• Normativa
  • Patente di guida, Comportamenti alla guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 17 novembre 2025

Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B, non speciale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 novembre 2025 

Disciplina delle esercitazioni di  guida  in  autostrade,  su  strade

extraurbane ed in condizioni di visione  notturna,  dell'aspirante  al

conseguimento della patente di categoria B, non speciale. (25A06854) 

(GU n.297 del 23-12-2025)

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                           E DEI TRASPORTI 

 

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo

codice della strada», di seguito codice della strada; 

  Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), della legge 25 novembre  2024,

n. 177, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega

al Governo per la revisione  del  codice  della  strada,  di  cui  al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,  che  ha  modificato  il

comma 5-bis dell'art. 122 del codice della  strada,  prevedendo,  tra

l'altro, che l'aspirante al conseguimento della patente di  guida  di

categoria B puo' esercitarsi alla guida  su  strada  con  istruttore,

alle condizioni previste dal comma 2 del medesimo art. 122, solo dopo

aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e

in condizione di visione notturna; 

  Visto l'art. 122, comma 5-bis, ultimo  periodo,  del  codice  della

strada, come modificato dall'art. 8, comma 2, lettera c), della legge

n. 177 del 2024, che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro delle

infrastrutture dei trasporti la fissazione del  numero  minimo  delle

ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento  della  patente

di  guida  della  categoria  B  e'   tenuto   a   effettuare   presso

un'autoscuola con istruttore  abilitato  e  autorizzato,  nonche'  di

quelle necessarie per le esercitazioni necessarie ai fini del comma 2

del citato art. 122 e la disciplina e  le  modalita'  di  svolgimento

delle medesime esercitazioni; 

  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante

«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la

patente di guida»  e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare

l'allegato II, sezione I «Requisiti minimi per l'esame  di  idoneita'

alla guida», paragrafo A «Prova teorica», punto 1, secondo capoverso,

che dispone che: «Il candidato che debba sostenere  l'esame  relativo

ad una determinata  categoria  puo'  essere  esonerato  dal  ripetere

l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se

ha superato la prova teorica per una categoria diversa»; 

  Visto l'art. 11-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,

recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di

sviluppo», che prescrive,  ai  fini  di  quel  che  qui  rileva,  che

all'aspirante al conseguimento di una patente di categoria B e' fatto

divieto di circolare in autostrade  con  carreggiate  a  tre  o  piu'

corsie impegnando altre corsie all'infuori delle due piu'  vicine  al

bordo destro della carreggiata; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo

codice della strada», ed in particolare gli articoli  333,  comma  1,

335, comma 13, e 372, comma 2; 

  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17

maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attivita'

delle autoscuole»  e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare

l'art. 7-bis ai sensi del quale il veicolo di categoria B deve essere

in dotazione ad un'autoscuola, deve essere immatricolato a  nome  del

titolare dell'autoscuola, anche a titolo di leasing o locazione senza

conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 94, comma

4-bis, del codice della strada e deve essere munito di doppio comando

almeno per la frizione ed il freno; al contrario il veicolo utile  al

conseguimento   della   patente   B   speciale   non   deve    essere

necessariamente in dotazione di un'autoscuola, ma puo' essere messo a

disposizione di quest'ultima dall'allievo, o da  terzi,  proprietari,

usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto

di riservato dominio; 

  Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti 16 gennaio 2011, n. 17 «Regolamento recante  la  disciplina

dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di  insegnanti

ed istruttori di autoscuola» e successive modificazioni; 

  Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti  20  aprile  2012  (Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana n.  95  del  23  aprile  2012),  recante  «Disciplina  delle

esercitazioni di guida in autostrade, su  strade  extraurbane  ed  in

condizioni  di   visione   notturna,   del   minore   autorizzato   e

dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria  B»,  come

modificato dal decreto  3  ottobre  2012  (Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2012); 

