- Normativa
- Limiti di velocità, Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Destinazione dei proventi delle sanzioni
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 30 dicembre 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 dicembre 2019
Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a
seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita'.
(20A01017)
(GU n.42 del 20-2-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120,
recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, di modifica
degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante «Nuovo Codice della strada»;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge
29 luglio 2010, n. 120;
Considerato che l'approvazione del modello di relazione di cui
all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285 e' completamente indipendente dalla definizione delle
modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno
2017, n. 282 «Procedure per l'approvazione dei rilevatori di
velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e taratura.
Modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete
stradale» e dalla circolare Ministero dell'interno n.
300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per garantire
un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il
contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti
stradali»;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del presente
decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma
12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, con
successivo decreto, procedere alla definizione delle modalita' di
collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;
Decreta:
Art. 1
Modello di relazione e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al
Ministero dell'interno, secondo le modalita' indicate all'art. 2,
entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione
relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai
proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e
142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. La relazione deve contenere:
a) informazioni generali;
b) l'entita' dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei
proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di
velocita' di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto
legislativo;
3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e
2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni
anno ed e' riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno
precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante
dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142,
comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli
enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli
derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di
velocita'. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente
suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
b) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su
strade non di proprieta' dell'ente locale da cui dipende l'organo
accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per
cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui
dipende l'organo accertatore;
c) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su
strade di proprieta' dell'ente da parte di organi accertatori
dipendenti da altri enti locali.
6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi
che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme
incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni
accertate nel corso dell'anno 2019.
Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio
delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2,
qualora non siano stati gia' trasmessi o siano parzialmente
rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi
raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno
fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa
con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
La ripartizione interessera' il totale delle somme incassate, al
netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi
connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i
proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative
ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi
tempi e modalita'.
Art. 2
Modalita' di trasmissione
in via informatica della relazione
1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella
compilazione del modello riportato nell'allegato A al presente
decreto da trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, per via
telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa
disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della
finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei
dati richiesti in campi conformi alle informazioni riportate
nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sara' effettuata
dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale
con la sottoscrizione dell'allegato A.
2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo
le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'.
3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la sicurezza stradale.
4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse
disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del
31 maggio, la stessa potra' avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo
le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti
ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine,
la procedura sara' chiusa.
Art. 3
Forme associative di Enti locali
e procedimenti di fusione
1. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti
locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in
luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di polizia
locale venga esercitato tramite convenzione tra piu' comuni, il
comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione
dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei
proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2.
2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione e'
presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente
estinto.
Art. 4
Attivita' di monitoraggio
1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella
piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino inviate o
siano presentate in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'art. 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera'
alla segnalazione all'ente locale interessato richiedendo la
trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati
adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta
segnalazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla segnalazione
di cui al comma 12-quater dell'art. 142. I suddetti Ministeri, di
comune accordo, potranno condurre controlli a campione sui dati
trasmessi e sull'utilizzo dei proventi di cui agli articoli 208,
comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti
ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20
aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento
deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli
anni precedenti il 2019, modalita' e tempistiche devono essere
concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei
quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale
termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia
predisporranno una Convenzione-tipo.
2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2019
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296
Allegato A
MODELLO DI RELAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico