- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
Diniego della cittadinanza italiana a causa del reato per guida in stato di ebbrezza
TAR Lazio, Sezione V bis
Sentenza 27 aprile 2023, n. 6380 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
Il reato di guida in stato di ebbrezza che è volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità, legittima di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza. Pertanto tale diniego è stato considerato legittimo dal TAR Lazio sulla base del particolare disvalore del fatto espresso dal reato di cui all'art. 186, comma 1 del codice della strada, rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto condotta suscettibile di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis) ha pronunciato la presente Sentenza
per l'annullamento
del diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 15 febbraio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore -OMISSIS- nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del diniego indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente, cittadino pakistano, in data 12 gennaio 2015.
L'Amministrazione ha considerato ostativo alla concessione dello status di cittadino il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- (esecutivo il 13.12.2008) per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dall'art. 186, comma 1, del codice della strada.
L'Amministrazione ha evidenziato il grave allarme sociale insito nel reato commesso dal ricorrente, essendo la guida in stato d'ebbrezza causa di numerosissimi incidenti stradali ed indice d'insensibilità al rispetto delle norme del Codice della Strada.
Ha preso espressamente posizione sulle argomentazioni esposte dal ricorrente in sede procedimentale nelle osservazioni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, ritenendo che - la risalenza nel tempo della condotta rimane valutabile come fatto storico e, nella specie, come "indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e alle regole di civile convivenza"; - quanto all'istanza di riabilitazione richiesta al competente Tribunale di Sorveglianza il 9 novembre 2017 dal ricorrente, l'Amministrazione, premessa la non prevedibilità della durata del relativo procedimento, ha evidenziato che il reato commesso denota comunque inaffidabilità e non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza".
Nel diniego impugnato viene evidenziato, altresì, che il ricorrente, in sede di presentazione della domanda, ha autocertificato di non aver mai subito condanne, concludendo per la mancata coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l'illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale, per irragionevolezza e per contraddittorietà.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha articolatamente eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Giova, in punto di diritto, osservare che:
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012);
- l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame "è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno 'status illesae dignitatis' (morale e civile) di colui che lo richiede" (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104), che può essere sindacato nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale.
2.2 Nel caso concreto il Ministero ha analiticamente motiviato il provvedimento diniego, ritenendo che la precedente condanna penale del ricorrente costituisce circostanza da cui si desume che la condotta del richiedente è indice di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Quanto alla condanna per guida in stato di ebbrezza, il Collegio in particolare richiama l'insegnamento della giurisprudenza ad avviso del quale si tratta di una fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell'ambito del giudizio comparativo compiuto dall'Amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, parere n. 702 del 4 aprile 2022, e Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022). Inoltre, è stato altresì osservato che si tratta di un fatto che denota un'insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con misure via via sempre più incisive, fino ad introdurre anche una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell'omicidio stradale (previsto e punito dall'art. 589-bis c.p., inserito con la legge n. 41/2016), al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovano in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, n. 9022 del 4 luglio 2022 e precedenti ivi richiamati).
2.3 Rispetto a siffatte argomentazioni, prive di pregio si rivelano le censure dedotte dal ricorrente.
2.3.1 Quanto all'asserita risalenza nel tempo della condotta (decreto penale del 2008 e condotta del 2006), rileva il Collegio che si tratta di epoca ricompresa nel decennio antecedente alla presente dell'istanza che costituisce il c.d. "periodo di osservazione" cui devono riferirsi le valutazioni demandate al Ministero e che, comunque, l'Amministrazione si è espressamente fatta carico della non recentissima epoca del tempus commissi delicti, valutando la condotta alla stregua di fatto storico indicativo di una condizione non confacente con quella in cui deve venirsi a trovare chi aspiri a vedersi concedere la cittadinanza italiana.
2.3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancata considerazione del carattere isolato dell'accadimento, asseritamente significativo in considerazione del lavoro di autotrasportatore svolto. Assume che, comportando lo svolgimento di tale attività lavorativa la quotidiana percorrenza alla guida di mezzi pesanti di centinaia di chilometri, la sottoposizione a controlli da parte delle Forze di Polizia costituisce evenienza fisiologica che, nonostante ciò, si è visto contestare una sola infrazione.
L'assunto è privo di pregio in quanto la guida in stato di ebbrezza, come già osservato, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini; ragion per cui un solo singolo episodio di tal fatta è più che sufficiente a giustificare la determinazione gravata.
