- Normativa
- Ambiente ed energia, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Direttiva che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Direttiva UE
2008/33/CE del PE e del CE dell'11 marzo 2008
DIRETTIVA 2008/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati, nonché di stabilire alcune prescrizioni tecniche e norme di controllo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(5) Dal momento che la Commissione ha stabilito le norme di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE mediante le decisioni 2002/151/CE 2005/293/CE e 2003/138/CE è opportuno sopprimere i riferimenti alle scadenze rispettivamente del 21 ottobre 2001, del 21 ottobre 2002 e del 21 ottobre 2001.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE.
(7) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2000/53/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2000/53/CE è così modificata:
1) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata: a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «L’allegato II è periodicamente oggetto di modifiche o aggiunte per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:»; b) è aggiunto il comma seguente: «Le misure di cui ai punti da i) a iv), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;
2) all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le loro autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri a norma del paragrafo 3. A tal fine vengono fissati i requisiti minimi per il certificato di rottamazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;
3) all’articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo: «6. L’allegato I è modificato per tener conto del progresso tecnico e scientifico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;
4) all’articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel primo comma. Nel proporre dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso. Tali modalità dettagliate, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;
5) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono stabilite le norme di cui al paragrafo 1. Nel proporre dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, ai lavori. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;
6) all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «I formati relativi alle banche dati sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;
7) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.