- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per
decreto
7 aprile 2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 aprile 2008
Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per
l'anno 2008.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a
Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia
internazionale per l'energia;
Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998,
recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20
dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri
dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la
direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1,
e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del
Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo
decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la
ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data
attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino
del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art.
1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio
2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata
modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi
finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002,
n. 16995;
Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte
obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi per l'anno 2008
1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere
stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per l'anno 2008 ammontano a 14.848.342 tonnellate complessive di cui
12.010.421 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle
esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2007 e
2.837.921 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia
dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli
3 e 10 del decreto legislativo citato.
2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di
committenti esteri nel corso dell'anno 2007, detraibile, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
dall'ammontare della scorta e' pari a 955.517 tonnellate complessive
cosi' suddivise:
categoria I: t. 416.213 tonnellate;
categoria II: t. 273.201 tonnellate;
categoria III: t. 266.103 tonnellate.
3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il
quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso
dell'anno 2007 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti
nel mercato interno ammonta a 11.054.903 tonnellate complessive cosi'
suddivise:
Categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei,
benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina):
2.279.432 tonnellate;
Categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante,
carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.744.274
tonnellate;
Categoria III (oli combustibili): 1.031.198 tonnellate.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti
quelli incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli
articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali
quantilativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla
base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:
categoria I: 636.949 tonnellate;
categoria II: 1.894.435 tonnellate;
categoria III: 306.537 tonnellate.
Art. 2.
Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
1. La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra
i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di
coefficienti cosi' definiti:
a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo:
dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle
detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come
specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel
mercato interno nel corso dell'anno 2007:
categoria I: 19,2491%;
categoria II: 22,4458%;
categoria III: 17,2302%.
b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai
sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22: dal rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta
fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia
in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle
tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle
immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno
2007:
categoria I: 23,63%;
categoria II: 23,63%;
categoria III: 23,63%.
2. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la
ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a
ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
Art. 3.
Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta
1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi
e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti
secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14
febbraio 2007, n. 17329.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni
potra' essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati sulla
base del fattore di conversione che verra' reso noto nelle lettere di
cui all'art. 2 comma 2.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il
livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potra'
essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che
ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.
La scorta potra' altresi' essere sostituita con pari quantita' di
prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi
non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il
quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi
moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per
il coefficiente di 1,065.
Art. 4.
Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte
1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite
a decorrere dalle ore 0,00 del giorno 1° luglio 2008. Entro tale data
i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte
e rendere nota la loro dislocazione.
2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte potra' essere
disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico secondo le procedure operative contenute nella circolare
ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi,
definita nel precedente art. 1, rimane valida sino all'entrata in
vigore degli obblighi per l'anno successivo.
Art. 5.
Ulteriori disposizioni
1. Contro il presente decreto e' possibile proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o
120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta
piena ed integrale conoscenza.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.