• Normativa
  • Urbanistica, territorio e infrastrutture, Motoveicoli e ciclomotori
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 11 settembre 2026

Disposizioni per l'impiego su strada di dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti (DSM). Modifica e sostituzione del decreto 1° aprile 2019

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 settembre 2026 

Disposizioni per l'impiego su  strada  di  dispositivi  di  sicurezza
stradale per  i  motociclisti  (DSM).  Modifica  e  sostituzione  del
decreto 1° aprile 2019. (26A05446) 

(GU n.243 del 19-10-2026)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada»; 
  Visto l'art. 47  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  recante
«Disposizioni in materia di sicurezza stradale»; 
  Visto il regolamento  (UE)  2024/3110  del  27  novembre  2024  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa  le  norme  armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione  e  abroga  il
regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del medesimo Consiglio dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,  di  recepimento
della direttiva  2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
infrastrutture stradali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  novembre  2021,  n.  213,   di
attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la  direttiva
2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle   infrastrutture
stradali; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n.  223,  recante  le  istruzioni  tecniche  per  la   progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza ed in
particolare gli articoli 1 e 2; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5  novembre  2001,  n.  6792,  recante  le  «Norme  funzionali  e
geometriche per la costruzione delle strade»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 21 giugno 2004, n. 2367, recante «Aggiornamento delle  istruzioni
tecniche per  la  progettazione,  l'omologazione  e  l'impiego  delle
barriere stradali di sicurezza e  le  prescrizioni  tecniche  per  le
prove delle barriere  di  sicurezza  stradale»  di  cui  al  relativo
allegato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 28 giugno 2011, recante «Disposizioni sull'uso e  l'installazione
dei dispositivi di ritenuta stradale»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del  1°  aprile  2019,  prot.  n.  121,  recante  la  disciplina  per
l'installazione   dei   dispositivi   stradali   di   sicurezza   per
motociclisti continui su barriere di sicurezza stradale discontinue; 
  Vista la norma UNI EN 1317, parte 5, del 2007,  recante:  «Barriere
di sicurezza stradali  -  Requisiti  di  prodotto  e  valutazione  di
conformita' per i sistemi di trattenimento dei veicoli»; 
  Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del 2010, recante: «Sistemi di
ritenuta stradali - Terminologia e criteri generali per i  metodi  di
prova»; 
  Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, del 2010, recante: «Sistemi di
ritenuta stradali - Classi di prestazione,  criteri  di  accettazione
delle prove d'urto e metodi di prova per  le  barriere  di  sicurezza
inclusi i parapetti veicolari»; 
  Vista la norma UNI EN 16303 del 2020 recante: «Sistemi di  ritenuta
stradali - Processo di validazione e verifica per l'impiego di  prove
virtuali nelle prove d'urto sul sistema di ritenuta stradale»; 
  Vista la specifica tecnica  UNI  CEN/TS  17342  del  2019  recante:
«Sistemi di ritenuta stradali, per motociclisti in grado  di  ridurre
la severita' dell'urto del motociclista in caso di collisione con  le
barriere di sicurezza» che  ha  sostituito  la  previgente  specifica
tecnica UNI CEN/TS 1317-8 del 2012; 
  Considerato che e' necessario disciplinare l'impiego su  strada  di
dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti con disposizioni
aggiornate alla specifica tecnica vigente UNI CEN/TS 17342: 2019; 
  Ritenuto necessario individuare le  zone  stradali  da  proteggere,
nonche'  definire  i  criteri  per  l'installazione  su  strada   dei
dispositivi in argomento; 
  Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  n.  81
del 23 dicembre 2024; 
  Ritenuto di  accogliere  le  osservazioni  formulate  nel  predetto
parere; 
  Vista la nota prot. n. 13102 del 20 maggio 2026  con  la  quale  e'
stato inviato, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 7 della  legge  n.
317/1986, al Ministero delle imprese e del made in  Italy  lo  schema
del presente decreto ai fini della notifica alla Commissione  europea
in base alla direttiva (UE) 2015/1535; 
  Vista la nota prot. n. 20043 del 25 maggio 2026, con  la  quale  il
Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  ha  provveduto  alla
predetta notifica; 
  Vista la nota n. 2026/0261/IT con la quale la  Commissione  europea
ha comunicato di aver ricevuto lo schema di decreto de quo in data 25
maggio 2026 ed il termine  di  conclusione  della  procedura  di  cui
all'art. 6, par. 1 della direttiva (UE) 2015/1535 per  il  26  agosto
2026; 
  Considerato, che entro il predetto termine non e'  pervenuto  alcun
contributo in merito al decreto di cui trattasi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  barriere
di  nuova  realizzazione  o   gia'   installate   lungo   le   strade
caratterizzate da una velocita' di progetto maggiore o  uguale  a  70
km/h, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223. 
  2. Nel caso di interventi da realizzare  su  strade  esistenti,  la
velocita'  di  progetto  della  strada  deve  essere  calcolata   per
assimilazione sulla base di quanto previsto dal decreto  ministeriale
5 novembre 2001,  n.  6792,  per  la  medesima  classe  funzionale  e
andamento planimetrico della tratta. 
  3. Le presenti disposizioni regolamentano l'impiego di  dispositivi
di sicurezza per motociclisti, di seguito indicati con l'acronimo  di
DSM, su barriere di sicurezza stradale  allo  scopo  di  mitigare  la
severita' dell'impatto dei motociclisti in caso di  urto  contro  una
barriera di sicurezza stradale a seguito di caduta del motociclista o
del passeggero con scivolamento sulla piattaforma stradale. 
  4. I DSM devono essere di tipo continuo  e  posizionati  lungo  una
barriera di sicurezza stradale allo scopo di ritenere e reindirizzare
un motociclista che la urta, prevenendo un urto contro  gli  elementi
pericolosi  della  barriera  quali  pali,  ancoraggi,  connessioni  o
ostacoli situati dietro di  essa,  al  fine  di  ridurre  il  rischio
associato al contatto diretto con tali elementi. 

