- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Dimensioni e pesi dei veicoli
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 6 aprile 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 aprile 2017
Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE,
che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella
Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale
ed internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale. (17A03841)
(GU n.132 del 9-6-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992,
relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti
combinati di merci tra Stati membri, recepita con il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001;
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che
stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella
Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE,
recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
259 del 7 novembre 2003;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli,
recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;
Visto l'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la piu' volte richiamata
direttiva 96/53/CE;
Viste le rettifiche alla suddetta direttiva 2015/719/UE pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
207 del 4 agosto 2015 e n. L 327 del 2 dicembre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2, 3
e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario, nonche' l'art. 229 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2015/719/UE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998.
1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed M3,
e dei loro rimorchi della categoria O, e dei veicoli a motore delle
categorie N2 ed N3, e dei loro rimorchi delle categorie O3 ed O4,
quali definiti nell'allegato II del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive
modificazioni;»;
b) all'art. 2, comma 1:
1) dopo la definizione: «carico indivisibile», sono inserite le
seguenti:
«combustibili alternativi», combustibili o fonti di energia che
fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio
fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono
contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni
ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:
a) elettricita' consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;
b) idrogeno;
c) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas
naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto -
GNL);
d) gas di petrolio liquefatto (GPL);
e) energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il
calore di scarto;
«veicolo alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a
motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo
e che e' stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE;
«operazione di trasporto intermodale»:
a) le operazioni di trasporto combinato, di cui all'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio
2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto di uno
o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima
di 45 piedi, oppure
b) le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno o
piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di
45 piedi, per vie navigabili interne, purche' il tragitto stradale
iniziale o finale non superi 150 km. nel territorio dell'Unione. La
su menzionata distanza di 150 km. puo' essere superata per
raggiungere il piu' vicino terminale di trasporto idoneo per il
servizio previsto, nel caso di:
1) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a) o b),
oppure
2) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c) o d),
nel caso in cui tali distanze siano consentite nello Stato membro
interessato. Per le operazioni di trasporto intermodale, il piu'
vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del servizio puo'
essere situato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono
avvenute le operazioni di carico o scarico;
«speditore», un'entita' giuridica o una persona fisica o giuridica
che e' indicata nella polizza di carico o in un documento di
trasporto equivalente, come una polizza di carico «cumulativa», quale
speditore e/o in nome della quale o per conto della quale e' stato
concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto;»;
2) al secondo periodo, le parole: «della direttiva 70/156/CEE»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive
modificazioni»;
c) all'art. 4:
1) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) i commi 6 e 7 sono abrogati;
d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1°
gennaio 1991 e che non sono conformi alle specifiche di cui
all'allegato I, punti 1.6 e 4.4, si considerano conformi a tali
specifiche, ai fini dell'art. 3, se non superano la lunghezza totale
di 15,50 m.»;
e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. Al fine di migliorarne l'efficienza energetica, i
veicoli o i veicoli combinati che sono equipaggiati di dispositivi
aerodinamici rispondenti ai requisiti, di cui ai commi 2 e 3, e sono
conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008 e successive modificazioni, possono superare le
lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, allo scopo di
permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore
dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicoli combinati
equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformi all'allegato
I, punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono
comportare un aumento della lunghezza di carico di tali veicoli o
veicoli combinati.
2. Prima dell'immissione sul mercato, i dispositivi aerodinamici,
di cui al comma 1, che superano 500 mm. di lunghezza, sono omologati
ai sensi delle norme in materia di omologazione, di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e
successive modificazioni.
3. I dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare
le seguenti condizioni operative:
a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o
del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal
conducente;
b) il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane
deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui
il limite di velocita' e' inferiore o uguale ai 50 km orari e in cui
e' piu' probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili;
c) il loro uso deve essere compatibile con le operazioni di
trasporto intermodali e, in particolare, allorche' ritratti o
piegati, non devono superare di oltre 20 cm. la lunghezza massima
autorizzata.
4. Le disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai
fini dell'attuazione del comma 3 sono adottate dalla Commissione
europea.
5. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di
applicazione delle necessarie modifiche alle norme di cui al comma 2
e dopo l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del
caso.»;
f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 - 1. Allo scopo di migliorare l'efficienza energetica, in
particolare per quanto riguarda le prestazioni aerodinamiche delle
cabine, nonche' la sicurezza stradale, i veicoli o i veicoli
combinati rispondenti ai requisiti, di cui al comma 2, e conformi al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2008 e successive modificazioni, possono superare le lunghezze
massime di cui all'allegato I, punto 1.1, purche' la loro cabina
fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e
prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o i veicoli combinati
equipaggiati di tali cabine devono essere conformi all'allegato I,
punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono
comportare un aumento della capacita' di carico di tali veicoli.
2. Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al comma 1
sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione, di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
aprile 2008 e successive modificazioni.
3. Il comma 1 si applica a decorrere da tre anni dopo la data di
recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche degli
strumenti di cui al comma 2, a seconda del caso.»;
g) dopo l'art. 10, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis - 1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli
alimentati con combustibili alternativi e' quello indicato
all'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con
combustibili alternativi devono rispettare anche i limiti di peso
massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3. Il peso
aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili
alternativi e' definito in base alla documentazione fornita dal
fabbricante al momento dell'omologazione del veicolo interessato.
Tale peso aggiuntivo e' indicato nella prova ufficiale richiesta
conformemente all'art. 6.
Art. 10-ter - 1. La lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto
1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e la distanza
massima, di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di
15 cm. per i veicoli o i veicoli combinati che effettuino un
trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di
45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purche' il trasporto stradale
del container o della cassa mobile in questione rientri in
un'operazione di trasporto intermodale.
Art. 10-quater - 1. Entro il 27 maggio 2021, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate
le misure specifiche per identificare e controllare i veicoli o i
veicoli combinati in circolazione che possono aver superato il peso
massimo autorizzato, al fine di assicurare la conformita' con i
requisiti del presente decreto. Tali misure possono consistere in
sistemi automatici collocati sulle infrastrutture stradali o in
apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli in
conformita' al comma 4. L'installazione di apparecchiature di bordo
di pesatura non riguarda i veicoli o i veicoli combinati
immatricolati in un altro Stato membro. I sistemi automatici
impiegati per constatare le violazioni al presente decreto ed
irrogare le sanzioni, devono essere certificati. Se i sistemi
automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non
e' necessario che siano certificati.
2. Per ogni anno civile, sono svolti un numero adeguato di
controlli del peso dei veicoli o dei veicoli combinati in
circolazione, proporzionato al numero totale di veicoli ispezionati
ogni anno a livello nazionale.
3. Le informazioni sulle violazioni e sulle sanzioni connesse al
presente articolo sono scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi
dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio.
4. Le apparecchiature di pesatura installate a bordo, di cui al
comma 1, devono essere precise e affidabili, pienamente
interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli, al fine di
consentire la comunicazione, in qualsiasi momento, dei dati di
pesatura da un veicolo in movimento alle autorita' competenti cosi'
come al suo conducente. Tale comunicazione e' effettuata attraverso
l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN
12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale comunicazione garantisce
che le autorita' competenti possano comunicare e scambiare
informazioni allo stesso modo con i veicoli e i veicoli combinati
immatricolati in qualsiasi altro Stato membro che utilizzano le
apparecchiature di pesatura installate a bordo. Ai fini della
compatibilita' con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo dei
veicoli a motore devono avere la capacita' di ricevere e trattare i
dati trasmessi da qualsiasi tipo di rimorchio o semirimorchio
agganciato al veicolo a motore.
Art. 10-quinquies - 1. Per il trasporto di container e casse mobili
lo speditore consegna al vettore a cui affida il trasporto di un
container o di una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso
del container o della cassa mobile trasportati, e il vettore e'
tenuto a fornire l'accesso a tutta la documentazione pertinente
fornita dallo speditore su richiesta dei funzionari incaricati al
controllo del rispetto della masse di circolazione per la verifica
dell'eventuale sovraccarico.
2. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinate le modalita' di attuazione degli obblighi
di cui al comma 1 ed in particolare sono individuati gli schemi di
documentazione e le informazioni minime ivi contenute.
Art 10-sexies - 1. Le informazioni necessarie per quanto riguarda:
a) il numero di controlli effettuati durante i due anni civili
precedenti, e b) il numero di veicoli o di veicoli combinati in
sovraccarico che sono stati individuati sono trasmesse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea con
cadenza biennale e al piu' tardi entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello in cui si e' concluso il biennio interessato.
Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate
ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio.»;
h) l'Allegato I e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 1805
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico