- Giurisprudenza
- Patente a punti
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Decurtazione punti
Tar Piemonte I sez.
7 settembre 2007, n. 2932
Ai fini della decurtazione del punteggio della patente, ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada, è necessaria la definizione della contestazione, ovvero l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria o la conclusione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali o il decorso dei termini per la loro proposizione.
Non si ha definizione della contestazione, nel caso in cui, avendo la condotta dell’automobilista integrato gli estremi del reato ( precipue: art. 186 cod. strad.) il giudice penale abbia disposto solo relativamente a quest’ultima senza far riferimento alla contravvenzione comportante la decurtazione del punteggio.
E’ pertanto illegittima, in tali casi, la sottrazione del punteggio e la eventuale successiva revisione della patente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - In data 6 febbraio 2005, l’attuale ricorrente era coinvolto in un incidente stradale; gli agenti intervenuti gli contestavano la violazione dell’art. 186, commi 2 e 7, del codice della strada, per la circolazione alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcoolemico, infrazioni comportanti la perdita di complessivi punti 20 dalla patente di guida.
In pari data, era comunicata la notizia di reato all’Autorità giudiziaria.
In relazione all’infrazione di cui all’art. 186, comma 2, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Alba emetteva il decreto penale di condanna n. 224 del 5 luglio 2005, non opposto; nessun provvedimento risulta assunto per l’infrazione di cui all’art. 186, comma 7.
L’interessato proponeva ricorso al Prefetto di Cuneo avverso il verbale comportante la decurtazione di punteggio dalla patente, ma il gravame era respinto in quanto “la violazione dell’art. 186 del codice della strada costituisce reato e non violazione amministrativa e pertanto la competenza in materia è attribuita al Tribunale”.
In seguito, ricevuta la comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa l’esaurimento del punteggio, il Direttore dell’Ufficio provinciale di Cuneo della motorizzazione civile disponeva, con provvedimento in data 21 giugno 2007, la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Con il ricorso in trattazione, l’interessato contesta la legittimità del provvedimento in questione e chiede che ne sia disposto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
In buona sostanza, l’esponente denuncia l’insussistenza dei presupposti per dare luogo al provvedimento di revisione, dal momento che il decreto penale di condanna è stato emesso solo per l’infrazione di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, comportante la decurtazione di 10 punti, e non può considerarsi definita l’ulteriore contestazione riferita all’art. 186, comma 7.
Non si è costituito in giudizio il Ministero dei trasporti.
Il giudizio si presta ad essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, stante la regolare instaurazione del contraddittorio, la presentazione dell’istanza cautelare e la palese fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.
Giova rammentare, nel merito, che l’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 disciplina la cosiddetta patente a punti, prevedendo che, all’atto del rilascio della patente, venga attribuito al titolare un punteggio di venti punti che viene annotato nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ed è passibile di decurtazioni nel caso in cui siano commesse particolari infrazioni.
In tali casi, l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comportante la perdita di punteggio deve darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Precisa ulteriormente l’art. 126-bis che la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128 del codice della strada; a tal fine, l’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, può procedersi allo scrutinio delle censure formulate dal ricorrente il quale si duole, in buona sostanza, del fatto che il provvedimento di revisione sia stato adottato in carenza dei necessari presupposti: la definizione del procedimento penale relativo alle infrazioni commesse, infatti, riguarda la sola ipotesi di reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, comportante la perdita di 10 punti; nessun provvedimento risulta adottato in relazione all’ulteriore infrazione contestatagli per essersi rifiutato di sottoporsi a controlli del tasso alcoolemico, cosicché non potrebbe considerarsi definita la fase giurisdizionale relativa a quest’ultima infrazione e non troverebbe fondamento l’ulteriore decurtazione di 10 punti che, sommata alla precedente, ha determinato l’esaurimento del punteggio e la revisione della patente.
La questione dedotta in giudizio è già stata affrontata dal giudice amministrativo (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 29 luglio 2004, n. 714) che, accogliendo la tesi difensiva, in una fattispecie sovrapponibile a quella che interessa l’attuale ricorrente, ha disposto l’annullamento del provvedimento di revisione della patente.
Con la pronuncia richiamata, il giudicante ha rilevato come la disposizione che regola la fattispecie (art. 126-bis del codice della strada), nel menzionare i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, parrebbe non fare riferimento ai giudizi penali pendenti relativamente alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale che costituiscono reato.
In tali ipotesi, però, “il fatto penale rappresenta un quid pluris rispetto alla contestazione amministrativa, che resta assorbita dal procedimento penale quale procedimento giurisdizionale”; ne consegue che “la definitività non può che attenere al fatto-reato … e quindi bisognava attendere l’esito definitivo della fase giurisdizionale”.
Trapiantando tali principi (che il Collegio condivide e fa propri) al caso che ci occupa, è agevole constatare la fondatezza delle censure del ricorrente, dal momento che il giudice penale ha preso in considerazione solo il reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), mentre dell’altra contravvenzione (art. 186, comma 7), pur contestata al conducente e menzionata nella notizia di reato, non si fa cenno né nella richiesta del P.M. né nel decreto penale di condanna.
Atteso che l’esito definitivo della fase giurisdizionale, avutasi con il decreto penale del 5 luglio 2005, non opposto, ha considerato solo la guida in stato di ebbrezza, se ne desume che è priva di fondamento la decurtazione di punteggio relativa all’ulteriore infrazione contestata al conducente, di entità tale da comportare l’azzeramento del punteggio e la conseguente revisione della patente di guida.
Il ricorso, pertanto, appare fondato e meritevole di accoglimento.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
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