- Normativa
- Patente di guida, Sanzioni pecuniarie, Illeciti penali
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Depenalizzazione del reato di guida senza patente
Decreto Legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 art. 1
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per
l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il
rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di
materiali radioelettrici»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;
Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la
«Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed
esclusioni
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000.