• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di

Regolamento
9 maggio 2008

 

 

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

 

 

REGOLAMENTO 9 maggio 2008

 

 

Disciplina   della  trasparenza  dei  premi  e  delle  condizioni  di

 

contratto  nell'assicurazione  obbligatoria  per i veicoli a motore e

 

natanti, ai sensi del Codice delle assicurazioni private.

 

 

         

 

Capo I Disposizioni di carattere generale

 

 

 

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

 

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

 

E DI INTERESSE COLLETTIVO

 

 

  Vista  la  legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni

 

ed   integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle

 

assicurazioni;

 

  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

 

modificazioni  e  integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni

 

private;

 

  Vista   la  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  di  conversione,  con

 

modificazioni,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, recante

 

disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il

 

contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'

 

interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

 

  Visto  il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la

 

disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e

 

riassicurativa  di  cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e

 

di  riassicurazione)  e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento)

 

del  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209 - Codice delle

 

assicurazioni private;

 

  Considerato  il parere reso in data 30 novembre 2007 dall'Autorita'

 

garante  della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 22 della

 

legge 10 ottobre 1990, n. 287;

 

  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare gli adempimenti a carico

 

delle  imprese e degli intermediari previsti dall'art. 131 del Codice

 

delle  assicurazioni  private  cosi' come integrato dall'art. 8 della

 

citata legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

A d o t t a

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

 

Fonti normative

 

 

  1.  Il  presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 131 del

 

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo I

 

Disposizioni di carattere generale

 

 

 

Art. 2.

 

Definizioni

 

 

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

 

    a) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile

 

derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:

 

l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante

 

dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore per i rischi del ramo 10,

 

diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12

 

di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,

 

n. 209;

 

    b) «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula il

 

contratto  di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile

 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

 

    c) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

 

recante il Codice delle assicurazioni private;

 

    d) «imprese  di  assicurazione autorizzate in Italia»: le imprese

 

di  assicurazione  con  sede legale in Italia e le sedi secondarie in

 

Italia  di  imprese  di  assicurazione  con  sede legale in uno Stato

 

terzo;

 

    e) «intermediario»: la persona fisica o la societa', iscritta nel

 

registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e

 

riassicurativi   di   cui   all'art.   109  del  decreto  legislativo

 

7 settembre  2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attivita' di

 

intermediazione assicurativa;

 

    f) «intermediario  operante  in  rapporto diretto con l'impresa»:

 

l'intermediario  iscritto  nelle  sezioni A, B o D del registro unico

 

elettronico  degli  intermediari assicurativi e riassicurativi di cui

 

all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in

 

virtu'   di  mandati  o  di  accordi  stipulati  con  le  imprese  di

 

assicurazione,   riceve  dalle  stesse  provvigioni  per  l'attivita'

 

svolta;

 

    g) «punti  vendita»:  i  locali  ovvero  le  sedi o le dipendenze

 

dell'intermediario o della impresa, accessibili al pubblico o adibiti

 

al  ricevimento  del  pubblico  ove  sia  possibile  sottoscrivere il

 

contratto.

 

 

       

 

     

 

         

 

           

 

 

 

Capo I

 

Disposizioni di carattere generale

 

         

 

       

 

Art. 3.

 

Ambito di applicazione

 

 

  1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione

 

autorizzate  in  Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria

 

della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli

 

a  motore  e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi

 

sede  legale  in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo

 

abilitate   in   Italia   all'esercizio   dei  rami  10  (esclusa  la

 

responsabilita'  del  vettore)  e  12  in regime di stabilimento o di

 

libera  prestazione  di  servizi, fatto salvo il caso di cui all'art.

 

132, comma 2, del decreto.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese

 

 

 

Art. 4.

 

Obblighi di informativa a carico delle imprese

 

 

  1.  Allo  scopo  di  assicurare  condizioni  di  trasparenza  e  di

 

concorrenza    nell'offerta   di   prodotti   assicurativi   relativi

 

all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante

 

dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti nonche' un

 

adeguato   livello  di  informativa  a  favore  dei  soggetti  tenuti

 

all'adempimento  dell'obbligo  assicurativo in relazione ai contenuti

 

contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione

 

del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:

 

    a) i   documenti   precontrattuali   disciplinati  dalle  vigenti

 

disposizioni;

 

    b) le condizioni generali e speciali di polizza;

 

    c) il    servizio    gratuito    di   rilascio   del   preventivo

 

personalizzato.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese

 

 

 

Art. 5.

