- Normativa
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Motoveicoli e ciclomotori
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 11 settembre 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 settembre 2026
Disposizioni per l'impiego su strada di dispositivi di sicurezza
stradale per i motociclisti (DSM). Modifica e sostituzione del
decreto 1° aprile 2019. (26A05446)
(GU n.243 del 19-10-2026)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»;
Visto l'art. 47 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante
«Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del 27 novembre 2024 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le norme armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il
regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del medesimo Consiglio dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di recepimento
della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213, di
attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva
2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture
stradali;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n. 223, recante le istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza ed in
particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 5 novembre 2001, n. 6792, recante le «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 21 giugno 2004, n. 2367, recante «Aggiornamento delle istruzioni
tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle
barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le
prove delle barriere di sicurezza stradale» di cui al relativo
allegato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 28 giugno 2011, recante «Disposizioni sull'uso e l'installazione
dei dispositivi di ritenuta stradale»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 1° aprile 2019, prot. n. 121, recante la disciplina per
l'installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per
motociclisti continui su barriere di sicurezza stradale discontinue;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 5, del 2007, recante: «Barriere
di sicurezza stradali - Requisiti di prodotto e valutazione di
conformita' per i sistemi di trattenimento dei veicoli»;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del 2010, recante: «Sistemi di
ritenuta stradali - Terminologia e criteri generali per i metodi di
prova»;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, del 2010, recante: «Sistemi di
ritenuta stradali - Classi di prestazione, criteri di accettazione
delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza
inclusi i parapetti veicolari»;
Vista la norma UNI EN 16303 del 2020 recante: «Sistemi di ritenuta
stradali - Processo di validazione e verifica per l'impiego di prove
virtuali nelle prove d'urto sul sistema di ritenuta stradale»;
Vista la specifica tecnica UNI CEN/TS 17342 del 2019 recante:
«Sistemi di ritenuta stradali, per motociclisti in grado di ridurre
la severita' dell'urto del motociclista in caso di collisione con le
barriere di sicurezza» che ha sostituito la previgente specifica
tecnica UNI CEN/TS 1317-8 del 2012;
Considerato che e' necessario disciplinare l'impiego su strada di
dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti con disposizioni
aggiornate alla specifica tecnica vigente UNI CEN/TS 17342: 2019;
Ritenuto necessario individuare le zone stradali da proteggere,
nonche' definire i criteri per l'installazione su strada dei
dispositivi in argomento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 81
del 23 dicembre 2024;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate nel predetto
parere;
Vista la nota prot. n. 13102 del 20 maggio 2026 con la quale e'
stato inviato, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 7 della legge n.
317/1986, al Ministero delle imprese e del made in Italy lo schema
del presente decreto ai fini della notifica alla Commissione europea
in base alla direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la nota prot. n. 20043 del 25 maggio 2026, con la quale il
Ministero delle imprese e del made in Italy ha provveduto alla
predetta notifica;
Vista la nota n. 2026/0261/IT con la quale la Commissione europea
ha comunicato di aver ricevuto lo schema di decreto de quo in data 25
maggio 2026 ed il termine di conclusione della procedura di cui
all'art. 6, par. 1 della direttiva (UE) 2015/1535 per il 26 agosto
2026;
Considerato, che entro il predetto termine non e' pervenuto alcun
contributo in merito al decreto di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle barriere
di nuova realizzazione o gia' installate lungo le strade
caratterizzate da una velocita' di progetto maggiore o uguale a 70
km/h, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.
2. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la
velocita' di progetto della strada deve essere calcolata per
assimilazione sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale
5 novembre 2001, n. 6792, per la medesima classe funzionale e
andamento planimetrico della tratta.
3. Le presenti disposizioni regolamentano l'impiego di dispositivi
di sicurezza per motociclisti, di seguito indicati con l'acronimo di
DSM, su barriere di sicurezza stradale allo scopo di mitigare la
severita' dell'impatto dei motociclisti in caso di urto contro una
barriera di sicurezza stradale a seguito di caduta del motociclista o
del passeggero con scivolamento sulla piattaforma stradale.
