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Decreto-legge n. 69 del 2013

Modifiche all'art. 202 del codice della strada
Comitato di Redazione

Legge di conversione del decreto-legge n. 69/2013 recante disposizioni per il rilancio dell’economia. Modifiche all’art. 202 del codice della strada

Legge di conversione del decreto-legge n. 69/2013 recante disposizioni per il rilancio dell’economia.

Modifiche all’art. 202 del codice della strada

 

 

Nella Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2013 n. 194 (suppl. ordinario n. 63), è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 contenente misure urgenti per il rilancio dell’economia e che apporta modifiche anche al codice della strada.

In generale, con riguardo alla circolazione stradale la legge prevede:

- riduzione del 30% dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie previste per talune violazioni al codice;

- riduzione dell’ammontare della cauzione dovuta dai conducenti professionali che nell’ambito dell’attività di trasporto di persone e/o di cose commettano determinate infrazioni che richiedono il pagamento immediato;

- introduzione delle modalità elettroniche di pagamento;

- previsione di un decreto interministeriale che disciplina la notifica dei verbali mediante posta elettronica certificata senza spese per il destinatario.

 

1. Riduzione del 30% dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie.

 

E’ stata introdotta la decurtazione del 30% dell’importo minimo della sanzione pecuniaria, qualora il trasgressore effettui il pagamento entro 5 giorni dall’accertamento o dalla notifica del verbale.

Tale decurtazione non è però applicabile nei seguenti casi:

 

- Violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta:

o violazione del divieto di fermarsi imposto dagli agenti;

o rifiuto di esibizione del documento di circolazione, della patente di guida o di qualsiasi altro documento che il conducente è tenuto ad avere con se’;

o utilizzo come mezzo di trasporto ad uso proprio un veicolo non provvisto delle necessarie abilitazioni (art. 83, comma C.d.S.);  

o utilizzo come mezzo di trasporto per conto terzi un veicolo non provvisto delle necessarie abilitazioni (art. 88, comma 3, C.d.S.)

o abusiva fabbricazione e vendita dei contrassegni di identificazione per ciclomotori e circolazione con ciclomotore munito di contrassegno contraffatto o alterato (art. 97, comma 9, C.d.S.)

o circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta (art. 100, comma 12, C.d.S.)

o circolazione su strada con macchine agricole e operatrici semoventi prive delle prescritte targhe di riconoscimento, ripetitrici e di immatricolazione (art. 113, comma 5, C.d.S.);  

o circolazione su strada con macchine agricole e operatrici semoventi prive delle prescritte targhe di riconoscimento, ripetitrici e di immatricolazione (art. 113, comma 5, C.d.S.);  

o circolazione su strada con macchine agricole e operatrici semoventi non provviste di tutti i requisiti necessari (art. 114, comma 7, C.d.S)

o guida senza patente di veicoli (art. 116, comma 15 C.d.S.);  

o guida senza patente di macchine agricole o operatrici (art. 124, comma 4, C.d.S.);

o trasporto di merci pericolose senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni imposte (art. 168, comma 8, C.d.S.);  

o violazione del divieto, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali, di invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico, e di percorrere la carreggiata nel senso opposto a quello consentito (art. 176, comma 19, C.d.S.);  

o abusiva circolazione durante il periodo in cui sia stata ritirata la carta di circolazione o la patente di guida (art. 216, comma 6, C.d.S.);  

o abusiva circolazione durante il periodo in cui sia stata sospesa la carta di circolazione (art. 217, comma 6, C.d.S.);  

o abusiva circolazione durante il periodo in cui sia stata sospesa la validità della patente (art. 218, comma 6, C.d.S.). 

 

- Violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ex art. 210 comma 3 o la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

 

2. Riduzione dell’ammontare della cauzione dovuta dai conducenti professionali che nell’ambito dell’attività di trasporto di persone e/o di cose commettano determinate infrazioni che richiedono il pagamento immediato.

 

La legge 120 del 2010 aveva previsto un’ipotesi di pagamento immediato obbligatorio nelle mani dell’agente accertatore da parte dei conducenti professionisti che nell’ambito dell’attività di trasporto di persone o cose compiano talune tipologie di infrazione.

Qualora il conducente non si avvalga di questa facoltà è tenuto a versare all’agente una somma a titola di cauzione.

Questo stesso meccanismo è previsto per le infrazioni commesse con targhe estere.

Nel qual caso, però, l’ammontare della cauzione è stabilita nella metà del minimo edittale della sanzione; per le violazioni commesse dai conducenti professionisti, invece, la legge 120 del 2010 prevedeva una cauzione pari alla metà del massimo edittale.

Il decreto n. 69 del 2013 ha, di fatto, eliminato questa disparità di trattamento riducendo anche per le infrazioni di cui all’art. 202 comma 2 ter l’ammontare della cauzione alla metà del minimo edittale.

 

 

3. Introduzione delle modalità elettroniche di pagamento.

E’ prevista la possibilità che il pagamento della sanzione avvenga mediante apparecchiature elettroniche; in tal senso il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà promuovere delle convezioni con banche, con le Poste SPA e con altri intermediari finanziari.

 

Qualora  l'agente  accertatore  sia   munito   di   idonea apparecchiatura, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento elettronico. 

L'agente trasmette il verbale  al  proprio comando  o  ufficio  e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al trasgressore medesimo.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che il pagamento elettronico è l’unica modalità di pagamento nelle mani dell’accertatore, cui è precluso ricevere denaro in contanti.

Unica eccezione è quella di cui all’art. 202 comma 2bis, ovvero per le violazioni commesse dai conducenti professionisti nell’esercizio dell’attività di trasporto, nonché all’art. 207del codice della strada per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.

 

 

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