno qualificato dai caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Detta prospettazione non parrebbe tuttavia pienamente convincente né sotto il profilo letterale né da un punto di vista logico e sistematico. Questo perchè: 1) ad una più attenta analisi l'elemento del caso fortuito non sarebbe idoneo a interrompere realmente il nesso di causalità fra l'animale e l’evento lesivo; 2) La condotta della figura soggettiva titolare non sarebbe irrilevante ai fini dell’allocazione della responsabilità per i danni cagionati da animali ai sensi dell’art. 2052 c.c.; 3) La natura della responsabilità de quo non parrebbe perciò – ad una più attenta analisi – di natura oggettiva. Occorre infatti anzitutto sottolineare come – da un punto di vista squisitamente logico – la sussistenza del caso fortuito non parrebbe determinare, a ben vedere, alcuna cesura del nesso intercorrente fra l'animale custodito e l’evento lesivo. Si consideri il seguente esempio. Un motociclista perde il controllo del proprio veicolo e cade al suolo perchè un cane gli taglia la strada improvvisamente e riporta alcune lesioni. Orbene l’evento lesivo sarà eziologicamente connesso all'animale tanto se questi sia stato lasciato colpevolmente privo di guinzaglio (e dunque libero) dal distratto proprietario intento a chiaccherare con altre persone in una piazzola attigua quanto se si tratti di un animale selvatico che si sia introdotto sulla sede stradale attraverso un pertugio appena apertosi all'intero di un'adeguata recinzione (evento imprevedibile ed inevitabile). Ed infatti le lesioni sono in ogni caso provocate dal repentino attraversamento della sede stradale posto in essere dall'animale. Ciò che differenzia le due ipotesi non sarebbe pertanto l’elemento oggettivo consistente nel legame fra l'animale e l’evento bensì l’elemento soggettivo ovvero la condotta del titolare in relazione al suo potere/dovere di controllo. Nel primo caso infatti (ossia l'animale lasciato distrattamente libero dal suo proprietario) emergerebbe la spia di una condotta del titolare difforme dai propri doveri di controllo, nel secondo no. Alla luce di quanto prospettato si evincerebbe come qualificare il caso fortuito alla stregua di un fattore interruttivo del nesso di causalità fra animale ed evento lesivo si rivelerebbe nulla di più che un’illusione ottica. Di conseguenza l’esatta connotazione del caso fortuito sembrerebbe dover essere colta sul piano della riconducibilità o meno dell’evento nell’alveo dei doveri di controllo del titolare. A ben vedere, poi, proprio la previsione di una prova liberatoria (il caso fortuito) – contenuta nell’art. 2052 c.c. – dovrebbe far dubitare l’interprete della qualificazione di siffatta regola di responsabilità come oggettiva[25]. Ciò in virtù di una considerazione di carattere sistematico. Ed infatti le ipotesi codificate d’indubbia responsabilità di natura oggettiva parrebbero qualificate proprio dall’assenza di una possibile prova liberatoria invocabile dal soggetto responsabile. Si pensi alla responsabilità dei preponenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro preposti nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti prevista dall’art. 2049 c.c. oppure alla responsabilità del proprietario o conducente di veicolo per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione dello stesso ai sensi dell’art. 2054, comma quarto, c.c. Pertanto sembrerebbe forse maggiormente appropriata l’analisi ricostruttiva che identifica nel disposto dell’art. 2052 c.c. una fattispecie di responsabilità aggravata da presunzione di colpa e non di pura responsabilità oggettiva. Questo perché siffatta impostazione parrebbe più coerente sotto il profilo sistematico, nonché maggiormente lineare rispetto al dato testuale della norma de quo. Siffatta soluzione si riverbera poi inevitabilmente sul contenuto della prova liberatoria – costituita dalla dimostrazione caso fortuito – che grava in capo al danneggiante in virtù del sopra citato articolo. In quest'ottica la disciplina del danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. prevederebbe una presunzione iuris tantum di colpa a carico del titolare (proprietario o detentore dell'animale medesimo). In tal modo l’inversione dell’onere probatorio permetterebbe di superare le naturali difficoltà cui andrebbe incontro il danneggiato nel dimostrare l’imputabilità del fatto in capo al titolare dell'animale. Quest’ultimo, invece, avrebbe una possibilità più elevata di acclarare la causa dell’evento lesivo in virtù della propria relazione qualificata con l'animale. L'impostazione sopra prospettata sembrerebbe così realizzare un equo contemperamento fra disciplina sistematica e esigenze di tutela dei soggetti danneggiati consentendo al contempo al danneggiante un'adeguata ostensione degli elementi a proprio discarico. In pratica – nella visione propugnata – spetterebbe al danneggiato l'onere di provare la sussistenza del danno nonché il nesso eziologico fra questo e l'animale. Incomberebbe invece sulla figura soggettiva (persona fisica o giuridica) titolare della proprietà o detenzione dell'animale l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità. La fattispecie parrebbe così ascrivibile alla struttura della responsabilità aggravata dalla presunzione di colpa in capo al danneggiante piuttosto che a quella della responsabilità oggettiva cd. pura.
