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DDl concorrenza: sintesi delle novità in materia di RCA

Senato della repubblica
Disegno di legge S 2085 1 ottobre 2016

Iter legislativo del cd disegno di legge concorrenza

Il disegno di legge C. 3012 recante “ Legge annuale per la concorrenza ed il mercato”, di iniziativa governativa, è stato presentato alla Camera dei deputati, il 3 aprile 2015, ed è stato approvato dall’Assemblea il 7 ottobre 2015. E’ il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli che non consentono l'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto e delle politiche dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Il 28 ottobre 2015 l’analisi è passata al Senato, dove l’atto S 2085 è stato assegnato alla 10° Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) per l’esame in sede referente. L’esame in sede referente si è concluso ed il 4 ottobre 2016 è iniziato l’esame in Assemblea del Senato.

Sintesi delle novità contenute nel disegno di legge concorrenza in tema di RCA  

Nel disegno di legge c.d. “concorrenza”, su 52 articoli, 15 sono dedicati alle assicurazioni RCA. Di seguito sono riportati in sintesi alcune delle principali novità in materia di RCA.

Obbligo a contrarre

Si prevede una  modifica dell’obbligo a contrarre: prima di contrarre le imprese di assicurazione sono tenute alla valutazione dei rischi tramite la consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. 

Le imprese, inoltre, in caso di mancata accettazione della proposta, hanno l'obbligo di ricalcolare il premio e di inviare un nuovo preventivo al potenziale cliente.

Si prevedono inasprimenti sanzionatori in caso di rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre. 

Risparmi 

Si ha uno sconto sul prezzo della polizza, nel caso di: 

- ispezione del veicolo;

- installazione della scatola nera (oppure altri dispositivi similari individuati con decreto ministeriale) che rimane nella titolarità dell'assicurato, mentre i costi di installazione, disinstallazione, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa;

- installazione (o comunque presenza) di meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico. 

Spetterà ad un regolamento dell'IVASS di definire i criteri e le modalità di determinazione e la percentuale dello sconto. 

Riduzione delle differenze dei premi sul territorio nazionale

Si prevedono ulteriori sconti al fine di ridurre le differenze dei premi applicati sul territorio nazionale a favore di assicurati con medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Pertanto per evitare di penalizzare i conducenti “virtuosi” che risiedono nelle provincie con un tasso alto di sinistrosità, sono applicati sconti aggiuntivi che sono  calcolati sulla base di studi e di analisi effettuati dall’IVASS.  

Ogni due anni, l'IVASS individuerà con regolamento, in base ai dati in proprio possesso e alle indagini statistiche, il tasso di sinistrosità delle province a maggiore rischio. Sulla base di queste indagini le imprese di assicurazione applicheranno l’ulteriore sconto aggiuntivo a favore dei soggetti residenti nelle province a maggiore sinistrosità, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato la scatola nera o ulteriori dispositivi equivalenti. Tale sconto significativo e aggiuntivo si applicherà sia ai nuovi contratti che in occasione di rinnovi.

Le imprese di assicurazione saranno obbligate ad evidenziare in sede di preventivo e nel contratto,oltre alla pubblicazione sul sito internet,  lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

L'IVASS effettuerà periodiche verifiche a campione, sull’operato delle imprese assicurative. Nel caso di inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere. Inoltre si estende a tutte le imprese operanti in Italia l’obbligo di comunicare all’IVASS i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati “sinistri”, “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”.

Trasparenza

Si prevede l’obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base. Gli intermediari forniscono l’indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore: esso sarà consultabile nei siti internet dell’IVASS e del MiSE. 

Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose

Per evitare i cd. testimoni di comodo l’identificazione deve avvenire  sul luogo dell’incidente e deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa.

In mancanza, l'impresa assicurativa la richiede con espresso avviso all'assicurato che risponde entro 60 giorni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

L’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta e le testimonianze saranno inammissibili in giudizio con l’unica eccezione prevista per il giudice, il quale può disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Risarcimento del danno

L'assicurato può ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. In tal caso l'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni .

Si prevede la stesura delle linee guida finalizzate ad individuare i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte che realizzeranno le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'ANIA e le associazioni dei consumatori, a definire, d’intesa tra loro.  

Risarcimento del danno non patrimoniale

Con D.P.R. sarà predisposta  un tabella, unica su tutto il territorio nazionale, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il testo prevede anche la possibilità del giudice di aumentare l’ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni.

Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici

Nei procedimenti civili fanno piena prova le risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. È prevista l’emanazione di regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati registrati dalle scatole nere e per assicurare la loro interoperabilità. 

Misure di contrasto delle frodi assicurative

Nei casi in cui ci sia sospetto di frode l’impresa di assicurazioni può non presentare l’offerta di risarcimento ma deve seguire una specifica procedura. In particolare si prevede che gli elementi sintomatici di frode si possano ricavare in primo luogo dall’archivio informatico integrato dell’IVASS.  Qualora l’impresa rifiuti di formulare l’offerta di risarcimento, l’assicurato può proporre l’azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le conclusioni dell’impresa o dopo sessanta giorni dalla sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti.  

Accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione RCA attraverso dispositivi e apparecchiature di rilevamento 

Sii integra l’articolo 201 del Codice della strada al fine di consentire l’accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento a distanza, prevedendo che la contestazione immediata in questo caso non è necessaria, al pari della presenza degli organi di polizia stradale, nel caso in cui l'accertamento avvenga mediante dispositivi omologati. In base al raffronto dei dati, se risulta che al momento della circolazione il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione prevista dal codice della strada per la circolazione senza la copertura dell'assicurazione.

Allineamento della durata della copertura dei rischi accessori alla durata del rischio principale

Si estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).