4. I DSM devono essere di tipo continuo e posizionati lungo una
barriera di sicurezza stradale allo scopo di ritenere e reindirizzare
un motociclista che la urta, prevenendo un urto contro gli elementi
pericolosi della barriera quali pali, ancoraggi, connessioni o
ostacoli situati dietro di essa, al fine di ridurre il rischio
associato al contatto diretto con tali elementi.
Art. 2
Caratteristiche dei dispositivi di sicurezza stradale per
motociclisti (DSM)
1. I DSM sono prodotti da costruzione destinati a essere montati
sulle barriere di sicurezza stradale, ad esempio, costituite da pali
ed elementi longitudinali che presentano una superficie discontinua
dal piano stradale fino all'altezza massima dell'elemento
longitudinale di contenimento principale, al fine di ottenere una
superficie di impatto priva di discontinuita' in caso di urto da
parte del motociclista.
2. I DSM devono soddisfare i requisiti previsti dalla specifica
tecnica UNI CEN/TS 17342 ed essere sottoposti alle prove prescritte
per verificarne le caratteristiche prestazionali presso laboratori
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025. La verifica della
conformita' del DSM e' effettuata dal fabbricante sulla base dei
risultati delle prove effettuate.
3. I DSM sottoposti con esito favorevole alle prove di urto devono
essere corredati di dichiarazione del fabbricante contenente la
valutazione della prestazione ed il controllo di produzione in
fabbrica (FPC).
Art. 3
Applicazione dei dispositivi DSM sulle barriere di sicurezza stradale
marcate CE
1. Le barriere di sicurezza stradali gia' marcate CE sono idonee a
mitigare la severita' dell'impatto dei motociclisti se, oltre a
soddisfare le prestazioni dichiarate, sono dotate di DSM di tipo
continuo conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 delle presenti
linee guida e di indirizzo.
2. Nel caso in cui il DSM non si configuri quale elemento
aggiuntivo ma e' parte integrante della barriera di sicurezza
stradale marcata CE, il sistema complessivo e' definito sistema di
protezione del motociclista di tipo integrato ed e' soggetto alla
marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1317-5.
3. Il DSM, se e' un elemento aggiuntivo alla barriera di sicurezza
stradale marcata CE determina in linea generale una modifica del
prodotto. La barriera di sicurezza stradale cosi' modificata deve
essere valutata dall'organismo notificato ai sensi della norma UNI EN
1317-5 per la conferma o l'aggiornamento delle prestazioni.
4. In conformita' con le prescrizioni stabilite nell'appendice A
della norma UNI EN 1317-5 nei casi di lieve modifica del prodotto
l'organismo notificato puo' eseguire le verifiche di cui al
precedente comma 3 in modalita' virtuale secondo quanto stabilito
dalla norma UNI EN 16303.
Art. 4
Progettazione delle sistemazioni, zone da proteggere e programmi di
intervento
1. Ai sensi dei decreti ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223, e 21
giugno 2004, n. 2367, la progettazione delle nuove sistemazioni dei
margini stradali con la previsione di DSM o di un sistema di
protezione del motociclista di tipo integrato deve comprendere un
apposito allegato progettuale, redatto da un ingegnere iscritto
all'ordine, completo di una relazione motivata in ordine alle scelte
progettuali effettuate, con riferimento altresi', alla valutazione
del rischio correlato all'evento di urto da parte del motociclista e
del passeggero contro la barriera di sicurezza stradale.
