• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Danno da fermo tecnico e cessione del credito

Giudice di Pace di Livorno
sentenza del 7 marzo 2008

Danno da fermo tecnico del veicolo – costo di noleggio - cessione del credito – cessione di credito futuro – inesistenza del credito

 

E’ inesistente il credito inerente il rimborso delle spese di noleggio di un’autovettura da parte del responsabile del sinistro, determinato sulla base di fatture non ancora emesse dalla società di noleggio e prima che il noleggio sia concluso. Anomala risulta la ricostruzione giuridica della cessione del suddetto credito, in cui le parti contrattuali sono il danneggiato–cedente e la stessa società di noleggio- cessionario. Anomala risulta anche la natura del credito, che la parte attrice ha individuato come credito inerente il danno da fermo-tecnico del veicolo, ma in realtà riguarda il costo del noleggio, con un importo  determinato direttamente dalla società noleggiante. Se il credito così individuato dalle parti è inesistente, non è ravvisabile la fattispecie di cessione di credito futuro.  
L'avv. Michele Rutigliano, in funzione di giudice di pace, ha pronunciato la seguente SENTENZA (…) Oggetto: pagamento somma da risarcimento del danno Conclusioni per parte attrice: "conclude come da nota conclusiva depositata in data 15.02.08" (che a sua volta rimanda alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, adversis reiectis, accertato il diritto al risarcimento del danno azionato dall'esponente, quale cessionario del sig. P......., condannare E........... SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore quale proprietaria del veicolo tg. Li ..........., sedente in 7023 Piazza.........., il sig. ..................PAOLO quale conducente del veicolo oggetto del sinistro de quo, residente in via ...............entrambi in solido con la ......................assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in............... 3/B, quale compagnia assicurativa del predetto veicolo, al pagamento dell'importo di €390,00 di cui alla fatture n. 5259 del 20.05.06 e n. 4914 del 12.05.06, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo saldo, per il noleggio di un auto sostitutiva nel periodo strettamente necessario alle riparazioni dei danni riportati dal mezzo del sig. ............. MARIO, o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del Giudizio, o che in subordine verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice Adito. Voglia altresì atteso l'intervento operato in via stragiudiziale per il recupero dell'importo inerente il nolo, condannare le controparti in solido tra loro al pagamento della somma pari ad €85,00, di cui al preavviso di notula del 07.06.2006, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, oppure in subordine, in quella maggiore o minore somma, che per il medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite). per la convenuta .............assicurazioni: "conclude riportandosi alla nota conclusiva già depositata nei termini" (Voglia l'Ill.mo Giudice di pace di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) in via principale rigettare la domanda attorea in quanto non provata: 2) dichiarare, comunque, che il contratto di cessione del credito apparentemente stipulato tra Mario ......... e la ............ s.r.l. in data 4.5.2006 è nullo e, comunque, privo di qualsiasi efficacia nei confronti della assicurazioni s.p.a. e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata dalla ............. s.r.l. nei confronti di quest'ultima; 3) in ogni caso rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria limitare il quantum dovuto a soli 3 giorni di fermo tecnico come accertato dal consulente tecnico incaricato dalla comparente nella relazione versata in atti. Sempre con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio). Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato la società parte attrice, citava avanti il Giudice di Pace di Livorno i convenuti per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di €390,00 di cui alla fatture n. 5259 del 20.05.06 e n. 4914 del 12.05.06 oltre ad €85,00, di cui al preavviso di notula del 07.06.2006. Più precisamente assumeva parte attrice: che aveva concesso in locazione d'uso al sig. ............ Mario la vettura Panda tg C........... affiché questi la utilizzasse durante il periodo strettamente necessario alle riparazioni dei danni riportati dal proprio mezzo in occasione del sinistro stradale avvenuto in Livorno il 20.04.06 per fatto e colpa esclusivi del sig. ............ Paolo, conducente del veicolo tg. LI..............di proprietà della E................. srl; che il credito maturato dell'importo di €390,00 relativo al costo di noleggio dell'auto sostitutiva, nei confronti del responsabile civile del sinistro, veniva ceduto dal sig. ............. in suo favore in data 04.05.06; che la .............. Assicurazioni risarciva il sig.P.............. del danno subito dalla sua auto, comprese le ore di manodopera necessarie per le riparazioni; che la ......... assicurazioni, nonostante le richieste formulate in via stragiudiziale, non provvedeva invece a pagare il credito cedutogli dal P........ Con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 17.10.07 si costituiva la ........... assicurazioni nella quale evidenziava: che mancava la prova in ordine all'effettivo noleggio della vettura, al suo ritiro, alla sua restituzione e che la firma apposta sul contratto di cessione di credito non era autenticata e quindi non riferibile sicuramente al P............; che era inesistente e comunque non provato il credito del cedente con conseguente difetto di legittimazione sostanziale della ............ Assicurazioni rispetto alla domanda proposta dalla società cessionaria. Infatti il P............. sottoscrivendo il contratto di noleggio aveva usufruito di un servizio, messo a disposizione della carrozzeria alla quale si era rivolto per la riparazione del mezzo di sua proprietà, non certo per necessità, ma per semplice comodo; che il contratto di noleggio appariva viziato ed il credito ad esso correlato non era azionabile: infatti il veicolo noleggiato non risultava censito neppure al PRA, non era di proprietà della E..........., era detenuto dalla carrozzeria F............ dove il mezzo era stato prelevato e dove era stato concluso anche il contratto di locazione d'uso di auto sostitutiva. Inoltre la società attrice, con sede in M...., non aveva provato di disporre delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio non avendo, come imposto dalla legge, denunziato l'inizio dell'attività al comune di Livorno, ove si trovava la "singola articolazione commerciale dell'impresa" da individuarsi nella carrozzeria F.............. che però a sua volta non poteva esercitare tale attività non comunicata a sua volta e non prevista neppure dall'oggetto sociale; che il danno all'auto veniva quantificato dall'Ing. ..............in €1115,65 , comprensivo di Iva e di giorni 3 di fermo tecnico, e non di 5, danno che non risultava quindi affatto concordato; che le spese per la trattativa stragiudiziale non erano dovute perché essa non si era conclusa ed era consistita nella semplice spedizione della lettera di intervento del legale. All'udienza del 19.10.07 il procuratore di parte attrice produceva ampia documentazione e chiedeva ammettersi le prove capitolate in citazione oltre a chiedere l'ordine giudiziale rivolto all'........assicurazioni di esibire la documentazione relativa al pagamento del danno in favore del sig. P............. e l'eventuale perizia del fiduciario della compagnia. Ammesse tutte le prove richieste da parte attrice all'udienza del 21.12.07 veniva interrogato P..........., sentiti i testi P e S.. Esaurita l'istruttoria la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni con termine sino al 15.02.08 per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 25.02.08, dopo che le parti avevano depositato nei termini concessi voluminose memorie conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base degli atti, dell'istruttoria espletata e della ampia produzione documentale acquisita la domanda risulta infondata e pertanto va rigettata. Emerge dagli atti, dai documenti versati in causa da parte attrice e dall'esame testimoniale del sig. S..........., sentito all'udienza del 21.12.07, che in data 04.05.06 il sig. Mario sottoscriveva atto di cessione del credito nel quale "....dichiara di cedere, come cede irrevocabilmente, alla E.........S.r.l., che dichiara di accettare, il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati e garanti della fattura emessa da E..........S.r.l. in relazione al noleggio dell'auto utilizzata per il periodo strettamente necessario alle riparazioni dell'auto rimasta danneggiata nel sinistro di cui in premessa.." . Il sig. ...Mario, sempre in data 04.05.06, noleggiava l'auto tg ........... , a mezzo del legale rappresentante della carrozzeria S........., sentito in qualità di testimone, per un totale di giorni 4. Ne usufruiva in realtà per giorni 5 e riconsegnava l'auto, sempre alla suddetta carrozzeria, in data 09.05.06 quando sottoscriveva la "sezione B Rientro" del contratto di noleggio e le condizioni del contratto tra cui il prezzo pattuito in €65,00 al giorno oltre Iva (vedi anche le dichiarazioni del teste S........ sul cap. 5 ). Le fatture relative al noleggio venivano poi emesse con data 12.05.06 e 20.05.06. Balza subito all'occhio "la peculiarità" del caso in esame nel quale il danneggiato P........... cede "il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati e garanti della fattura emessa da E....... S.r.l." prima ancora che dette fatture siano emesse e determinate nel loro ammontare e prima ancora che il noleggio sia esaurito e determinato nel tempo. Il cessionario del credito, che viene richiesto ai danneggianti ed alla società responsabile civile per la R.C.A., risulta poi essere lo stesso noleggiante che ha stabilito il prezzo del noleggio al suo termine e che in definitiva ha unilateralmente stabilito l'entità del danno che poi viene richiesto ai danneggianti. Parte attrice infatti agisce in giudizio quale cessionario del credito del costo sostenuto per la locazione del veicolo sostitutivo nel periodo del c.d. "fermo tecnico" del veicolo danneggiato. Con quest'ultima espressione si fa riferimento al pregiudizio - diverso dal danno materiale alla struttura del veicolo, ma comunque connesso al danneggiamento del veicolo stesso - consistente nella perduta possibilità di utilizzazione del bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni. Benché sia opinione condivisibile che, anche nel caso in cui l'auto sia adibita ad uso personale, il