                               Art. 2 
 
Caratteristiche   dei   dispositivi   di   sicurezza   stradale   per
                         motociclisti (DSM) 
 
  1. I DSM sono prodotti da costruzione destinati  a  essere  montati
sulle barriere di sicurezza stradale, ad esempio, costituite da  pali
ed elementi longitudinali che presentano una  superficie  discontinua
dal   piano   stradale   fino   all'altezza   massima   dell'elemento
longitudinale di contenimento principale, al  fine  di  ottenere  una
superficie di impatto priva di discontinuita'  in  caso  di  urto  da
parte del motociclista. 
  2. I DSM devono soddisfare i  requisiti  previsti  dalla  specifica
tecnica UNI CEN/TS 17342 ed essere sottoposti alle  prove  prescritte
per verificarne le caratteristiche  prestazionali  presso  laboratori
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025. La verifica  della
conformita' del DSM e' effettuata  dal  fabbricante  sulla  base  dei
risultati delle prove effettuate. 
  3. I DSM sottoposti con esito favorevole alle prove di urto  devono
essere corredati  di  dichiarazione  del  fabbricante  contenente  la
valutazione della  prestazione  ed  il  controllo  di  produzione  in
fabbrica (FPC). 

                               Art. 3 
 
Applicazione dei dispositivi DSM sulle barriere di sicurezza stradale
                             marcate CE 
 
  1. Le barriere di sicurezza stradali gia' marcate CE sono idonee  a
mitigare la severita'  dell'impatto  dei  motociclisti  se,  oltre  a
soddisfare le prestazioni dichiarate, sono  dotate  di  DSM  di  tipo
continuo conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 delle  presenti
linee guida e di indirizzo. 
  2. Nel  caso  in  cui  il  DSM  non  si  configuri  quale  elemento
aggiuntivo  ma  e'  parte  integrante  della  barriera  di  sicurezza
stradale marcata CE, il sistema complessivo e'  definito  sistema  di
protezione del motociclista di tipo integrato  ed  e'  soggetto  alla
marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1317-5. 
  3. Il DSM, se e' un elemento aggiuntivo alla barriera di  sicurezza
stradale marcata CE determina in  linea  generale  una  modifica  del
prodotto. La barriera di sicurezza  stradale  cosi'  modificata  deve
essere valutata dall'organismo notificato ai sensi della norma UNI EN
1317-5 per la conferma o l'aggiornamento delle prestazioni. 
  4. In conformita' con le prescrizioni  stabilite  nell'appendice  A
della norma UNI EN 1317-5 nei casi di  lieve  modifica  del  prodotto
l'organismo  notificato  puo'  eseguire  le  verifiche  di   cui   al
precedente comma 3 in modalita'  virtuale  secondo  quanto  stabilito
dalla norma UNI EN 16303. 