6. L'obbligo di soccorso agli animali in stato di necessità.
È opportuno sottolineare come l'odierno legislatore si preoccupa di disciplinare la tematica del sinistro che coinvolge animali offrendo tutela anche alle esigenze della parte più debole della vicenda ovvero l'animale ferito in conseguenza dell'evento. La rinnovata sensibilità del legislatore risente in tal modo degli apporti della normativa di fronte sovranazionale e comunitaria. Si pensi all'art. 191 del Trattato UE e all'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali UE che – all'unisono – pongono fra gli obbiettivi dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, da declinare in conformità al principio dello sviluppo sostenibile. In quest'ottica la L. 189/2010, in ossequio alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha introdotto il comma 9–bis dell'art. 189 C. d. S. che prevede l'obbligo per gli utenti della strada di fermarsi – in caso d'incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti – per prestare soccorso agli animali investiti. L'inosservanza del predetto obbligo è punita con una sanzione pecuniaria. Il medesimo dovere di tempestivo soccorso sussiste anche in capo agli utenti coinvolti nell'incidente che tuttavia non lo abbiano provocato. In tal caso però la sanzione pecuniaria per l'inosservanza è di più lieve entità. La novella del 2010 – introducendo siffatto obbligo giuridico – ha altresì modificato l'art. 177, comma 1, C. d. S., permettendo l'utilizzo dei dispositivi acustici d'allarme e di segnalazione visiva ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila, demandando a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione della disciplina di dettaglio. Pertanto il D.M. 9 ottobre 2012 n. 217 ha precisato le ipotesi in cui il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato effettuato in stato di necessità. Ciò accade (ex art. 6 D.M. 217/12) in caso di grave trauma, ferite aperte o emorragie, alterazioni dello stato di coscienza. La sussistenza del riferito stato di necessità è idonea a esentare i conducenti dei veicoli che trasportano l'animale dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso di dispositivi di segnalazione acustica. Inoltre lo stato di necessità potrà da questi essere invocato come esimente in caso di violazione delle prescrizioni della segnaletica stradale, dei divieti e delle limitazioni inerenti la circolazione. Ciò, beninteso, facendo salvo il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza nonché delle segnalazioni degli agenti del traffico e dell'autorità di p.s. Occorre rilevare come la menzionata normativa facoltizza anche i privati a effettuare il trasporto di animali in stato di necessità. Tuttavia, onde prevenire eventuali abusi, l'art. 7 del D.M. 217/2012 prescrive la necessità dell'esibizione, ove richiesta, d'idonea certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato rilasciata da un medico veterinario.