soggetto leso possa essere reintegrato del c.d. "costo-opportunità", e cioè dell'importo in denaro necessario per potersi procurare aliunde il servizio compromesso, i concetti di danno da "fermo- tecnico" e costo per il noleggio (rectius fatture cedute) rimangono distinti e certo non possono coincidere nel caso in esame in quanto ciò che per il danneggiato, quando esborsa l'importo della fattura di noleggio è comunque un costo, quello che viene richiesto dal cessionario ai danneggianti ed alla convenuta ...............Assicurazioni sono delle fatture per servizi resi da una società commerciale che includono necessariamente un utile. La questione non investe quindi tanto la problematica concernente l'individuabilità di un credito futuro (la cui cedibilità è ammessa dalla giurisprudenza, nel senso, però, che si verifica solo nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza nel patrimonio del cedente) o la presenza di un credito attuale (in considerazione del fatto che il credito risarcitorio appartiene al patrimonio del danneggiato dal momento in cui si è verificato il fatto illecito) ma l'esistenza in capo al danneggiato del diritto di cedere non un costo effettivamente sostenuto o comunque direttamente riconducibile al danno da "fermo-tecnico", costituito dal "cd. costo-opportunità", ma dell'importo determinato direttamente dalla società noleggiante ed in definitiva cessionaria di un credito, così come ceduto, inesistente. E' evidente pertanto il vizio di causa: per la cessioni delle fatture a venire si avrebbe più che una cessione di un credito futuro una cessione a fronte di un credito inesistente, determinato nel suo ammontare dallo stesso cessionario al termine del noleggio e quindi successivamente alla cessione stessa. La cessione di credito è pacificamente un contratto traslativo; come tale esso può avere un effetto immediato o differito ma certamente istantaneo; è discussa in dottrina la problematica della causa di questo negozio, in relazione alla quale tuttavia non si sostiene che il contratto (come tale soggetto a tutta la disciplina generale dei contratti) possa esserne totalmente privo, semplicemente se ne evidenzia la possibile astrattezza o meglio la natura “esterna”, posto che normalmente la cessione troverà causa in altri rapporti debitori intercorrenti tra cedente e cessionario, ovvero in ragioni di liberalità, sempre attinenti ai rapporti tra questi ultimi due soggetti. E’ invece pacifico che il debitore ceduto non sia parte del contratto e che pertanto non sia tenuto a pagare delle fatture al cessionario del credito, derivante dalle medesime fatture, i cui importi sono infatti determinati dallo stesso cessionario, che in definitiva risulta cessionario del proprio credito. L'eccezione della convenuta riguardo all'inesistenza del credito ceduto ed al difetto di legittimazione sostanziale della Assicurazioni rispetto alla domanda proposta dalla società cessionaria è pertanto fondata, benché non trattandosi di questione di legittimazione ad agire si debba comunque più propriamente sempre parlarsi di eccezione che riguarda il merito della controversia. Neppure può essere riconosciuta a parte attrice una diversa somma comunque ricollegabile al danno da "sosta forzata" perchè non richiesta in detti termini e perché il contratto di cessione non riguarda il danno da "fermo tecnico" ma il rimborso delle fatture emesse dalla stessa cessionaria. Per gli stessi motivi parte attrice non può ripetere i costi sostenuti per il recupero in via stragiudiziale dell'asserito credito. Dovendosi decidere la presente controversia secondo equità si deve evidenziare che i principi informatori della materia riguardante la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale sono caratterizzati dallo scopo di garantire al danneggiato da un sinistro l'integrale risarcimento dei danni, non essendosi certo il legislatore posto l'obiettivo di aiutare l'iniziativa economica di talune imprese, assicurando loro un sicuro bacino di utenza, con fissazione unilaterale dei prezzi di noleggio, risultando altrimenti violato anche il principio superiore della libera concorrenza e con la ulteriore conseguenza che i maggiori costi riconducibili a profitti privati, richiesti ed ottenuti a scapito delle compagnie esercitanti assicurazioni per la RCA obbligatoria, ricadrebbero in ultima istanza sulla collettività. In considerazione dell'esito della causa, le spese processuali sono poste a carico di parte attrice e, tenuto conto della natura e del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. P.Q.M. definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società E........ srl, contro Ec.......... srl, .......... Paolo e ................Assicurazioni spa, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinte, così provvede: RIGETTA la domanda perché infondata. Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta ................ Assicurazioni spa le spese di lite che liquida in Euro 1196,00, di cui € 609,00 per diritti, Euro 587,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e CAP come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Livorno, 07 marzo 2008 Il GIUDICE DI PACE (Avv. Michele Rutigliano)    
Testo della sentenza da www.Altalex.it. Rubrica e massima ac cura del Comitato di redazione ACI

 

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