- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di
Regolamento
9 maggio 2008
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 9 maggio 2008
Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e
natanti, ai sensi del Codice delle assicurazioni private.
Capo I Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la
disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e
di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento)
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private;
Considerato il parere reso in data 30 novembre 2007 dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Ritenuta la necessita' di disciplinare gli adempimenti a carico
delle imprese e degli intermediari previsti dall'art. 131 del Codice
delle assicurazioni private cosi' come integrato dall'art. 8 della
citata legge 4 agosto 2006, n. 248;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 131 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
d) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le imprese
di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in
Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato
terzo;
e) «intermediario»: la persona fisica o la societa', iscritta nel
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attivita' di
intermediazione assicurativa;
f) «intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa»:
l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in
virtu' di mandati o di accordi stipulati con le imprese di
assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l'attivita'
svolta;
g) «punti vendita»: i locali ovvero le sedi o le dipendenze
dell'intermediario o della impresa, accessibili al pubblico o adibiti
al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il
contratto.
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi
sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo
abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la
responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, fatto salvo il caso di cui all'art.
132, comma 2, del decreto.
Capo II
Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese
Art. 4.
Obblighi di informativa a carico delle imprese
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di
concorrenza nell'offerta di prodotti assicurativi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' un
adeguato livello di informativa a favore dei soggetti tenuti
all'adempimento dell'obbligo assicurativo in relazione ai contenuti
contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione
del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti
disposizioni;
b) le condizioni generali e speciali di polizza;
c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo
personalizzato.
Capo II
Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese
Art. 5.
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita
1. Le imprese forniscono il servizio gratuito di rilascio del
preventivo personalizzato di cui all'art. 4, lettera c), ai soggetti
che ne fanno richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo o
natante soggetti all'obbligo di assicurazione, per ogni rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Nell'allestimento del servizio, le imprese considerano tutti gli
elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il preventivo
rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il
soggetto richiedente utilizzati dall'impresa ai fini della
determinazione del premio, ivi comprese le risposte fornite dal
richiedente medesimo.
3. Il preventivo indica:
a) il premio globale richiesto per la copertura;
b) la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa
all'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa medesima
per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla
categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione e'
espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilita', viene
indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale.
Le imprese specificano in nota che la percentuale e' stata calcolata
rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale;
c) l'eventuale sconto complessivamente applicato dall'impresa e
dall'intermediario.
Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate
con caratteri tipografici di particolare rilievo.
4. Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure
prestabilite dall'impresa, che ne consenta l'identificazione in modo
univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.
5. Il preventivo personalizzato ha validita' non inferiore a
sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in
corso. Qualora la residua validita' della tariffa, sulla cui base e'
calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente
richieda la quotazione per una copertura con data di effetto
ricompresa nella durata della nuova tariffa, l'impresa rilascia il
preventivo sulla base della nuova tariffa.
Capo II
Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese
Art. 6.
Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet
1. Al preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito
internet delle imprese si applicano le disposizioni dell'art. 5, con
le seguenti specifiche:
a) nel caso di imprese che operano attraverso intermediari, il
preventivo rilasciato sul sito internet indica la misura massima
della provvigione riconosciuta dall'impresa per la tipologia
contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di
natanti interessati; la provvigione e' espressa in valore assoluto;
inoltre, a fini di comparabilita', viene indicato il peso percentuale
di detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in
nota che la percentuale e' stata calcolata rapportando la provvigione
in valore assoluto al premio globale e inseriscono l'avvertenza che
la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario puo' essere
inferiore;
b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di
comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, il
preventivo rilasciato sul sito internet contiene l'avvertenza
riguardo alla possibilita' di ottenere sconti rivolgendosi
rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario.
2. Il sito internet presenta le seguenti caratteristiche e
funzionalita' operative minimali:
a) nella pagina principale (home page) e' posizionato in modo ben
visibile il link alla sezione dedicata all'elaborazione del
preventivo;
b) nella sezione dedicata all'elaborazione del preventivo e'
inserita l'indicazione che il medesimo e' realizzato in ottemperanza
del disposto di cui all'art. 131 del decreto. E' inoltre visibile il
link alle condizioni generali e speciali di polizza nonche' alla nota
informativa precontrattuale, che devono risultare leggibili,
stampabili e scaricabili prima dell'accesso al servizio di
preventivazione;
c) in presenza di clausole contrattuali che prevedono il
risarcimento del danno in forma specifica, e' inserito un link
all'elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in
caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.
3. Il sistema garantisce il continuo aggiornamento delle
informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ed assicura
livelli di efficienza nei tempi di risposta on line. E' prevista la
possibilita' di inoltrare reclami on line sulle eventuali disfunzioni
della procedura di elaborazione del preventivo.
Capo II
Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese
Art. 7.
Flessibilita' tariffaria
1. Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese
possono utilizzare la flessibilita' quale strumento di riduzione del
premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore
personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del
singolo assicurato.
2. Le imprese che operano attraverso intermediari, nell'ipotesi di
cui al comma 1, indicano agli stessi la misura complessiva degli
sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di
tempo. Nel fornire le indicazioni, le imprese non fissano limiti in
ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati,
rispetto alla tariffa in corso.
3. Le imprese conservano evidenza documentale delle istruzioni
impartite alle proprie reti distributive.
Capo II
Obblighi di trasparenza e informativaSezione IObblighi a carico delle imprese
Art. 8.
Ulteriori informazioni contenute nella polizza
1. Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono
l'indicazione:
del premio globale corrisposto per la copertura;
della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario con
essa operante in rapporto diretto; la provvigione e' espressa in
valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale;
dell'eventuale sconto complessivamente applicato.
Sezione II
Obblighi a carico degli intermediari
Art. 9.
Obblighi informativi a carico degli intermediari
1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico
l'informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai
livelli provvigionali percepiti. L'informativa relativa ai livelli
provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione
alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle
diverse tipologie contrattuali.
2. Qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente
svolga attivita' per altro intermediario operante in rapporto diretto
con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 riguarda il livello
provvigionale percepito da quest'ultimo.
3. L'informativa di cui al comma 1, redatta in modo chiaro, con
caratteri idonei e in forma tale da consentire l'immediata
confrontabilita' dei livelli provvigionali percepiti dagli
intermediari, e' fornita:
a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di
visualizzazione, presso i locali dell'intermediario, in posizione
facilmente visibile dal pubblico;
b) mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet
eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.
4. Prima della sottoscrizione del contratto, l'intermediario
consegna al contraente un documento contenente le informazioni di cui
al comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3. La
consegna del documento deve risultare da un'apposita dichiarazione,
redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da
far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una
copia. In caso di attivita' di intermediazione con tecniche di
comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni
di cui all'art. 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre
2006.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, l'intermediario utilizza il
modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10.
Modalita' organizzative
1. Le imprese e gli intermediari predispongono le misure tecniche
ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente
Regolamento.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 11.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Re-golamento e'
abrogata la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 12.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'ISVAP.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.
Roma, 9 maggio 2008