2. Le barriere di sicurezza stradale gia' conformi alla norma UNI
CEN/TS 17342 o su cui e' applicato il DSM in conformita' alle
disposizioni di cui alle presenti linee guida e di indirizzo, devono
essere installate almeno in corrispondenza delle seguenti zone e
configurazioni stradali:
a) sul lato esterno delle curve caratterizzate da un raggio di
curvatura inferiore a 250 metri, su entrambe le carreggiate nel caso
di configurazione stradale con carreggiate separate;
b) nelle discese pericolose delle strade extraurbane e delle
strade urbane di scorrimento segnalate con il segnale di figura II 15
ai sensi dell'art. 89 del regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice della strada, su entrambi i margini della carreggiata;
c) in corrispondenza dei restringimenti pericolosi della
carreggiata segnalati con i segnali di pericolo di cui alle figure II
17, II 18 o II 19 ai sensi dell'art. 90 del regolamento di esecuzione
ed attuazione del codice della strada, su entrambi i margini delle
strade extraurbane e delle strade urbane di scorrimento;
d) nei tratti stradali in cui, nell'ultimo triennio, si sono
verificati uno o piu' incidenti con «fuoriuscita» o «urto contro
sicurvia» di motocicli o di ciclomotori nei quali si e' determinata
la morte o grave infortunio dei conducenti o dei passeggeri.
3. Il progettista dell'installazione dei dispositivi di ritenuta
stradale puo', in una relazione tecnica apposita, effettuare
valutazioni volte a verificare la possibilita' di non installare il
DSM, motivando in tal senso l'eventuale scelta, tenendo conto di
elementi quali: l'entita' e la composizione del traffico, le
condizioni di percorrenza, la velocita' operativa dei tronchi
stradali in esercizio, la geometria plano-altimetrica del tracciato,
le caratteristiche degli spazi marginali e di aderenza superficiale,
ed ogni altro elemento significativo per la valutazione delle
condizioni di sicurezza intrinseca dell'infrastruttura, nonche' la
possibilita' di ricorrere ad altri provvedimenti o azioni di
sicurezza attiva o di regolamentazione della circolazione stradale.
4. I programmi d'intervento sono definiti in base ai risultati
dell'analisi delle configurazioni di cui ai precedenti commi e sulla
base delle valutazioni dell'ente gestore o proprietario della strada.
5. L'installazione del DSM deve essere realizzata per tutta
l'estensione prevista dall'inizio del restringimento della
carreggiata, della curva o della discesa pericolosa e per un tratto
minimo non inferiore a 10 metri prima del restringimento pericoloso,
oltre l'estremita' sul lato esterno della curva e delle carreggiate e
oltre le estremita' della discesa pericolosa su entrambi i margini.
6. In deroga a quanto sopra, e' consentito non installare il DSM e
il sistema di protezione del motociclista di tipo integrato in alcune
prevedibili condizioni particolari ed eccezionali (ad esempio, in
caso di innevamento copioso e ricorrente), a condizione che l'ente
proprietario o gestore della strada verifichi, con apposita relazione
tecnica, che l'installazione di tali dispositivi e sistemi possa
pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale in funzione
delle esigenze di manutenzione della strada.
Art. 5
Installazione di DSM su barriere di sicurezza stradale in esercizio
1. Nei tratti stradali in cui e' gia' in esercizio una barriera di
sicurezza stradale laterale, per le zone e le configurazioni stradali
indicate al precedente art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) delle
presenti linee guida e di indirizzo, l'ente proprietario o gestore
della strada effettua una valutazione del rischio associato all'urto
del motociclista e del passeggero contro la barriera di sicurezza
stradale.
