• Normativa
  • Patente di guida, Sanzioni pecuniarie, Illeciti penali
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Depenalizzazione del reato di guida senza patente

Decreto Legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 art. 1

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) 
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
  Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per
l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici  privati  e  per  il
rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di
materiali radioelettrici»;
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati
oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;
  Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»;
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»;
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed
                             esclusioni
 
  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso
previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato.
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata:
    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000.