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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per

decreto
7 aprile 2008

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

 

DECRETO 7 aprile 2008

 

 

Determinazione  delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per

 

l'anno 2008.

 

 

IL MINISTRO

 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

 

  Vista  la  legge  7  novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo

 

relativo  ad  un  programma  internazionale  per l'energia, firmato a

 

Parigi  il  18 novembre  1974,  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia

 

internazionale per l'energia;

 

  Vista  la  direttiva  98/93/CE  del Consiglio del 14 dicembre 1998,

 

recante  modifiche  alla  direttiva  68/414/CEE  del Consiglio del 20

 

dicembre   1968,  che  stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri

 

dell'Unione  europea  di  mantenere  un  livello  minimo di scorte di

 

petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

 

  Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la

 

direttiva  98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1,

 

e  l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del

 

Paese   siano   determinate  annualmente  con  decreto  del  Ministro

 

dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo

 

decreto,  siano  definiti  i  coefficienti necessari a determinare la

 

ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

 

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e

 

dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data

 

attuazione  al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo

 

31 gennaio 2001, n. 22;

 

  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino

 

del  settore  energetico  e  delega al Governo per il riassetto delle

 

disposizioni  vigenti  in materia di energia ed in particolare l'art.

 

1,  commi  90,  91  e  92,  che  modifica  la disciplina delle scorte

 

obbligatorie di prodotti petroliferi;

 

  Visti  i  decreti  del  Ministro dello sviluppo economico 31 luglio

 

2006,  n.  17325,  e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata

 

modificata  la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi

 

finiti  da  mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002,

 

n. 16995;

 

  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle  scorte

 

obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai

 

soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;

 

 

                              Decreta:

 

 

                               Art. 1.

 

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti

 

                     petroliferi per l'anno 2008

 

 

  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti

 

alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato  A del decreto

 

legislativo  31  gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e mantenere

 

stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta

 

per  l'anno 2008 ammontano a 14.848.342 tonnellate complessive di cui

 

12.010.421 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle

 

esportazioni   effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2007  e

 

2.837.921  tonnellate  da detenere come quota aggiuntiva necessaria a

 

raggiungere   i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia

 

dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli

 

3 e 10 del decreto legislativo citato.

 

  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle

 

esportazioni   e/o   delle   lavorazioni   effettuate  per  conto  di

 

committenti  esteri  nel  corso  dell'anno 2007, detraibile, ai sensi

 

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,

 

dall'ammontare  della scorta e' pari a 955.517 tonnellate complessive

 

cosi' suddivise:

 

    categoria I: t. 416.213 tonnellate;

 

    categoria II: t. 273.201 tonnellate;

 

    categoria III: t. 266.103 tonnellate.

 

  3.  A  seguito  della  detrazione  di  cui  al comma precedente, il

 

quantitativo  residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso

 

dell'anno 2007 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti

 

nel mercato interno ammonta a 11.054.903 tonnellate complessive cosi'

 

suddivise:

 

    Categoria  I  (benzine  per  autoveicoli,  carburanti  per aerei,

 

benzina  per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina):

 

2.279.432 tonnellate;

 

    Categoria  II  (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante,

 

carburante  per  motori  a  reazione  del  tipo cherosene): 7.744.274

 

tonnellate;

 

    Categoria III (oli combustibili): 1.031.198 tonnellate.

 

  4.  Ai  quantitativi  di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti

 

quelli  incrementali  da  calcolarsi  secondo  quanto  previsto dagli

 

articoli  3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali

 

quantilativi,  da  ripartire  tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla

 

base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:

 

    categoria I: 636.949 tonnellate;

 

    categoria II: 1.894.435 tonnellate;

 

    categoria III: 306.537 tonnellate.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 2.

 

Determinazione  dei  coefficienti  di  cui  all'art.  2,  comma 3 del

 

             decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

 

 

  1.  La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra

 

i   soggetti   tenuti   all'obbligo   e'  effettuata  sulla  base  di

 

coefficienti cosi' definiti:

 

    a) per  la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo:

 

dal  rapporto  tra  l'ammontare  della  scorta  Paese, al netto delle

 

detrazioni   delle   quote   attribuite  alle  sole  raffinerie  come

 

specificato  all'art.  1,  e  le  immissioni  al consumo avvenute nel

 

mercato interno nel corso dell'anno 2007:

 

      categoria I: 19,2491%;

 

      categoria II: 22,4458%;

 

      categoria III: 17,2302%.

 

    b) per  la  parte  di  scorta  costituente la quota aggiuntiva ai

 

sensi  dell'art.  3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio

 

2001,  n.  22:  dal  rapporto  tra il 100% del quantitativo di scorta

 

fissato  per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia

 

in  oli  greggi,  opportunamente trasformato in prodotti finiti delle

 

tre  principali  categorie,  e la scorta in categorie derivante dalle

 

immissioni  al  consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno

 

2007:

 

      categoria I: 23,63%;

 

      categoria II: 23,63%;

 

      categoria III: 23,63%.

 

  2.   Con   lettera   del  Ministero  dello  sviluppo  economico  la

 

ripartizione  delle  scorte  di  cui  all'art.  1  sara' comunicata a

 

ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 3.

 

     Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

 

 

  1.  E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi

 

e/o  con  semilavorati  le  scorte  di  cui  agli articoli precedenti

 

secondo  le  modalita'  previste dall'art. 7 del decreto del Ministro

 

delle   attivita'  produttive  19  settembre  2002,  n.  16995,  come

 

modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 14

 

febbraio 2007, n. 17329.

 

  2.  La  scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni

 

potra'  essere  sostituita  con oli greggi e/o con semilavorati sulla

 

base del fattore di conversione che verra' reso noto nelle lettere di

 

cui all'art. 2 comma 2.

 

  3.  La  scorta  costituente  la  quota  destinata  a raggiungere il

 

livello   fissato  dall'Agenzia  internazionale  dell'energia  potra'

 

essere  sostituita  con  oli greggi e/o semilavorati a condizione che

 

ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.

 

  La  scorta  potra' altresi' essere sostituita con pari quantita' di

 

prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi

 

non  appartenenti  alle  tre categorie principali a condizione che il

 

quantitativo  da  sostituire  sia  prima  convertito  in  oli  greggi

 

moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per

 

il coefficiente di 1,065.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 4.

 

   Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte

 

 

  1.  Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite

 

a decorrere dalle ore 0,00 del giorno 1° luglio 2008. Entro tale data

 

i  singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte

 

e rendere nota la loro dislocazione.

 

  2.  Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte potra' essere

 

disposta  soltanto  previa  comunicazione al Ministero dello sviluppo

 

economico  secondo  le  procedure operative contenute nella circolare

 

ministeriale   del   19  novembre  2002  n.  271,  e  sue  successive

 

modificazioni ed integrazioni.

 

  3.  La  misura  delle  scorte obbligatorie di prodotti petroliferi,

 

definita  nel  precedente  art.  1, rimane valida sino all'entrata in

 

vigore degli obblighi per l'anno successivo.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 5.

 

                       Ulteriori disposizioni

 

 

  1.  Contro  il  presente  decreto  e' possibile proporre ricorso al

 

Tribunale  amministrativo  regionale o proporre ricorso straordinario

 

al  Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o

 

120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta

 

piena ed integrale conoscenza.

 

  2.  Il  presente  decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

 

della  Repubblica  italiana  e  nel sito internet del Ministero dello

 

sviluppo economico.