7. Considerazioni conclusive.
Alla luce di quanto prospettato emergono una serie di criticità inerenti tanto l'individuazione della figura soggettiva passivamente legittimata[26] quanto della regola di responsabilità concretamente applicabile in ipotesi di sinistri cagionati da animali selvatici o randagi. In relazione alla prima problematica sembrerebbe opportuno procedere caso per caso. La seconda postulerebbe invece un'adeguata soluzione unitaria. Ed infatti la determinazione del soggetto passivamente legittimato in relazione alla pretesa risarcitoria inerente il danno cagionato da animali selvatici o randagi implica, come in precedenza evidenziato, un esame approfondito della legislazione – statale e regionale – vigente nella specifica regione in cui si è verificato l'evento dannoso, nonché della normativa secondaria o delle concessioni amministrative eventualmente rilasciate. Con riguardo invece alla regola di responsabilità concretamente applicabile alla fattispecie sembrerebbe opportuno propendere per una valorizzazione unitaria della disciplina prevista dall'art. 2052 c.c. intesa alla stregua di una forma di responsabilità aggravata da presunzione di colpa e non già di responsabilità oggettiva pura. Ciò sia per la maggiore linearità e aderenza al disposto normativo di siffatta soluzione sia per l'adeguata allocazione dell'onere probatorio che ne deriverebbe, forse la più idonea a contemperare gli interessi del presunto danneggiante con quelli del presunto danneggiato. In tal modo mentre il danneggiato non sarebbe gravato dalla probatio diabolica di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al danneggiante (come richiesto ai sensi dell'art. 2043 c.c.), il danneggiante avrebbe comunque la possibilità di offrire la prova della ricorrenza del caso fortuito, così evitando d’indossare la camicia di Nesso della responsabilità oggettiva cd. pura. Ed infatti, pur se una ricostruzione della fattispecie in chiave oggettiva sembrerebbe apparentemente conciliarsi con quel processo di tendenziale traslazione della responsabilità risarcitoria in capo al soggetto economicamente più forte attualmente in essere detta analisi parrebbe però inevitabilmente configgere con la struttura della norma de quo che prevede testualmente una prova liberatoria dimostrabile dal danneggiante[27]. Ciò in aperta antitesi con i generali postulati in materia di responsabilità oggettiva. Propendere per soluzioni diverse sembrerebbe pertanto idoneo ad alimentare oscillazioni giurisprudenziali volte a rendere problematica, criptica e oscura la responsabilità della natura e la natura della responsabilità.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Gli incidenti stradali causati dalla fauna sono in continuo aumento. Secondo uno studio dell'Università di Firenze, commissionato dalla Regione, nella sola Toscana i sinistri di questo tipo sono passati da 188 nel 2001 a 478 nel 2008. Si vd. Gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica nella Regione Toscana. Analisi del fenomeno nel periodo 2001-2008, a cura del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici, pubblicato sul sito www.regione.toscana.it. [2] In argomento, ex pluribus, Maffei, Wild, ovvero la forza del destino: irrisarcibilità dei danni da fauna selvatica?, in Danno e Resp., 2010, 12, 1129 ss.; Batà- Spirito, Danno da fauna selvatica, in Danno e Resp., 2010, 530 ss.; Guarda, Il passero solitario e la risarcibilità dei danni cagionati dalla fauna selvatica, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2009, I, 383 ss.; Ferrari, Analisi economica della responsabilità da incidenti automobilistici determinati dalla fauna selvatica, in Danno e Resp., 2007, 69 ss.; Centofanti, Nota in tema di