2.3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente assume che il diniego sia inficiato da eccesso di potere: il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto attendere l'esito del procedimento di riabilitazione scaturito dall'istanza all'uopo presentata al Tribunale di -OMISSISIl Collegio non può che evidenziare l'assoluta irrilevanza di una semplice istanza di riabilitazione vieppiù ove si consideri che, come costantemente osservato da questo Tribunale, "L'indulto, la richiesta di riabilitazione, l'eventuale sopravvenienza dell'estinzione (quest'ultime peraltro non ancora intervenute in sede di istruttoria della domanda né al momento della proposizione del presente ricorso e quindi non suscettibili di una valutazione da parte della p.a., che si determina allo stato degli atti) non incidono in ogni caso sulla capacità dell'Amministrazione di negare il richiesto status civitatis, perché in realtà, di contro all'asserita mancanza del carattere sintomatico di un grave giudizio, confermano l'esistenza di un fatto storico, adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l'accesso a misure di ripristino e/o alternative che inibiscono la pienezza della sanzione penale ma non obliterano la capacità valutativa dell'Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D'altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della "pluriqualificazione" dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d'azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell'estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall'interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013)": cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. V bis, n. 10688/2022, correttamente richiamata dall'Avvocatura dello Stato.
Né può condividersi, visto quanto fin qui osservato, la pretesa asserita necessità da parte dell'Amministrazione di attendere l'esito del procedimento di riabilitazione, vieppiù in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il procedimento di concessione della cittadinanza non può certo rimanere pendente sine die (cfr. l'art. 9-ter della l. 91/1992 nella versione originaria della norma che è stata modificata con l'art. 4 del d.l. 130/2020 convertito dalla l. 173/2020 e in precedenza nel termine di cui all'art. 3 del d.P.R. 362/1994).
D'altro canto, secondo il principio generale che informa i procedimenti ad istanza di parte, i requisiti richiesti per l'accoglimento devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda. In assenza di una norma speciale che disponga diversamente, trova applicazione la regola generale per cui, se i requisiti vengono maturati successivamente, l'interessato potrà presentare l'istanza quando ne verrà in possesso. Non può trovare applicazione in via analogica, data la mancanza dell'eadem ratio, la previsione del comma 4 dell'art. 6 della l. n. 91 del 1992 che, con esclusivo riferimento all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, espressamente dispone che questo "è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva" - e tanto meno, per gli stessi motivi, può trovare applicazione in via analogica la disciplina speciale sulla cd. attualizzazione dei requisiti dettata dall'art.
5 del Testo Unico Immigrazione, che vale esclusivamente per i procedimenti di autorizzazione al soggiorno degli stranieri ed è ispirata ad una ratio totalmente estranea - mentre, per quanto riguarda il procedimento di naturalizzazione, la normativa in materia è disciplinata secondo la regola generale sopra richiamata, configurando il diniego come rifiuto ad efficacia temporalmente limitata e consentendo la possibilità di ripresentare l'istanza anche solo un anno dopo il rigetto. Tanto è sancito dall'art. 5 del DPR n. 572/1992 - Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992, n. 91- che così recita: "L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 è il Ministro dell'interno. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso" (in termini, cfr. sentenza n. 3673 del 6 marzo 2023 di questa Sezione).
Non trova, pertanto, fondamento nella normativa in materia la pretesa a veder valutati asseriti elementi favorevoli sopravvenuti alla presentazione dell'istanza, e men che meno ad attenderli, dato che lo strumento previsto per far valere requisiti maturati successivamente è piuttosto quello della riproposizione dell'istanza.
2.3.4 Anche il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono condivisibili.
La circostanza che con legge n. 241/2006 è stato concesso il beneficio dell'indulto per una serie di reati puniti con pena detentiva fino a 3 anni e multa fino a € 10.000, 00 non solo non ha riguardato l'istante (resosi responsabile del reato di cui all'art. 186 del D. Lgs. vo 546/1992 dopo l'entrata in vigore della predetta legge e condannato nel 2008), ma, soprattutto, non denota alcuna valutazione in termini di minor offensività della condotta in quanto, come è noto, l'indulto viene concesso dal legislatore al solo fine di estingue la pena già inflitta per ragioni contingenti.
Parimenti inconferente è la pretesa di voler attribuire rilevanza alla pretesa scarsa coscienza sociale della gravità del reato di guida in stato di ebbrezza all'epoca della commissione del fatto, trattandosi di una considerazione priva di rilievo giuridico.
2.4 A ciò deve aggiungersi che il diniego gravato ha altresì evidenziato che il ricorrente ha presentato, in sede di domanda, un'autocertificazione con la quale ha dichiarato di non aver riportato condanne penali e, come affermato da questaSezione, "Tanto basterebbe ai fini del rigetto del gravame, dovendosi pure confermare la legittimità del provvedimento di diniego anche sotto l'ulteriore ed autonomo profilo del rilevato mendacio dichiarativo" (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. V bis, 12 dicembre 2022, n. 16658).
3. In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Interno, che liquida nella misura di euro 1.000, 00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023.
Il Presidente: BUONAURO
Il Consigliere estensore: TESTINI
Depositato in Segreteria il 27 aprile 2023.