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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Destinazione ad uso pubblico di una strada

Tar Campania VIII sez. Napoli
1 giugno 2007, n. 5906

Destinazione pubblica di una strada – uso pubblico – presunzione di demanialità – art. 22 comma 3 legge 2248/1865 all. F – prova contraria – elementi qualificanti servitù pubblica

 

Ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio devono sussistere i requisiti del passaggio e della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse.
Inoltre la destinazione ad uso pubblico di una strada è desumibile dall’effettivo uso pubblico della stessa, dalla toponomastica, dalla presenza di illuminazione pubblica e dall’inserimento della stessa nella rete viaria pubblica.
La prova dell’assenza dei requisiti di cui sopra vale a superare la presunzione di demanialità ex art. 22 comma 3 legge 2248/1865 all. F, per la quale all'interno delle città fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi e i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico.

In fatto - Con atto notificato in data 25 luglio 2006 e depositato il successivo 28.07.06, parte ricorrente, proprietario di un immobile sito in Macerata Campania alla via Mazzini Vico V, premesso che con raccomandata n. 6018 del 13.4.06 aveva diffidato il Comune a rigettare la richiesta inoltrata dal Salzillo Pasquale, a mezzo DIA prot 899/06, di autorizzazione all’apertura di varchi di ingresso a beneficio della sua proprietà in ragione della natura del vicolo in questione, agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe indicate in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva l’amministrazione resistente, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2007 la causa veniva trattenuta in decisione
In diritto - Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono
Ed, invero, l’assunto fondamentale, su cui si regge l’intero gravame, di parte ricorrente (secondo cui, per un verso, la natura privata del vicolo V° di via Mazzini è ostativa all’impugnato provvedimento amministrativo; e, per altro verso, è erronea la relativa qualificazione in termini di “strada privata ad uso pubblico” da parte dell’amministrazione locale) non può essere condiviso.
 In primo luogo, quanto alla affermata natura privata del vicolo in questione, il Collegio osserva come debba ribadirsi il principio per cui la destinazione pubblica di una strada, ancorché di proprietà di privati, è sufficiente a legittimate l’esercizio del potere amministrativo dell’ente locale ai fini della regolamentazione delle attività edilizie, di tal che la sua qualificazione formale-soggettiva (in termini di strada vicinale) non può reputarsi elemento sufficiente per negare l’assenso alla realizzazione di interventi edilizi, ponendosi come fattore ostativo soltanto per la costruzione di manufatti che ostacolino o intralcino l’esercizio pubblico, oppure diminuiscano sensibilmente le modalità di espletamento del transito (Consiglio di Stato, V, n. 3173 del 6.6.2002).
In secondo luogo, parte ricorrente contesta l'esistenza di un uso pubblico evidenziando, innanzi tutto, come trattasi di vicolo cieco, chiuso e privato, sicché non è applicabile la presunzione di demanialità prevista dall'art. 22, comma 3, della legge n. 2248/1965, all. F, che può essere invocata quando vi è incertezza sull'appartenenza o meno del bene all'Amministrazione, ma non quando non vi è contestazione sulla proprietà privata delle aree ed è in discussione soltanto l'esistenza o meno di una servitù pubblica. Inoltre, si deduce l’insussistenza di idonei elementi che comprovino l'assoggettamento di tali spazi ad una servitù di uso pubblico.
La tesi di parte ricorrente non risulta fondata.
In termini generali, può condividersi l’assunto di principio per cui l'art. 22, comma 3, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, disponendo che nell'interno delle città fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi e i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, pone una presunzione iuris tantum di appartenenza al demanio comunale di dette aree. Ne consegue che la presunzione è superabile mediante prova contraria, seppure circoscritta all'esistenza di consuetudini locali che escludano la demanialità dello specifico bene in questione, oppure alla stipulazione di convenzioni che attribuiscano la proprietà ad altro soggetto o, ancora, alla preesistente natura privata (Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2004, n. 238; Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1240). Nondimeno, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti si evince che, da un lato, gli elementi contrari apportati da parte ricorrente non appaiono idonei a porsi come escludenti la destinazione e l’uso pubblico della strada in questione: ed, invero, il carattere di vicolo cieco, tale quindi da non porre in comunicazione tra loro due strade pubbliche, non può assumere valore determinante in tal senso ove si consideri sia la peculiare conformazione dell’assetto stradale del Comune di Macerata Campania (in cui tali vicoli si presentano come diramazioni delle vie pubbliche principali), sia la libertà di accesso, circolazione ed utilizzazione dello stesso. D’altro canto, i dedotti comportamenti ostativi all’operatività della contestata presunzione di demanialità (ed, in particolare, la realizzazione in proprio della fognatura e della rete idrica sul tratto stradale in questione) non solo risultano genericamente sostenuti e privi di adeguata prova (cfr. la inconferenza, ai fini della presente controversia, della richiamata attestazione prot. N. 778/06, la quale attesta l’inserimento del Vico V° di via Mazzini nello stradario comunale con mera indicazione dei servizi ivi esistenti), ma appaiono univocamente smentiti dall’incontestata attestazione del Comando di polizia municipale (nota prot. 279 del 20.06.06 in atti) in ordine alla libera accessibilità ai vicoli comunali ed al fatto che gli stessi sono serviti dall’acquedotto comunale, dalla pubblica illuminazione e dal servizio regolare di spazzatura.
Deve quindi richiamarsi e condividersi il consolidato orientamento (Cass., Sez. II, 9 luglio 2003, n. 3716; Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373) per cui, ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, devono sussistere i requisiti del passaggio, esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile Inoltre, secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2003, n. 3716) la destinazione ad uso pubblico di una strada è desumibile dall'uso pubblico effettivo della stessa, della toponomastica, nonché dalla presenza o meno dell'illuminazione pubblica, unitamente all'inserimento della stessa nella rete viaria pubblica, o mediante un atto negoziale, oppure in modo simile a quanto previsto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, mediante una sistemazione dei luoghi in cui sia implicita la realizzazione di una strada per uso pubblico.
Orbene, le ricorrenti deducono soltanto che l'utilizzo delle aree in questione non può aver determinato l'assoggettamento delle stesse ad una servitù di uso pubblico, ma non smentiscono affatto la nota della Polizia Municipale, secondo la quale sussistono tutti gli elementi indiziari per la configurabilità dell'uso pubblico sui vicoli in questione. Inoltre, nel ricorso non viene mossa alcuna contestazione specifica in merito alla concreta idoneità delle aree in questione a soddisfare esigenze di interesse generale (cioè proprie di una collettività indeterminata di individui e non dei soli proprietari degli immobili limitrofi), circostanza questa che risulta, invece, ampiamente provata in base agli elementi sopra riportati.
Ritiene, quindi, il Collegio che l'Amministrazione comunale nel caso in esame abbia legittimamente esercitato il suo potere di regolamentazione dell’attività edilizia, confermando la validità del titolo abilitativo della DIA prot. 899/06, sul presupposto della natura di “strada private ad uso pubblico del Civolo di via Mazzini e per la conseguente legittimità dell’apertura del varco sullo stesso.
Da tali motivi consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, respinge il ricorso in epigrafe.

 

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