responsabilità civile per danni da cose ed animali, in Giur. It., 1992, 10 ss. [3] Cfr. Barbaro, La responsabilità per danno provocato da cani randagi: ancora contrasti in giurisprudenza, in Danno e Resp., 2010, 12, 1125; Racca, Normative buone ma in gran parte inattuate, in Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 19, 2009, 59; Foffa, Chi paga per il morso del cane randagio?, in Danno e Resp., 2009, 869. [4] In tal senso Cass. 3 aprile 2009 n. 8137, in Danno e Resp., 2009, 869; Cass. 7 dicembre 2005 n. 27001, in Resp. e Risarc., 2006, 3, 60, con nota di Sacchettini; Trib. Bari 11 giugno 2007, in Resp. Civ. Prev., 2007, 9, 1950. [5] Così Cass. 10 luglio 2002 n. 10638, in Danno e Resp., 2003, 274, con nota di Bitetto; Trib. Trapani 16 marzo 2006, in Giur. Merito, 2006, 11, 2411; Giud. Pace Ruvo di Puglia 12 gennaio 2004, in Dir. e Giust., 2004, 16, 95; Giud. Pace Manduria 22 ottobre 2003, in Merito, 2004, 16. [6] Sul punto Maffei, Wild, ovvero la forza del destino, cit., 1130. [7] Lo rileva Cass. 19 gennaio 2009 n. 467, in Mass. Giur. It., 2009; Cass. 10 ottobre 2007 n. 21282, in Giust. Civ., 2007, 2683; Cass. 3 marzo 2005 n. 4664, in Danno e Resp. 2005, 677. [8] Sul punto Cass. 28 luglio 2004 n. 14241, in Mass. Giur. It., 2004, osserva come tale forma di ristoro non rientrerebbe nell'ipotesi di responsabilità aquiliana perchè mancherebbe il requisito dell'ingiustizia del danno, pertanto sarebbe da qualificare alla stregua di un indennizzo. [9] Cfr. Cass. 16 novembre 2010 n. 23095, in Mass. Giur. It., 2010; Cass. 7 aprile 2008 n. 8953, in Riv. Giur. Ambiente, con nota di Murtula, Ancora sulla responsabilità della Regione per i danni da fauna selvatica; Cass. 24 settembre 2002 n. 13907, in Resp. Civ. Prev., 2003, 384, con nota di Provenzano, Osservazioni sul generale problema della responsabilità civile per i danni provocati dalla fauna selvatica; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13956, in Giur. It., 2000, 1594, con nota di Castagnaro, Osservazioni sul criterio di imputazione della responsabilità per i danni prodotti dalla fauna selvatica. [10] In tal senso Cass. 6 dicembre 2011 n. 26197, in Giust. Civ., 2012, 2, 325; Cass. 21 febbraio 2011 n. 4202, in Mass. Giur. It., 2011; Cass. 8 gennaio 2010 n. 80, in Resp. Civ. Prev., 2010, 798, con nota di Miotti, L'amletico dubbio sull'identità dell'ente obbligato al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica in relazione alla circolazione stradale. In argomento Maccari, La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i danni prodotti dalla fauna selvatica, in Dir. Giur. Agr., 2010, 373 ss.; Guarda, Danni cagionati dalla fauna selvatica e legittimazione passiva dell'azione risarcitoria, in Danno e Resp., 2005, 748 ss.; [11] Cosi, ex multis, Cass. 21 novembre 2008 n. 27673, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2009, 4, 1, 383; Cass. 25 novembre 2005 n. 24895, in Danno e Resp., 2006, 1091; Cass. 12 agosto 1991 n. 8788, in Giur. It., 1992, I, 1, 1795. [12] Contra, in dottrina, Franzoni, La responsabilità oggettiva. Il danno da cose e da animali, Padova, 1988, 546 ss.; Comporti, Presunzioni di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati, in Foro It., 1985, I, 1497 ss.; Bronzetti, Protezione della fauna e profili di responsabilità, in Foro Pad., 1981, II, 47 ss. In giurisprudenza Trib. Venezia 25 febbraio 2008, in Corr. Mer., 2008, 5, 540; Trib. Cagliari 7 settembre 2000, in Riv. Giur. Sarda, 2002, 113, con nota di Mura; Trib. Perugia 11 dicembre 1995, in Rass. Giur. Umbra, 1997, I, 315. [13] In tal senso Cass. 15 gennaio 2003 n. 488, in Giur. It., 2003, 2258, con nota di Redi. [14] In argomento, per ulteriori approfondimenti, si permetta di rinviare a