• Normativa
  • Limiti di velocità, Sanzioni pecuniarie
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Destinazione dei proventi delle sanzioni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 30 dicembre 2019

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita'

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 dicembre 2019

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a
seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti  di  velocita'.
(20A01017)

(GU n.42 del 20-2-2020)

 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visti gli articoli 25 e 40 della legge  29  luglio  2010,  n.  120,
recante disposizioni in materia di sicurezza  stradale,  di  modifica
degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, recante «Nuovo Codice della strada»;
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della  citata  legge
29 luglio 2010, n. 120;
  Considerato che l'approvazione del  modello  di  relazione  di  cui
all'art. 142, comma 12-quater,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n.285 e' completamente  indipendente  dalla  definizione  delle
modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o  mezzi  tecnici  di
controllo, finalizzati al rilevamento  a  distanza  delle  violazioni
delle  norme  di  comportamento  di  cui  all'art.  142  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato  dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13  giugno
2017,  n.  282  «Procedure  per  l'approvazione  dei  rilevatori   di
velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e  taratura.
Modalita' di segnalazione delle postazioni di  controllo  sulla  rete
stradale»   e   dalla    circolare    Ministero    dell'interno    n.
300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per  garantire
un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione  e  il
contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di  incidenti
stradali»;
  Ritenuto pertanto necessario procedere  all'adozione  del  presente
decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma
12-quater, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  e,  con
successivo decreto, procedere alla  definizione  delle  modalita'  di
collocazione e uso dei dispositivi  o  mezzi  tecnici  di  controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285;
  Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, e recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento;
  Visto il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
            Modello di relazione e ambito di applicazione
 
  1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  gli  enti  locali  trasmettono  per  via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  al
Ministero dell'interno, secondo le  modalita'  indicate  all'art.  2,
entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno,  una  relazione
relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente  in  cui  siano  indicati  i  dati  relativi  ai
proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma  1,  e
142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285.
  2. La relazione deve contenere:
    a) informazioni generali;
    b)  l'entita'  dei   proventi   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie di cui all'art. 208,  comma  1,  ed  all'art.  142,  comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    c)  informazioni  dettagliate  relative  alla  destinazione   dei
proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.
208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  dei
proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  di
velocita' di cui all'art. 142, comma  12-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo;
  3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1  e
2 sono riportate nel modello di relazione di cui  all'allegato  A  al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
  4. Sono tenuti ad  inviare  la  relazione  gli  enti  locali,  come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
  5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31  maggio  di  ogni
anno ed e' riferita ai  proventi  delle  sanzioni  relative  all'anno
precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato  derivante
dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma  1  e  142,
comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  Gli
enti locali devono tenere distinti i proventi in generale  da  quelli
derivanti da accertamenti delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di
velocita'.  Questi  ultimi,  inoltre,  devono  essere   ulteriormente
suddivisi tra:
    a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
    b) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su
strade non di proprieta' dell'ente locale  da  cui  dipende  l'organo
accertatore, che devono essere ripartiti in misura  pari  al  50  per
cento ciascuno tra ente proprietario  delle  strade  e  ente  da  cui
dipende l'organo accertatore;
    c) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su
strade  di  proprieta'  dell'ente  da  parte  di  organi  accertatori
dipendenti da altri enti locali.
  6. In sede di prima applicazione della procedura,  per  i  proventi
che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme
incassate per il  pagamento  di  sanzioni  conseguenti  a  violazioni
accertate nel corso dell'anno 2019.
  Per gli anni precedenti, a  partire  dall'anno  2012,  in  ossequio
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  4-ter,  commi  15  e  16  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2,
qualora  non  siano  stati  gia'  trasmessi  o   siano   parzialmente
rinvenibili  nelle  pubblicazioni  relativi  ai  bilanci   consuntivi
raccolti dal Ministero dell'interno  o  contenuti  nella  Banca  dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia  e
delle finanze,  sulla  base  di  istruzioni  operative  che  verranno
fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa
con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  La ripartizione interessera' il totale delle  somme  incassate,  al
netto delle spese sostenute per tutti i  procedimenti  amministrativi
connessi. Per gli anni  successivi  saranno  contabilizzati  anche  i
proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni  relative
ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli  stessi
tempi e modalita'.

                               Art. 2
 
                      Modalita' di trasmissione
                 in via informatica della relazione
 
  1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella
compilazione  del  modello  riportato  nell'allegato  A  al  presente
decreto da trasmettere, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  per  via
telematica al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  al
Ministero dell'interno utilizzando la  piattaforma  informatica  resa
disponibile dal Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  della
finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei
dati  richiesti  in  campi  conformi  alle   informazioni   riportate
nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sara' effettuata
dal responsabile del servizio finanziario o del  segretario  comunale
con la sottoscrizione dell'allegato A.
  2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo
le  istruzioni  operative   che   saranno   fornite   dal   Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'.
  3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la sicurezza stradale.
  4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non  fosse
disponibile per la compilazione della relazione entro il termine  del
31 maggio, la stessa potra' avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo
le  citate  scadenze  e  per  tutto  il  mese  successivo  gli   enti
ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo  tale  termine,
la procedura sara' chiusa.

                               Art. 3
 
                  Forme associative di Enti locali
                      e procedimenti di fusione
 
  1. Nel caso in cui sia costituita una  forma  associativa  di  enti
locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione  in
luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio  di  polizia
locale venga esercitato  tramite  convenzione  tra  piu'  comuni,  il
comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari  della  convenzione
dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota  dei
proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2.
  2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti  di  fusione  e'
presentata dal nuovo  ente  costituito  per  conto  di  ciascun  ente
estinto.

                               Art. 4
 
                      Attivita' di monitoraggio
 
  1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni  contenute  nella
piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino  inviate  o
siano presentate in modo difforme da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'art.  208  e  dal  comma  12-ter  dell'art.  142   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministero  dell'interno  provvedera'
alla  segnalazione  all'ente  locale   interessato   richiedendo   la
trasmissione  dei  dati  insieme  a  chiarimenti  circa   i   mancati
adempimenti.  Trascorsi  inutilmente trenta  giorni  dalla   suddetta
segnalazione, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla  segnalazione
di cui al comma 12-quater dell'art. 142.  I  suddetti  Ministeri,  di
comune accordo, potranno  condurre  controlli  a  campione  sui  dati
trasmessi e sull'utilizzo dei proventi  di  cui  agli  articoli  208,
comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.

                               Art. 5
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei  proventi  spettanti
ai sensi dell'art. 142, comma  12-bis,  del  decreto  legislativo  20
aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con riferimento alle somme incassate nell'anno  2019,  il  versamento
deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020.  Per  gli
anni precedenti  il  2019,  modalita'  e  tempistiche  devono  essere
concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in  assenza  dei
quali, il versamento  deve  essere  comunque  effettuato  entro  tale
termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e  l'Unione  delle  provincie  d'Italia
predisporranno una Convenzione-tipo.
  2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 30 dicembre 2019
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                              e dei trasporti         
                                                De Micheli            
 
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296

                                                           Allegato A
 
                        MODELLO DI RELAZIONE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Documenti allegati