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Disegno di legge recante modiche alla disciplina dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida

Senato della Repubblica
S 795

Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida

DISEGNO DI LEGGE N. 795

d'iniziativa dei senatori COLTORTI, PERGREFFI, PATUANELLI, SANTILLO, DE FALCO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO e RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2018

Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida

Onorevoli Senatori. – La guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti è disciplinata dall'articolo 187 del codice della strada che, sin dal momento della sua introduzione, è apparsa subito di difficile interpretazione, con conseguenze fortemente negative per ciò che concerne la sua effettiva applicabilità.

La difficoltà insuperabile, che si ripercuote sull'accertamento e sulla conseguente contestazione del reato, risiede nella prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione della sostanza stupefacente e lo stato di alterazione che ne consegue. Quest'ultimo, infatti, deve essere «la conseguenza attuale della assunzione di stupefacente».

Sul piano operativo si rilevano difficoltà legate ad una serie di aspetti problematici che riguardano, oltre alla normativa di riferimento, anche la scelta delle matrici da individuare per lo screening, l'analisi dei materiali biologici prelevati sui conducenti controllati, nonché la lungaggine, da un lato, dell'effettuazione del test su strada e, dall'altro, delle analisi di conferma in laboratorio.

Ciononostante, non si può sottacere che gli strumenti attualmente a disposizione delle Forze dell'ordine non consentano di effettuare una rilevazione quantitativa e non siano predisposti ad un'analisi per soglie, come avviene, invece, per l'ebbrezza alcolica.

Si avverte, pertanto, l'esigenza preminente di valutare delle modifiche al dettato normativo con lo scopo di rendere più efficace l'azione di contrasto al fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso una soluzione che non si ponga in contrasto con i princìpi di tassatività e colpevolezza dell'ordinamento giuridico e che pertanto non faccia leva, eliminandolo, sul requisito dello stato di alterazione.

Una possibile alternativa è stata individuata nei requisiti psico-fisici per la guida, di cui all'articolo 115 del codice della strada. L'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, successivamente modificato, tra i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore, al punto F.1, prevede che «la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti».

La conservazione dei requisiti richiesti per la guida e per il possesso della patente, per i titolari può e deve essere provata solo in occasione della conferma di validità della patente. Tuttavia, tale operazione che, invero, avviene con cadenza molto lunga (cinque o dieci anni), spesso, non consente di evidenziare la presenza di motivi ostativi alla guida per il venir meno dei requisiti richiesti. In materia di uso di stupefacenti, in particolare, non essendo al momento effettuato alcun controllo tossicologico sui conducenti, salvo nei casi in cui sia documentato che il conducente guidava in stato di alterazione ai sensi dell'articolo 187 del codice, non è possibile effettuare alcuna verifica e, quindi, chi usa sostante stupefacenti continua impunemente a possedere la patente e guidare.

Solo in casi particolari, inoltre, vi è obbligo per i sanitari che accertano patologie ostative alla guida di segnalare la circostanza alla motorizzazione civile affinché sia disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada.

Per consentire la concreta applicazione delle disposizioni riguardanti il possesso dei requisiti per la guida occorre prevedere che, ricorrendo fondati sospetti, gli organi di polizia possano compiere accertamenti o richiedere l'esibizione di documenti dai quali possa evidenziarsi l'esistenza di una situazione di concreta inidoneità alla guida.

Tali accertamenti, finalizzati unicamente all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del codice della strada, ovviamente, potrebbero rappresentare motivo sufficiente per disporre, in ogni caso, la revisione della patente di guida, procedimento attraverso il quale sarebbe valutata in modo oggettivo la permanenza dei requisiti richiesti alla guida.

L'articolo 115 del codice della strada punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il conducente che si ponga alla guida o persista in essa, nonostante la consapevolezza delle proprie menomate condizioni che possono provocare stato di incoscienza o inidoneità alla guida per successivo malore.

Con la proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 115, si prevede di estendere espressamente tale condizione anche alla guida di veicoli con la consapevolezza di non avere più i requisiti richiesti per possedere la patente di guida che sono indicati dalle norme nazionali o europee. In tal modo, chi fa uso di stupefacenti potrebbe essere controllato e sottoposto alla revisione della patente di guida, anche se non guida in stato di alterazione psico-fisica.

Per gli accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono stati previsti esami di secondo livello, da effettuarsi sulla saliva presso laboratori fissi o mobili che siano accreditati. La caratteristica degli esami di secondo livello, a differenza di quelli di primo livello, risiede nella circostanza che sono esami diretti che, oltre a fornire la risposta sulla presenza di una sostanza, danno un risultato anche in merito alla quantità.

La matrice biologica salivare garantisce, poi, una finestra di positività molto ridotta, circoscritta, per le sostanze di uso più comune, ad un'ora. Tale circostanza consente di evitare situazioni in cui la sostanza è stata assunta in epoca molto distante rispetto alla data dell'accertamento. Infatti, anche se occorre provare la semplice assunzione della sostanza, un uso eccessivamente datato potrebbe far venire meno l'attualità, vanificando l'accertamento e la successiva sottoposizione alla procedura di revisione della patente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo o non possegga i requisiti per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida secondo le disposizioni di cui all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e secondo le disposizioni dell'Unione europea in materia, è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Qualora si tratti di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), o di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 625. Se il fatto è accertato in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, le sanzioni sono raddoppiate»;

b)  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, quando esista il fondato sospetto che il conducente non abbia più i prescritti requisiti psico-fisici necessari per la guida, gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale, possono chiedere l'esibizione di certificati o documenti utili a provare l'esistenza di una condizione ostativa alla guida, o al conseguimento o alla conservazione della patente di guida richiesta per il veicolo condotto, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea in materia. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere dimostrato attraverso gli accertamenti di secondo livello sulla saliva effettuati, nel rispetto dell'integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili, che forniscano risultati quantitativi atti a provarne la presenza nell'organismo. All'accertamento delle condizioni ostative alla guida sopraindicate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.

3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 186 e 187, in caso di rifiuto dell'accertamento o di fornire i documenti di cui al comma 3-bis del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 180. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128».

 

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