2. La valutazione dell'ente e' effettuata sulla base di un'analisi
tecnica di dettaglio completa di una relazione motivata redatta da un
ingegnere iscritto all'ordine, in ordine alle specifiche criticita'
riscontrate e alle eventuali scelte progettuali necessarie per
l'adeguamento tecnico dei margini stradali ai fini della mitigazione
del rischio di fuoriuscita dalla carreggiata e di urto del
motociclista o del passeggero contro la barriera di sicurezza
stradale. Tale analisi tecnica e' eseguita in relazione
all'infrastruttura e alla circolazione stradale e agli altri elementi
che concorrono alla sicurezza gia' indicati all'art. 4, comma 3,
delle presenti linee guida.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto
in ordine alle caratteristiche dei DSM, in relazione alla
possibilita' di installare i DSM su barriere gia' in esercizio, e'
previsto quanto segue:
a) per le barriere di sicurezza stradale in esercizio marcate CE
ovvero rispondenti ai requisiti di cui alla norma UNI EN 1317-2, e'
necessario che il sistema costituito dalla barriera di sicurezza
stradale e dal DSM sia certificato CE quale sistema di protezione del
motociclista di tipo integrato ai sensi dell'art. 3, comma 2, ovvero
la barriera sottoposta a modifica di prodotto sia certificata CE ai
sensi dell'art. 3, comma 3;
b) sulle barriere di sicurezza stradale poste in esercizio prima
dell'entrata in vigore della norma UNI EN 1317-5 e del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 giugno 2011 e
rispondenti al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio
1992, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
possibile installare i dispositivi di sicurezza per i motociclisti
(DSM) senza ulteriori verifiche, a condizione che siano tecnicamente
compatibili con i sistemi costituiti dalla barriera di sicurezza
stradale e dal DSM, cioe' che abbiano superato rispettivamente le
prove previste dalle norme UNI EN 1317-2 e UNI CEN/TS 17432, e che
siano soddisfatti i seguenti tre requisiti:
i. gli elementi del collegamento del DSM alla barriera sono gli
stessi utilizzati nelle prove condotte sul DSM e posti alla stessa
distanza tra di loro; nel caso in cui tale condizione non e'
soddisfatta, deve essere eseguita la prova prevista al punto 6.9.4.
della specifica tecnica UNI CEN/TS 17342;
ii. la distanza da terra del bordo inferiore del DSM
nell'installazione non differisce da quella delle prove piu' di 2 cm
e comunque e' tale da assicurare il normale deflusso delle acque;
iii. la barriera in esercizio ha una deflessione dinamica non
superiore a quella della barriera di prova; nel caso in cui tale
condizione non e' soddisfatta, deve essere effettuata con esito
positivo la prova di contenimento prevista dalla norma UNI EN 1317-2
per la classe corrispondente;
c) il DSM puo' essere installato su un'altra barriera di
sicurezza stradale gia' in esercizio senza ulteriori verifiche a
condizione che il DSM e la barriera in esercizio siano tecnicamente
equivalenti ad un sistema, costituito da barriera e DSM, che ha
superato le prove previste dalle norme UNI EN 1317-2 e UNI CEN/TS
17342, e a condizione che la barriera gia' in esercizio e quella
sottoposta a prove d'urto insieme al DSM abbiano stesso interasse,
tipo di paletto, profondita' di infissione, altezza complessiva fuori
terra e altezza dal suolo della lama, nonche' uguali supporti e
materiali dei componenti principali (tipicamente paletti e lama).
4. I DSM conformi alla previgente specifica tecnica UNI CEN/TS
1317-8 e gia' in esercizio su barriere di sicurezza stradale o gia'
immessi sul mercato alla data di entrata in vigore del presente
decreto rispondono, ai fini del presente decreto, ai requisiti di
mitigazione del rischio di urto del motociclista e del passeggero
contro la barriera di sicurezza stradale.
Art. 6
Conformita' dell'installazione
1. I DSM devono essere dotati di apposito manuale per l'utilizzo e
l'installazione, che riporti i contenuti minimi previsti
dall'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 28 giugno 2011 per i dispositivi di ritenuta stradale
per quanto applicabile al DSM.
2. Per lavori che prevedono l'installazione di DSM il produttore
deve inoltre rilasciare la certificazione relativa al corretto
montaggio ed installazione del DSM, in attuazione dell'art. 18, comma
22 dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Al termine della posa in opera di un DSM deve essere redatto il
certificato di corretta posa, in analogia a quanto previsto dall'art.
5 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 21 giugno 2004, n. 2367.
Art. 7
Entrata in vigore
1. I lavori relativi all'installazione di DSM con procedura di
affidamento in corso e quelli per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia stato approvato un progetto di
fattibilita' tecnico-economica ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, seguono le disposizioni dettate dal previgente
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1°
aprile 2019, prot. n. 121.
2. Il presente decreto abroga le disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° aprile 2019,
prot. n. 121.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed al fine di consentire la diffusione di DSM
compatibili con le diverse tipologie di barriere di sicurezza
stradale sul mercato, entra in vigore centottanta giorni dopo la data
di pubblicazione.
Roma, 11 settembre 2026
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3361