 

Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita

 

 

  1.  Le  imprese  forniscono  il  servizio  gratuito di rilascio del

 

preventivo  personalizzato di cui all'art. 4, lettera c), ai soggetti

 

che  ne  fanno  richiesta  in  relazione ai diversi tipi di veicolo o

 

natante  soggetti  all'obbligo  di  assicurazione,  per  ogni rischio

 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

  2. Nell'allestimento del servizio, le imprese considerano tutti gli

 

elementi  di  personalizzazione previsti dalla tariffa. Il preventivo

 

rilasciato  riporta  gli  elementi  di  personalizzazione inerenti il

 

soggetto   richiedente   utilizzati   dall'impresa   ai   fini  della

 

determinazione  del  premio,  ivi  comprese  le  risposte fornite dal

 

richiedente medesimo.

 

  3. Il preventivo indica:

 

    a) il premio globale richiesto per la copertura;

 

    b) la   misura   della   provvigione   riconosciuta  dall'impresa

 

all'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa medesima

 

per   la  tipologia  contrattuale  prescelta  ed  in  relazione  alla

 

categoria  di  veicoli  e  di  natanti interessati; la provvigione e'

 

espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilita', viene

 

indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale.

 

Le  imprese specificano in nota che la percentuale e' stata calcolata

 

rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale;

 

    c) l'eventuale  sconto  complessivamente applicato dall'impresa e

 

dall'intermediario.

 

  Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate

 

con caratteri tipografici di particolare rilievo.

 

  4.  Ogni  preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure

 

prestabilite  dall'impresa, che ne consenta l'identificazione in modo

 

univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.

 

  5.  Il  preventivo  personalizzato  ha  validita'  non  inferiore a

 

sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in

 

corso.  Qualora la residua validita' della tariffa, sulla cui base e'

 

calcolato  il  preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente

 

richieda  la  quotazione  per  una  copertura  con  data  di  effetto

 

ricompresa  nella  durata  della nuova tariffa, l'impresa rilascia il

 

preventivo sulla base della nuova tariffa.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese

 

 

 

Art. 6.

 

Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet

 

 

  1.  Al  preventivo  gratuito  personalizzato  rilasciato  sul  sito

 

internet  delle imprese si applicano le disposizioni dell'art. 5, con

 

le seguenti specifiche:

 

    a) nel  caso  di  imprese che operano attraverso intermediari, il

 

preventivo  rilasciato  sul  sito  internet  indica la misura massima

 

della   provvigione   riconosciuta   dall'impresa  per  la  tipologia

 

contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di

 

natanti  interessati;  la provvigione e' espressa in valore assoluto;

 

inoltre, a fini di comparabilita', viene indicato il peso percentuale

 

di  detta  provvigione  sul premio globale. Le imprese specificano in

 

nota che la percentuale e' stata calcolata rapportando la provvigione

 

in  valore  assoluto al premio globale e inseriscono l'avvertenza che

 

la  provvigione riconosciuta allo specifico intermediario puo' essere

 

inferiore;

 

    b) nel   caso   di  imprese  che  operano  mediante  tecniche  di

 

comunicazione   a   distanza   ovvero   attraverso  intermediari,  il

 

preventivo   rilasciato   sul  sito  internet  contiene  l'avvertenza

 

riguardo   alla   possibilita'   di   ottenere   sconti  rivolgendosi

 

rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario.

 

  2.   Il  sito  internet  presenta  le  seguenti  caratteristiche  e

 

funzionalita' operative minimali:

 

    a) nella pagina principale (home page) e' posizionato in modo ben

 

visibile   il   link   alla  sezione  dedicata  all'elaborazione  del

 

preventivo;

 

    b) nella  sezione  dedicata  all'elaborazione  del  preventivo e'

 

inserita  l'indicazione che il medesimo e' realizzato in ottemperanza

 

del  disposto di cui all'art. 131 del decreto. E' inoltre visibile il

 

link alle condizioni generali e speciali di polizza nonche' alla nota

 

informativa   precontrattuale,   che   devono   risultare  leggibili,

 

stampabili   e   scaricabili   prima   dell'accesso  al  servizio  di

 

preventivazione;

 

    c) in   presenza   di  clausole  contrattuali  che  prevedono  il

 

risarcimento  del  danno  in  forma  specifica,  e'  inserito un link

 

all'elenco  aggiornato  degli  autoriparatori  ai quali rivolgersi in

 

caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.