Rispoli, Responsabilità da manutenzione stradale della p.a.: riflessioni sulla più recente evoluzione giurisprudenziale, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2012, 4. [15] Cfr., ex multis, Cass. 4 giugno 2004 n. 10654, in Mass. Giur. It., 2004, p; Cass. 28 gennaio 2004 n. 1571, in Foro Amm. Cds, 2004, 93; Cass. 3 dicembre 2002 n. 17152, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2003, I, 799. [16] Sul punto Cass. 1 dicembre 2004 n. 22592, in Resp. Civ. Prev., 2005, 276, con nota di Bona. [17] Cfr., ex pluribus, Sangiorgio, Appunti sulla responsabilità civile della p.a. per danni conseguenti alla omessa manutenzione di strade pubbliche, in Dir. Inf., 2001, 279 ss.; Salvago, La perdurante incertezza giurisprudenziale circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente per omessa o insufficiente manutenzione della strada, in Giust. Civ., 2007, 1, 167 ss.; Cappuccio, La pubblica amministrazione e l’art. 2051 c.c., in Nuovo Dir., 2000, 697 ss.; Balzarotti, Insidie e trabocchetti nelle pubbliche strade, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1998, 39 ss.; Peila, La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia: nozione ed applicazione alla Pubblica Amministrazione, in Resp. Civ. Prev., 1996, 72 ss. [18] In tal senso Cass. 26 gennaio 1999 n. 699, in Danno e Resp., 1999, 873, con nota di Laghezza; Cass. 16 luglio 1998 n. 5990, in Mass. Giur. It., 1998. [19] Si vd. Cass. 3 aprile 2009 n. 8157, in Mass. Giur. It., 2009; Cass. 16 maggio 2008 n. 12449, in Danno e Resp., 2008, 757. [20] Sul punto Carmignani, Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale, in Dir. Giur. Agr. Amb., 1998, 643 ss. Cfr. altresì Di Gaspare, voce Caccia, in Enc. Giur. Trec., V, Roma, 1988; Venchiaruti, voce Animali selvatici, in Dig. Disc. Priv., Torino, 1987, I, 329 ss.; Clarizia, voce Caccia, in Noviss. Dig. It., App., I, Torino, 1980, 931 ss. [21] Sui rapporti fra proprietario e custude dell'animale si vd. Cass. 11 dicembre 2012 n. 22632, in Mass. Giur. It., 2012, per cui «Allorchè vi sia dissociazione fra proprietà e custodia - come previsto dall'art. 2052 c.c., secondo cui la responsabilità grava sul proprietario dell'animale "o su chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso" - la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario: fermo restando che per custode e responsabile si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario». [22] Sul punto Belli, La responsabilità oggettiva, in Resp. Civ., 2011, 5, 373 ss. [23] Lo rileva Cass. 6 dicembre 2011 n. 26205, in Resp. Civ. Prev., 2012, 4, 1232, con nota di Felleti. [24] Così, ex multis, Cass. 23 maggio 2012 n. 8102, in Mass. Giur. It., 2012; Cass. 7 luglio 2010 n. 16023, in Mass. Giust. Civ., 2010, 7-8. 1015. Nel senso della presunzione di responsabilità si vd. Invece Cass. 19 giugno 2008 n. 16637, in Guida al Dir., 2008, 38, 82. Si riferisce comunque all'elemento soggettivo Cass. 9 marzo 2010 n. 5564, in Giust. Civ., 2011, 11, I, 2684. [25] Lo rileva C.M. Bianca, Diritto Civile, V, La responsabilità, Milano, Rist., 1994, 718. [26] Si vd. De Majo, Danno da fauna selvatica: individuazione dell'ente tenuto al risarcimento, in Dir. Giur. Agr., 2012, 4, 282 ss.; Ponti, Responsabilità della Usl se un cane randagio azzanna, in Giud. Pace, 2012, 1, 54 ss.; Mazza, Omessa custodia di animali e obbligo di risarcimento del danno: la lunga marcia verso una inammissibile responsabilità di gruppo, in Dir. Giur. Agr., 2012, 1, 54 ss. [27] Cfr. Greco, Danno cagionato da animale in custodia e concorso di colpa del danneggiato, in Corr. del Mer., 2012, 7, 668 ss.; Barbaro, La Cassazione interviene ancora sull'aggressione da parte di animali, in Danno e Resp., 2012, 3, 276 ss.