  Considerata la necessita' di  adeguare  la  disciplina  del  citato

decreto 20 aprile 2012 alle modifiche apportate all'art.  122,  comma

5-bis, del codice della strada dall'art.  8,  comma  2,  lettera  c),

della legge n. 177 del 2024, provvedendo ad ottimizzare  il  percorso

formativo prescritto, nonche' ad informatizzarne il  procedimento  ed

il rilascio della certificazione prevista dal citato art. 122,  comma

5-bis; 

  Ritenuto che la molteplicita' degli adattamenti che possono  essere

prescritti su di un veicolo, in ragione  delle  varie  minorazioni  o

mutilazioni del conducente che  intenda  conseguire  una  patente  di

categoria B speciale, possono comportare l'impossibilita' o l'estrema

onerosita', per  quest'ultimo,  di  ottemperare  all'obbligo  di  cui

all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,  per  l'evenienza

che il veicolo multiadattato, eventualmente in disponibilita'  presso

l'autoscuola o il  centro  di  istruzione  automobilistica,  non  sia

congruo con le prescrizioni specifiche di allestimento richieste; 

  Ritenuto  quindi  di  dover,  a  diritto  vigente,  esonerare   gli

aspiranti al conseguimento di una patente B speciale dall'obbligo  di

cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada; 

  Ritenuto, infine, opportuno procedere all'emanazione di  un  nuovo,

unico ed organico provvedimento in materia di esercitazioni di  guida

obbligatorie di cui all'art.  122,  comma  5-bis,  del  codice  della

strada; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                               Oggetto 

 

  1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del  codice  della  strada,

come modificato dall'art. 8, comma 2,  lettera  c),  della  legge  25

novembre 2024, n. 177, il presente decreto disciplina: 

    a) il numero delle ore di esercitazioni alla  guida  obbligatorie

per il conseguimento della patente  di  guida  di  categoria  B,  non

speciale, erogate da un'autoscuola, con proprio istruttore  abilitato

ed autorizzato; 

    b) le modalita' di svolgimento delle esercitazioni; 

    c) le modalita' di rilascio  della  certificazione  che  comprova

l'assolvimento dell'obbligo. 

  2.  Con  decreto  dirigenziale  sono   adottate   le   disposizioni

applicative per l'utilizzo della piattaforma  per  la  certificazione

delle esercitazioni obbligatorie alla guida. 

                               Art. 2 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione  le  seguenti

definizioni: 

    a) «istruttore»: un istruttore abilitato e autorizzato  ai  sensi

del decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  26

gennaio 2011, n.  17,  in  regola  con  gli  obblighi  di  formazione

periodica, in attivita' presso l'autoscuola alla quale  e'  demandata

l'erogazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida; 

    b) «autostrade»: come definite dall'art. 2, comma 2,  lettera  A,

del codice della strada; 

    c) «strade extraurbane principali»: le strade di cui all'art.  2,

comma 2, rispettivamente lettera B, del codice della strada; 

    d) «strade extraurbane secondarie»: le strade di cui all'art.  2,

comma 2, rispettivamente lettera C del codice della strada; 

    e) «strade urbane»: le strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere

D, E ed E-bis del codice della strada. Ai fini del  presente  decreto

sono equiparate alle strade urbane le strade locali di  cui  all'art.

2, comma 2, lettera F, dello stesso codice; 

    f) «esercitazioni alla guida in condizioni di visione  notturna»:

le esercitazioni di guida condotte non prima delle ore  20,00,  o  da

mezz'ora dopo  il  tramonto  se  tale  condizione  matura  prima  del

suddetto orario, e non oltre le ore 6,45, o mezz'ora prima  dell'alba

se tale condizione matura dopo del predetto orario; 

    g) «veicolo»: un veicolo utile al conseguimento della patente  di

categoria B, non speciale, conforme alle disposizioni di cui all'art.

