- Approfondimenti e Articoli di dottrina
- Economia dei trasporti e della mobilità, Urbanistica, territorio e infrastrutture, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Assicurazioni e responsabilità civile
Decreto sviluppo: le novità in materia di circolazione stradale
Comitato di redazione
Dicembre 2012
Decreto sviluppo:
le novità in materia di circolazione stradale
Nella Gazzetta ufficiale 296 del 18 dicembre 2012 ( suppl. ord. n. 208) è stata pubblicata la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ( decreto sviluppo bis).
Il provvedimento, rientrante tra le diverse misure adottate allo scopo di garantire la crescita economica del paese, apporta alcune modifiche dirette al codice della strada ed indirettamente incide nella materia della sicurezza e circolazione stradale. Di seguito una breve analisi delle principali novità.
Innovazione sistemi di trasporto. Nell’ambito delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della pubblica amministrazione, l’art. 8 prevede misure specifiche per l’innovazione dei sistemi di trasporto:
- promozione da parte delle aziende di trasporto pubblico locale dell'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale, in base a regole tecniche che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica stabiliranno in un proprio decreto da adottare entro novanta giorni (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento);
- diffusione dell’ITS (sistemi di trasporto intelligenti) in recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio , nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto con i seguenti strumenti:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
In tal modo dovrà garantirsi sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
Gli enti proprietari delle strade ed i gestori di aree di sosta e di servizio dovranno avere a disposizione un banca dati aggiornata relativa all’infrastruttura di competenza. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, incoraggiando l’utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi.
Modifiche al codice della strada. L’obiettivo dell’innovazione dei sistemi di trasporto passa anche attraverso modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, per una maggiore sicurezza della circolazione.
In particolare:
- all'articolo 176 è sostituito il comma 11: è introdotta espressamente la possibilità di effettuazione del pagamento del pedaggio autostradale mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere.
I servizi di polizia stradale relativi alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio potranno essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione o, anche, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.
- all’art. 6 comma 4 è aggiunta la lettera f-bis: al di fuori dei centri abitati, in caso di previsione di precipitazioni atmosferiche di rilevanti entità, l’ente proprietario può prescrivere l’uso esclusivo dei pneumatici da neve qualora non sia possibile garantire con soluzioni alternative adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone.
In prima battuta la norma è stata interpretata nel senso di introdurre l’obbligo esclusivo dell’utilizzo dei pneumatici invernali, escludendo l’alternativa delle catene da neve.
Con un nota ufficiale del 7 dicembre scorso il Ministero delle infrastrutture ha chiarito, invece, che l’uso alternativo delle catene, ove possibile, è sempre ammesso.
Secondo l’interpretazione del Ministero, la norma ha il solo obiettivo di responsabilizzare la condotta degli enti proprietari della strada, i quali in caso di omissione della suddetta prescrizione, saranno chiamati a rispondere di eventuali danni e disagi alla circolazione stradale.
Altre misure per la crescita del paese. All’interno di queste si colloca la modifica dell’art. 111 comma 1 del codice della strada in materia di revisione delle macchine agricole in circolazione. Diventa in tal senso obbligatoria, ovvero non più rimessa alla valutazione discrezionale del Ministro delle infrastrutture, la revisione per le macchine agricole.
Infatti, a partire dal 28 febbraio 2013, il Ministero delle Infrastrutture dovrà disporre la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.
E’, inoltre, prevista l’adozione di disposizioni amministrative per definire le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle suddette macchine.
Assicurazioni. Un’intera sezione del provvedimento è dedicata al settore assicurativo ed ai mercati finanziari.
In particolare, al fine di implementare la tutela del consumatore nel mercato delle assicurazioni rcauto, è modificato l’art. 170 bis del codice delle assicurazioni, relativo al rinnovo tacito delle stesse.
E’, infatti, stabilito che in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.
L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dello stesso, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore decreto, il Ministro dello sviluppo economico, definisce, con proprio decreto, il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».
Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
Documenti allegati
- sviluppoi_02.pdf 58 KB