- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Danno da illecita concorrenza
Corte di Cassazione III sez. civile
2 febbraio 2007, n. 2305
Costituisce danno ingiusto ex art. 2043 c.c. quello cagionato all’assicurato da intese restrittive della concorrenza, sanzionate dall’autorità Garante del mercato, poste in essere dalle compagnie assicurative. L’intesa restrittiva della concorrenza costituisce la condotta preparatoria di quella finale, rappresentata dall’aumento nei contratti a valle delle polizze assicurative. All’assicurato l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l’accertamento in sede amministrativa dell’illecito anticoncorrenziale, al giudice la possibilità di desumere l’esistenza del nesso causale tra tale condotta ed il danno lamentato, anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per presunzioni. Non dovranno, peraltro, essere omessi gli elementi di prova offerti dall’assicuratore atti a dimostrare l’intervenuta interruzione della catena causale ad opera di circostanze che da sole abbiano prodotto il danno, o che, quantomeno, abbiano concorso con l’illecito a cagionarlo. Accertata l’esistenza di un danno risarcibile, questo deve essere valutato in via equitativa dal giudice che dovrà tener conto, in chiave di perdita di chances, delle migliori opportunità che all’assicurato potevano conseguire se il mercato assicurativo non fosse stato alterato. L’azione di risarcimento del danno da intesa concorrenziale si prescrive, in base al combinato disposto degli artt. 2935 c.c. e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto adeguata conoscenza di questo e della sua ingiustizia, usando dell’ordinaria diligenza, accertabile da parte del giudice di merito.
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