 

  3.   Il   sistema   garantisce   il  continuo  aggiornamento  delle

 

informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ed assicura

 

livelli  di  efficienza nei tempi di risposta on line. E' prevista la

 

possibilita' di inoltrare reclami on line sulle eventuali disfunzioni

 

della procedura di elaborazione del preventivo.

 

 

       

 

     

 

 

Capo II

 

Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese

 

 

 

Art. 7.

 

Flessibilita' tariffaria

 

 

  1.  Tenuto  conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese

 

possono  utilizzare la flessibilita' quale strumento di riduzione del

 

premio   rispetto   alla  tariffa  in  corso  al  fine  di  ulteriore

 

personalizzazione  del  rischio in relazione alle caratteristiche del

 

singolo assicurato.

 

  2.  Le imprese che operano attraverso intermediari, nell'ipotesi di

 

cui  al  comma 1,  indicano  agli  stessi la misura complessiva degli

 

sconti  riconoscibili  alla  clientela  in  un determinato periodo di

 

tempo.  Nel  fornire le indicazioni, le imprese non fissano limiti in

 

ordine  alla  misura  degli sconti praticabili ai singoli assicurati,

 

rispetto alla tariffa in corso.

 

  3.  Le  imprese  conservano  evidenza  documentale delle istruzioni

 

impartite alle proprie reti distributive.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo II

 

Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese

 

 

 

Art. 8.

 

Ulteriori informazioni contenute nella polizza

 

 

  1.  Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all'assicurazione

 

obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla

 

circolazione   dei   veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  contengono

 

l'indicazione:

 

    del premio globale corrisposto per la copertura;

 

    della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario con

 

essa  operante  in  rapporto  diretto;  la provvigione e' espressa in

 

valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale;

 

    dell'eventuale sconto complessivamente applicato.

 

 

       

 

     

 

         

 

Sezione II

 

Obblighi a carico degli intermediari

 

 

 

Art. 9.

 

Obblighi informativi a carico degli intermediari

 

 

  1.   Gli   intermediari   mettono   a   disposizione  del  pubblico

 

l'informativa  riguardo  alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai

 

livelli  provvigionali  percepiti.  L'informativa relativa ai livelli

 

provvigionali  riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione

 

alle  diverse  categorie  di  veicoli  e  natanti  assicurati ed alle

 

diverse tipologie contrattuali.

 

  2.  Qualora  l'intermediario  che  entra in contatto con il cliente

 

svolga attivita' per altro intermediario operante in rapporto diretto

 

con  l'impresa,  l'informativa  di cui al comma 1 riguarda il livello

 

provvigionale percepito da quest'ultimo.

 

  3.  L'informativa  di  cui  al comma 1, redatta in modo chiaro, con

 

caratteri   idonei   e   in  forma  tale  da  consentire  l'immediata

 

confrontabilita'    dei   livelli   provvigionali   percepiti   dagli

 

intermediari, e' fornita:

 

    a) tramite  affissione  o  adozione  di altri idonei strumenti di

 

visualizzazione,  presso  i  locali  dell'intermediario, in posizione

 

facilmente visibile dal pubblico;

 

    b) mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet

 

eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.

 

  4.   Prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  l'intermediario

 

consegna al contraente un documento contenente le informazioni di cui

 

al  comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3. La

 

consegna  del  documento deve risultare da un'apposita dichiarazione,

 

redatta  con  caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da

 

far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una

 

copia.  In  caso  di  attivita'  di  intermediazione  con tecniche di

 

comunicazione  a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni

 

di  cui all'art. 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre

 

2006.

 

  5.  Per le finalita' di cui al comma 4, l'intermediario utilizza il

 

modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo III

 

Disposizioni finali

 

 

 

Art. 10.

 

Modalita' organizzative

 

 

  1.  Le  imprese e gli intermediari predispongono le misure tecniche

 

ed   organizzative   necessarie   per  dare  attuazione  al  presente

 

Regolamento.

 

 

       

 

     

 

         

 

Capo III

 

Disposizioni finali

 

         

 

 

Art. 11.

 

Abrogazioni

 

 

  1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente Re-golamento e'

 

abrogata la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003.

 

 

        

 

     

 

         

 

Capo III

 

Disposizioni finali

 

 

 

Art. 12.

 

Pubblicazione

 

 

  1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

 

della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet

 

dell'ISVAP.

 

 

       

 

     

 

          

 

Capo III

 

Disposizioni finali

 

 

 

Art. 13.

 

Entrata in vigore

 

 

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.

 

    Roma, 9 maggio 2008

 

                                             

 

 

 

 

 

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