- Normativa
- Patente di guida, Comportamenti alla guida
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 17 novembre 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 novembre 2025
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade
extraurbane ed in condizioni di visione notturna, dell'aspirante al
conseguimento della patente di categoria B, non speciale. (25A06854)
(GU n.297 del 23-12-2025)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito codice della strada;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), della legge 25 novembre 2024,
n. 177, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega
al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», che ha modificato il
comma 5-bis dell'art. 122 del codice della strada, prevedendo, tra
l'altro, che l'aspirante al conseguimento della patente di guida di
categoria B puo' esercitarsi alla guida su strada con istruttore,
alle condizioni previste dal comma 2 del medesimo art. 122, solo dopo
aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e
in condizione di visione notturna;
Visto l'art. 122, comma 5-bis, ultimo periodo, del codice della
strada, come modificato dall'art. 8, comma 2, lettera c), della legge
n. 177 del 2024, che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture dei trasporti la fissazione del numero minimo delle
ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente
di guida della categoria B e' tenuto a effettuare presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, nonche' di
quelle necessarie per le esercitazioni necessarie ai fini del comma 2
del citato art. 122 e la disciplina e le modalita' di svolgimento
delle medesime esercitazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida» e successive modificazioni, ed in particolare
l'allegato II, sezione I «Requisiti minimi per l'esame di idoneita'
alla guida», paragrafo A «Prova teorica», punto 1, secondo capoverso,
che dispone che: «Il candidato che debba sostenere l'esame relativo
ad una determinata categoria puo' essere esonerato dal ripetere
l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se
ha superato la prova teorica per una categoria diversa»;
Visto l'art. 11-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo», che prescrive, ai fini di quel che qui rileva, che
all'aspirante al conseguimento di una patente di categoria B e' fatto
divieto di circolare in autostrade con carreggiate a tre o piu'
corsie impegnando altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al
bordo destro della carreggiata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», ed in particolare gli articoli 333, comma 1,
335, comma 13, e 372, comma 2;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attivita'
delle autoscuole» e successive modificazioni, ed in particolare
l'art. 7-bis ai sensi del quale il veicolo di categoria B deve essere
in dotazione ad un'autoscuola, deve essere immatricolato a nome del
titolare dell'autoscuola, anche a titolo di leasing o locazione senza
conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 94, comma
4-bis, del codice della strada e deve essere munito di doppio comando
almeno per la frizione ed il freno; al contrario il veicolo utile al
conseguimento della patente B speciale non deve essere
necessariamente in dotazione di un'autoscuola, ma puo' essere messo a
disposizione di quest'ultima dall'allievo, o da terzi, proprietari,
usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto
di riservato dominio;
Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2011, n. 17 «Regolamento recante la disciplina
dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti
ed istruttori di autoscuola» e successive modificazioni;
Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 aprile 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 95 del 23 aprile 2012), recante «Disciplina delle
esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in
condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e
dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B», come
modificato dal decreto 3 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2012);
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina del citato
decreto 20 aprile 2012 alle modifiche apportate all'art. 122, comma
5-bis, del codice della strada dall'art. 8, comma 2, lettera c),
della legge n. 177 del 2024, provvedendo ad ottimizzare il percorso
formativo prescritto, nonche' ad informatizzarne il procedimento ed
il rilascio della certificazione prevista dal citato art. 122, comma
5-bis;
Ritenuto che la molteplicita' degli adattamenti che possono essere
prescritti su di un veicolo, in ragione delle varie minorazioni o
mutilazioni del conducente che intenda conseguire una patente di
categoria B speciale, possono comportare l'impossibilita' o l'estrema
onerosita', per quest'ultimo, di ottemperare all'obbligo di cui
all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, per l'evenienza
che il veicolo multiadattato, eventualmente in disponibilita' presso
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, non sia
congruo con le prescrizioni specifiche di allestimento richieste;
Ritenuto quindi di dover, a diritto vigente, esonerare gli
aspiranti al conseguimento di una patente B speciale dall'obbligo di
cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada;
Ritenuto, infine, opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,
unico ed organico provvedimento in materia di esercitazioni di guida
obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della
strada;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,
come modificato dall'art. 8, comma 2, lettera c), della legge 25
novembre 2024, n. 177, il presente decreto disciplina:
a) il numero delle ore di esercitazioni alla guida obbligatorie
per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non
speciale, erogate da un'autoscuola, con proprio istruttore abilitato
ed autorizzato;
b) le modalita' di svolgimento delle esercitazioni;
c) le modalita' di rilascio della certificazione che comprova
l'assolvimento dell'obbligo.
