• Normativa
  • Illeciti penali, Motoveicoli e ciclomotori, Limiti di velocità, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Decreto-legge n. 117

Circolare Ministero dell'Interno
3 agosto 2007

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne applicazione.

 

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto-legge recante modifiche urgenti al Codice della Strada, con l'espressa previsione che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Nel trasmettere una copia informale del testo del citato provvedimento d'urgenza, si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE
L’art. 1 del decreto-legge apporta modifiche 116 in materia di patenti di guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione monocratica. La norma del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18 116 C.d.S. che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata. Tuttavia, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell'art comma 13 C.d.S. Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p..

2. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI L'art 2 del decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell'art stabilendo che: a) per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria Al, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.
b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell'art opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B. Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell'art C.d.S. sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2 bis 117 sono destinate ad operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Ufficiale. Il comma 5 dell'art è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l'entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante il comma 5 dell'art C.d.S. contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o Al, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma dell'art 117 possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.

3. TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCICLI O SUI CICLOMOTORI L'art 2 del decreto-legge, modificando 170 stabilisce che sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis 170 che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI decreto-legge interviene sulle disposizioni dell'art 142 C.d.S. in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per condotte pericolose. La modifica interessa sia l'apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma.
Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità L'articolo 142 C.d.S. è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocità accertato, stabilendo: a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. 3 comma 1 del decreto-legge); b) l'aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9 bis dell'art. b) la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. 3 comma 1 a) del decreto-legge); un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (v. art. 3 comma 1 lett. e) del decreto-legge); d) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione delle violazioni per eccesso di velocità (v. art. 3 comma 2 del decreto-legge);
4.2 Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell'art è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati 142 comma 3 lettere b), e), g) h), i) ed 1), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata. La norma dell'art. 142, comma 11, come modificata dall'articolo 3 comma 1 lett. d) del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste 179 C.d.S. per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per "presunta" la violazione di tale norma. Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell'art. 142 comma 11 limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'art. 179 comma 2 bis C.d.S. con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis 179.
Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità. In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'alt. 179 C.d.S. deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità La modifica 142 introdotta dal comma 1 b) dell'alt. 3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

5. USO DEI TELEFONO CELLULARI DURANTE LA GUIDA L'articolo 173, comma 2 che prevede il divieto, per il conducente, di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore , è stato oggetto di un intervento tendente ad escludere l'esenzione dall'applicazione della disposizione nei confronti dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi (taxi, noleggio con conducente ed autobus di linea) che era, invece, prevista dal testo finora in vigore. Finalità della norma risulta, pertanto, l'innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano. La norma che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida, molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di distogliere l'attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle relative sanzioni amministrative pecuniarie e della previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

6. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI L'art. 5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti e costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti che determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese. La nuova norma interviene soprattutto sull'impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravita del fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l'incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia. La novella chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.
6.1 Adeguamento delle sanzioni dell'art 186 C.d.S. L'intervento del decreto-legge a) adegua le sanzioni penali alla reale gravita del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie; b) introduce 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 (v. 5, comma 1, a) del decreto-legge); distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l'illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v. 5 comma 1 a) del decreto-legge che introduce 186 comma 2 bis); l'aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente. Con riferimento al punto ed alla nuova previsione normativa introdotta comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell'accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni già svolte al punto 1 della presente circolare, l'operatore di polizia che ha proceduto del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 .
6.2 Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti La nuova formulazione dell'art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato dell'art 186 che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo. 10 La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c'è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi 321 In analogia a quanto sopra osservato per 186 è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l'effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell'art ove non sia possibile provvedere diversamente.

6.3 Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o di uso di stupefacenti Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, e 2 d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti. Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli comma 7 e comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravita dell'illecito. Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea. Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
6.4. Modifiche al regime sanzionatorio 187 C.d.S. Come 186 anche art 187 C.d.S. è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avere assunto stupefacenti. Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica 186 anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all'accertamento del reato in occasione di un incidente stradale.
6.5 Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione. In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di si rinvia all'articolo 216 può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti di screening. La stessa procedura è applicabile anche in caso di su persone in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è accertare lo stato di ebbrezza con di ma è necessario ricorso ad esami di su campioni di liquidi prelevati in occasione del ricovero.

 

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