7-bis del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione  17

maggio 1995, n. 317. Il veicolo deve disporre  di  una  tipologia  di

cambio coerente con quella  della  patente  di  categoria  B  che  si

intende conseguire, come riportata sull'autorizzazione ad esercitarsi

alla guida; 

    h)  «piattaforma  per  la  certificazione   delle   esercitazioni

obbligatorie alla guida» o «piattaforma»: l'applicativo  di  gestione

della  formazione,  dalla  sua  programmazione  al   rilascio   della

certificazione, messo a disposizione dal CED della Direzione generale

per la motorizzazione; 

    i)  «CED»:  il  Centro  elaborazione  dati  presso  la  Direzione

generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti

e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

    j) «ANAG»: l'Anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida,  di

cui all'art. 226, comma 10, del codice della strada; 

    k) «centro abitato»: l'insieme di edifici,  delimitato  lungo  le

vie di accesso dagli appositi segnali di inizi  e  fine,  cosi'  come

definito all'art. 3, comma 1, n. 8), del codice della strada. 

                               Art. 3 

 

Disciplina  delle  esercitazioni  alla  guida  obbligatorie  per   il

  conseguimento della patente di categoria B, non speciale 

 

  1.  Le  esercitazioni  obbligatorie  alla  guida,  erogate  da   un

istruttore abilitato ed autorizzato, constano di otto ore, articolate

in  moduli  i  cui  obiettivi,  contenuti,  durata  e  modalita'   di

erogazione sono disciplinati nei commi seguenti. Se  l'autorizzazione

ad esercitarsi alla guida e' stata rilasciata con limitazioni, le ore

obbligatorie per le esercitazioni alla guida sono ridotte  in  misura

corrispondente alle limitazioni disposte per l'aspirante autorizzato. 

  2. Il modulo A, della durata di due  ore,  ha  quale  obiettivo  la

predisposizione  dell'allievo  all'uso  in  sicurezza  del   veicolo,

nonche' la sua conoscenza  dei  dispositivi  di  sicurezza  attiva  e

passiva. Consiste  nelle  seguenti  esercitazioni,  da  svolgersi  su

strade urbane o extraurbane secondarie site queste  ultime  entro  un

raggio di 10 km dalla sede dell'autoscuola: 

    a)  partenza;  uso  della  frizione,  se  presente  sul  veicolo;

sterzata; frenata; inserimento e disinserimento  delle  marce  o  del

selettore se il veicolo e' munito di cambio automatico; retromarcia; 

    b)   individuazione,   attivazione   e   disattivazione   nonche'

configurazione dei  dispositivi  ADAS  di  supporto  alla  guida,  se

presenti sul veicolo; 

    c)  tecniche  per  minimizzare   la   distrazione   dovuta   alla

consultazione,  impiego,  impostazione  o  configurazione  di  alcuni

strumenti e apparecchi all'interno del veicolo; 

    d) simulazione di situazioni di emergenza: gestione di un  guasto

in  strada;  posizionamento  del  triangolo  di  emergenza;  uso  del

giubbino rifrangente per  garantire  la  visibilita';  procedura  per

allertare i soccorsi. 

  3. Il modulo B, della durata di tre  ore,  ha  quale  obiettivo  le

esercitazioni di guida su  strade  urbane.  Consiste  nelle  seguenti

attivita' di guida: 

    a) posizionamento sulla carreggiata; svolte; incroci; rotatorie e

intersezioni  semaforiche,   se   presenti,   con   attenzione   alla

visibilita',  ai  pedoni  e  alle  nuove   regole   sulla   mobilita'

sostenibile; 

    b) valutazione della distanza di sicurezza; partenza in salita; 

    c) circolazione  su  strade  urbane  con  gestione  del  traffico

intenso, se presente; 

    d) gestione delle precedenze in  particolare  in  prossimita'  di

attraversamenti pedonali e ciclabili se presenti; 

    e)  sperimentazione  delle  infrastrutture  urbane  moderne  come

corsie  ciclabili,  zone  di  attestamento  per  i  ciclisti,  corsie

dedicate ai mezzi pubblici, zone scolastiche, se presenti; 

    f)  inversioni  di  marcia  in   sicurezza;   passaggi   stretti;

percezione e superamento in sicurezza di ostacoli nella  circolazione

stradale; 

    g) parcheggi e uscite da sosta o fermata. 