2. Con decreto dirigenziale sono adottate le disposizioni
applicative per l'utilizzo della piattaforma per la certificazione
delle esercitazioni obbligatorie alla guida.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti
definizioni:
a) «istruttore»: un istruttore abilitato e autorizzato ai sensi
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26
gennaio 2011, n. 17, in regola con gli obblighi di formazione
periodica, in attivita' presso l'autoscuola alla quale e' demandata
l'erogazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida;
b) «autostrade»: come definite dall'art. 2, comma 2, lettera A,
del codice della strada;
c) «strade extraurbane principali»: le strade di cui all'art. 2,
comma 2, rispettivamente lettera B, del codice della strada;
d) «strade extraurbane secondarie»: le strade di cui all'art. 2,
comma 2, rispettivamente lettera C del codice della strada;
e) «strade urbane»: le strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere
D, E ed E-bis del codice della strada. Ai fini del presente decreto
sono equiparate alle strade urbane le strade locali di cui all'art.
2, comma 2, lettera F, dello stesso codice;
f) «esercitazioni alla guida in condizioni di visione notturna»:
le esercitazioni di guida condotte non prima delle ore 20,00, o da
mezz'ora dopo il tramonto se tale condizione matura prima del
suddetto orario, e non oltre le ore 6,45, o mezz'ora prima dell'alba
se tale condizione matura dopo del predetto orario;
g) «veicolo»: un veicolo utile al conseguimento della patente di
categoria B, non speciale, conforme alle disposizioni di cui all'art.
7-bis del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317. Il veicolo deve disporre di una tipologia di
cambio coerente con quella della patente di categoria B che si
intende conseguire, come riportata sull'autorizzazione ad esercitarsi
alla guida;
h) «piattaforma per la certificazione delle esercitazioni
obbligatorie alla guida» o «piattaforma»: l'applicativo di gestione
della formazione, dalla sua programmazione al rilascio della
certificazione, messo a disposizione dal CED della Direzione generale
per la motorizzazione;
i) «CED»: il Centro elaborazione dati presso la Direzione
generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti
e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) «ANAG»: l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di
cui all'art. 226, comma 10, del codice della strada;
k) «centro abitato»: l'insieme di edifici, delimitato lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizi e fine, cosi' come
definito all'art. 3, comma 1, n. 8), del codice della strada.
Art. 3
Disciplina delle esercitazioni alla guida obbligatorie per il
conseguimento della patente di categoria B, non speciale
1. Le esercitazioni obbligatorie alla guida, erogate da un
istruttore abilitato ed autorizzato, constano di otto ore, articolate
in moduli i cui obiettivi, contenuti, durata e modalita' di
erogazione sono disciplinati nei commi seguenti. Se l'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida e' stata rilasciata con limitazioni, le ore
obbligatorie per le esercitazioni alla guida sono ridotte in misura
corrispondente alle limitazioni disposte per l'aspirante autorizzato.
2. Il modulo A, della durata di due ore, ha quale obiettivo la
predisposizione dell'allievo all'uso in sicurezza del veicolo,
nonche' la sua conoscenza dei dispositivi di sicurezza attiva e
passiva. Consiste nelle seguenti esercitazioni, da svolgersi su
strade urbane o extraurbane secondarie site queste ultime entro un
raggio di 10 km dalla sede dell'autoscuola:
a) partenza; uso della frizione, se presente sul veicolo;
sterzata; frenata; inserimento e disinserimento delle marce o del
selettore se il veicolo e' munito di cambio automatico; retromarcia;
b) individuazione, attivazione e disattivazione nonche'
configurazione dei dispositivi ADAS di supporto alla guida, se
presenti sul veicolo;
c) tecniche per minimizzare la distrazione dovuta alla
consultazione, impiego, impostazione o configurazione di alcuni
strumenti e apparecchi all'interno del veicolo;
d) simulazione di situazioni di emergenza: gestione di un guasto
in strada; posizionamento del triangolo di emergenza; uso del
giubbino rifrangente per garantire la visibilita'; procedura per
allertare i soccorsi.
3. Il modulo B, della durata di tre ore, ha quale obiettivo le
esercitazioni di guida su strade urbane. Consiste nelle seguenti
attivita' di guida:
a) posizionamento sulla carreggiata; svolte; incroci; rotatorie e
intersezioni semaforiche, se presenti, con attenzione alla
visibilita', ai pedoni e alle nuove regole sulla mobilita'
sostenibile;
b) valutazione della distanza di sicurezza; partenza in salita;
c) circolazione su strade urbane con gestione del traffico
intenso, se presente;
d) gestione delle precedenze in particolare in prossimita' di
attraversamenti pedonali e ciclabili se presenti;
e) sperimentazione delle infrastrutture urbane moderne come
corsie ciclabili, zone di attestamento per i ciclisti, corsie
dedicate ai mezzi pubblici, zone scolastiche, se presenti;
f) inversioni di marcia in sicurezza; passaggi stretti;
percezione e superamento in sicurezza di ostacoli nella circolazione
stradale;
g) parcheggi e uscite da sosta o fermata.
4. Il modulo C, della durata di due ore, ha quale obiettivo
l'esercitazione alla guida su autostrade o strade extraurbane
principali o secondarie. Consiste nelle seguenti attivita' di guida:
a) circolazione adeguando le marce alla velocita', superando la
velocita' di 50 Km/h, inserendo la marcia piu' alta disponibile, se
il veicolo e' munito di cambio manuale;
b) guida efficiente ed attenta al risparmio energetico,
utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima
consumando e inquinando il minimo possibile.