  4. Il modulo C,  della  durata  di  due  ore,  ha  quale  obiettivo

l'esercitazione  alla  guida  su  autostrade  o  strade   extraurbane

principali o secondarie. Consiste nelle seguenti attivita' di guida: 

    a) circolazione adeguando le marce alla velocita',  superando  la

velocita' di 50 Km/h, inserendo la marcia piu' alta  disponibile,  se

il veicolo e' munito di cambio manuale; 

    b)  guida  efficiente  ed  attenta   al   risparmio   energetico,

utilizzando il veicolo ed  il  motore  a  regime  di  coppia  massima

consumando e inquinando il minimo possibile. 

  5. Il  modulo  D,  della  durata  di  un'ora,  ha  quale  obiettivo

l'esercitazione alla guida in condizioni di  visione  notturna,  come

definita dall'art. 2, comma 1, lettera f), condotta su strade  urbane

o extraurbane  principali  o  secondarie  o  autostrade,  affrontando

incroci regolati da segnaletica verticale e da  impianti  semaforici,

se presenti. 

  6.  Le  attivita'  di  cui  ai  commi  da  2  a  5  consistono   in

esercitazioni di  guida  individuali  su  un  veicolo  come  definito

dall'art. 2, comma 1, lettera g). Ciascuna  lezione  non  puo'  avere

durata superiore a due ore giornaliere. 

  7. In deroga al comma 6, le attivita' di simulazione di  situazioni

di emergenza, di cui al comma 2, lettera d), possono consistere anche

in lezioni collettive e dimostrative, erogate in favore di un  numero

di allievi non superiore a cinque: in tal caso la lezione  collettiva

ha la durata di trenta minuti. 

  8. Le lezioni del modulo A, di cui al comma 2,  sono  propedeutiche

all'erogazione delle lezioni di tutti  gli  altri  moduli.  Non  c'e'

propedeuticita'  per  l'erogazione  dei  moduli  B,   C   e   D.   Le

esercitazioni  alla  guida  di  cui  al  modulo  C  sono  subordinate

all'erogazione di almeno un'ora delle esercitazioni di cui al  modulo

B. 

  9. E'  possibile  svolgere  nell'ambito  di  una  medesima  lezione

giornaliera esercitazioni  afferenti  a  piu'  attivita'  tra  quelle

previste dai moduli B, C e D, di cui rispettivamente ai commi 3, 4  e

5, a condizione che la frazione  di  ciascun  modulo  sia  di  almeno

trenta minuti o multipli di trenta, fermo restando il limite  di  cui

al comma 6, ultimo periodo. Si applicano le disposizioni dell'art. 4,

comma 4. 

                               Art. 4 

 

             Certificazione delle esercitazioni di guida 

 

  1.  Al  fine  di  favorire  le  modalita'  di  certificazione   del

prescritto percorso formativo e' predisposta la  piattaforma  per  la

certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida. 

  2. Al termine dell'erogazione dei moduli A e  B,  conformemente  al

programma di cui all'art. 3, commi 2 e  3,  la  piattaforma  rilascia

apposita certificazione parziale.  Tale  certificazione  puo'  valere

come certificazione finale in caso di autorizzazione  ad  esercitarsi

alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono  di  effettuare

le esercitazioni di cui ai moduli  C  e  D.  Tale  certificazione  e'

acquisita nell'ANAG. 

  3. Fatti salvi i criteri di  propedeuticita'  di  cui  all'art.  3,

comma 8, del presente decreto e le disposizioni di cui al comma 2 del

presente articolo, al termine dell'erogazione dei moduli C e D, o  al

termine di uno solo dei due  moduli  in  caso  di  autorizzazione  ad

esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono  di

effettuare  le  esercitazioni  di  uno  dei  due  moduli   C   e   D,

conformemente al programma di cui all'art. 3, rispettivamente commi 4

e 5, la piattaforma rilascia la certificazione  finale  che  comprova

l'assolvimento  dell'intero  obbligo  formativo  e  che  consente  al

titolare della stessa di esercitarsi nelle condizioni di cui all'art.