5. Il modulo D, della durata di un'ora, ha quale obiettivo
l'esercitazione alla guida in condizioni di visione notturna, come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera f), condotta su strade urbane
o extraurbane principali o secondarie o autostrade, affrontando
incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici,
se presenti.
6. Le attivita' di cui ai commi da 2 a 5 consistono in
esercitazioni di guida individuali su un veicolo come definito
dall'art. 2, comma 1, lettera g). Ciascuna lezione non puo' avere
durata superiore a due ore giornaliere.
7. In deroga al comma 6, le attivita' di simulazione di situazioni
di emergenza, di cui al comma 2, lettera d), possono consistere anche
in lezioni collettive e dimostrative, erogate in favore di un numero
di allievi non superiore a cinque: in tal caso la lezione collettiva
ha la durata di trenta minuti.
8. Le lezioni del modulo A, di cui al comma 2, sono propedeutiche
all'erogazione delle lezioni di tutti gli altri moduli. Non c'e'
propedeuticita' per l'erogazione dei moduli B, C e D. Le
esercitazioni alla guida di cui al modulo C sono subordinate
all'erogazione di almeno un'ora delle esercitazioni di cui al modulo
B.
9. E' possibile svolgere nell'ambito di una medesima lezione
giornaliera esercitazioni afferenti a piu' attivita' tra quelle
previste dai moduli B, C e D, di cui rispettivamente ai commi 3, 4 e
5, a condizione che la frazione di ciascun modulo sia di almeno
trenta minuti o multipli di trenta, fermo restando il limite di cui
al comma 6, ultimo periodo. Si applicano le disposizioni dell'art. 4,
comma 4.
Art. 4
Certificazione delle esercitazioni di guida
1. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del
prescritto percorso formativo e' predisposta la piattaforma per la
certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida.
2. Al termine dell'erogazione dei moduli A e B, conformemente al
programma di cui all'art. 3, commi 2 e 3, la piattaforma rilascia
apposita certificazione parziale. Tale certificazione puo' valere
come certificazione finale in caso di autorizzazione ad esercitarsi
alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono di effettuare
le esercitazioni di cui ai moduli C e D. Tale certificazione e'
acquisita nell'ANAG.
3. Fatti salvi i criteri di propedeuticita' di cui all'art. 3,
comma 8, del presente decreto e le disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo, al termine dell'erogazione dei moduli C e D, o al
termine di uno solo dei due moduli in caso di autorizzazione ad
esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono di
effettuare le esercitazioni di uno dei due moduli C e D,
conformemente al programma di cui all'art. 3, rispettivamente commi 4
e 5, la piattaforma rilascia la certificazione finale che comprova
l'assolvimento dell'intero obbligo formativo e che consente al
titolare della stessa di esercitarsi nelle condizioni di cui all'art.
122, comma 2, del codice della strada, nel rispetto delle
prescrizioni comportamentali di cui all'art. 5. Tale certificazione
e' acquisita nell'ANAG.
4. Nel caso di erogazione delle lezioni giornaliere secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 9, la piattaforma rilascia solo la
certificazione di cui al comma 3 o del comma 2, al termine
dell'erogazione delle ore di esercitazione di guida obbligatorie,
conformi al programma di cui all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Le esercitazioni di guida per le quali e' stato emesso un
certificato finale di cui ai commi 2, 3 e 4, nel caso di mancato
conseguimento del titolo al termine di validita' dell'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida, sono valide per diciotto mesi, che
decorrono dalla data di emissione delle medesime certificazioni,
esclusivamente ai fini di una seconda istanza di conseguimento della
patente di guida di categoria B, non speciale, a condizione che
l'aspirante candidato sia in possesso di un esame di teoria valido,
superato con esito positivo e non decaduto ai sensi della normativa
vigente.
Art. 5
Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in
autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione
notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della
strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che
circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie e' fatto
divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine
al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di
rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117, comma 2, del
codice della strada. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21,
del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di
guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della
strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna,
effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un
titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non
puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia
l'accompagnatore in funzione di istruttore. Nel caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione
di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 6
Entrata in vigore ed applicazione,
disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri
o minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del presente decreto dispiegano la loro
efficacia a decorrere dal giorno di entrata in vigore del decreto
dirigenziale di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis,
del codice della strada, effettuate con autorizzazione ad esercitarsi
alla guida emessa successivamente all'entrata in vigore del decreto
di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, secondo
periodo.
4. Alle esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122,
comma 5-bis, del codice della strada esperite con autorizzazione ad
esercitarsi alla guida rilasciata prima della data di entrata in
vigore del decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012. Le esercitazioni
di guida certificate conseguite ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 nel caso di una
seconda istanza presentata dopo l'entrata in vigore decreto
dirigenziale di cui all'art. 1, comma 3, hanno validita' ai fini
della nuova istanza per il conseguimento della patente di guida di
categoria B, non speciale, in conformita' alle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 5.
5. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 in contrasto con quelle
del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2025
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3727