122,  comma  2,  del  codice  della  strada,   nel   rispetto   delle

prescrizioni comportamentali di cui all'art. 5.  Tale  certificazione

e' acquisita nell'ANAG. 

  4. Nel caso di erogazione  delle  lezioni  giornaliere  secondo  le

modalita' di cui all'art. 3, comma 9, la piattaforma rilascia solo la

certificazione  di  cui  al  comma  3  o  del  comma  2,  al  termine

dell'erogazione delle ore di  esercitazione  di  guida  obbligatorie,

conformi al programma di cui all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5. 

  5. Le esercitazioni di guida  per  le  quali  e'  stato  emesso  un

certificato finale di cui ai commi 2, 3 e  4,  nel  caso  di  mancato

conseguimento del titolo al termine di validita'  dell'autorizzazione

ad esercitarsi  alla  guida,  sono  valide  per  diciotto  mesi,  che

decorrono dalla data  di  emissione  delle  medesime  certificazioni,

esclusivamente ai fini di una seconda istanza di conseguimento  della

patente di guida di categoria  B,  non  speciale,  a  condizione  che

l'aspirante candidato sia in possesso di un esame di  teoria  valido,

superato con esito positivo e non decaduto ai sensi  della  normativa

vigente. 

                               Art. 5 

 

Prescrizioni comportamentali durante le  esercitazioni  di  guida  in

  autostrade, su strade  extraurbane  ed  in  condizioni  di  visione

  notturna 

 

  1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice  della

strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla  guida  che

circola in autostrade con carreggiate a tre o piu'  corsie  e'  fatto

divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due  piu'  vicine

al bordo destro della carreggiata. E'  fatto,  altresi',  obbligo  di

rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117,  comma  2,  del

codice della strada. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui

al presente comma, si applica la sanzione dell'art.  176,  comma  21,

del codice della strada. 

  2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto del Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  11  novembre  2011,  n.  213,   le

disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  nelle  ipotesi  di

guida accompagnata di cui allo stesso decreto. 

  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122  del  codice  della

strada,  nel  caso  di  esercitazioni  in  autostrada  o  su   strade

extraurbane principali, ovvero in  condizioni  di  visione  notturna,

effettuate con veicolo diverso da  quello  di  un'autoscuola,  da  un

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non

puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che  non  sia

l'accompagnatore in funzione di istruttore. Nel  caso  di  violazione

delle disposizioni di cui al presente comma, si applica  la  sanzione

di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada. 

                               Art. 6 

 

                 Entrata in vigore ed applicazione, 

                  disposizioni transitorie e finali 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri

o minori entrate a carico della finanza pubblica. 

  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  dispiegano  la   loro

efficacia a decorrere dal giorno di entrata  in  vigore  del  decreto

dirigenziale di cui all'art. 1, comma 2. 

  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle

esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis,

del codice della strada, effettuate con autorizzazione ad esercitarsi

alla guida emessa successivamente all'entrata in vigore  del  decreto

di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al  comma  4,  secondo

periodo. 

  4. Alle esercitazioni di guida obbligatorie di  cui  all'art.  122,

comma 5-bis, del codice della strada esperite con  autorizzazione  ad

esercitarsi alla guida rilasciata prima  della  data  di  entrata  in

vigore  del  decreto  dirigenziale  di  cui  all'art.  1,  comma   3,

continuano ad applicarsi le disposizioni  del  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012. Le esercitazioni

di guida certificate conseguite ai sensi  del  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 nel caso  di  una

seconda  istanza  presentata  dopo  l'entrata   in   vigore   decreto

dirigenziale di cui all'art. 1, comma  3,  hanno  validita'  ai  fini

della nuova istanza per il conseguimento della patente  di  guida  di

categoria B, non speciale, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

all'art. 4, comma 5. 

  5. Sono abrogate le disposizioni del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 in contrasto con quelle

del presente decreto. 

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana. 

    Roma, 17 novembre 2025 

 

                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, n. 3727 

 

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