                               Art. 4 
 
Progettazione delle sistemazioni, zone da proteggere e  programmi  di
                             intervento 
 
  1. Ai sensi dei decreti ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223, e 21
giugno 2004, n. 2367, la progettazione delle nuove  sistemazioni  dei
margini stradali con  la  previsione  di  DSM  o  di  un  sistema  di
protezione del motociclista di tipo  integrato  deve  comprendere  un
apposito allegato  progettuale,  redatto  da  un  ingegnere  iscritto
all'ordine, completo di una relazione motivata in ordine alle  scelte
progettuali effettuate, con riferimento  altresi',  alla  valutazione
del rischio correlato all'evento di urto da parte del motociclista  e
del passeggero contro la barriera di sicurezza stradale. 
  2. Le barriere di sicurezza stradale gia' conformi alla  norma  UNI
CEN/TS 17342 o su  cui  e'  applicato  il  DSM  in  conformita'  alle
disposizioni di cui alle presenti linee guida e di indirizzo,  devono
essere installate almeno in  corrispondenza  delle  seguenti  zone  e
configurazioni stradali: 
    a) sul lato esterno delle curve caratterizzate da  un  raggio  di
curvatura inferiore a 250 metri, su entrambe le carreggiate nel  caso
di configurazione stradale con carreggiate separate; 
    b) nelle discese pericolose  delle  strade  extraurbane  e  delle
strade urbane di scorrimento segnalate con il segnale di figura II 15
ai sensi dell'art. 89 del regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice della strada, su entrambi i margini della carreggiata; 
    c)  in  corrispondenza  dei   restringimenti   pericolosi   della
carreggiata segnalati con i segnali di pericolo di cui alle figure II
17, II 18 o II 19 ai sensi dell'art. 90 del regolamento di esecuzione
ed attuazione del codice della strada, su entrambi  i  margini  delle
strade extraurbane e delle strade urbane di scorrimento; 
    d) nei tratti stradali in  cui,  nell'ultimo  triennio,  si  sono
verificati uno o piu' incidenti  con  «fuoriuscita»  o  «urto  contro
sicurvia» di motocicli o di ciclomotori nei quali si  e'  determinata
la morte o grave infortunio dei conducenti o dei passeggeri. 
  3. Il progettista dell'installazione dei  dispositivi  di  ritenuta
stradale  puo',  in  una  relazione  tecnica   apposita,   effettuare
valutazioni volte a verificare la possibilita' di non  installare  il
DSM, motivando in tal senso  l'eventuale  scelta,  tenendo  conto  di
elementi  quali:  l'entita'  e  la  composizione  del  traffico,   le
condizioni  di  percorrenza,  la  velocita'  operativa  dei   tronchi
stradali in esercizio, la geometria plano-altimetrica del  tracciato,
le caratteristiche degli spazi marginali e di aderenza  superficiale,
ed  ogni  altro  elemento  significativo  per  la  valutazione  delle
condizioni di sicurezza intrinseca  dell'infrastruttura,  nonche'  la
possibilita'  di  ricorrere  ad  altri  provvedimenti  o  azioni   di
sicurezza attiva o di regolamentazione della circolazione stradale. 
  4. I programmi d'intervento sono  definiti  in  base  ai  risultati
dell'analisi delle configurazioni di cui ai precedenti commi e  sulla
base delle valutazioni dell'ente gestore o proprietario della strada. 
  5.  L'installazione  del  DSM  deve  essere  realizzata  per  tutta
l'estensione   prevista   dall'inizio   del   restringimento    della
carreggiata, della curva o della discesa pericolosa e per  un  tratto
minimo non inferiore a 10 metri prima del restringimento  pericoloso,
oltre l'estremita' sul lato esterno della curva e delle carreggiate e
oltre le estremita' della discesa pericolosa su entrambi i margini. 
  6. In deroga a quanto sopra, e' consentito non installare il DSM  e
il sistema di protezione del motociclista di tipo integrato in alcune
prevedibili condizioni particolari ed  eccezionali  (ad  esempio,  in
caso di innevamento copioso e ricorrente), a  condizione  che  l'ente
proprietario o gestore della strada verifichi, con apposita relazione
tecnica, che l'installazione di  tali  dispositivi  e  sistemi  possa
pregiudicare la sicurezza della  circolazione  stradale  in  funzione
delle esigenze di manutenzione della strada. 

                               Art. 5 
 
 Installazione di DSM su barriere di sicurezza stradale in esercizio 
 
  1. Nei tratti stradali in cui e' gia' in esercizio una barriera  di
sicurezza stradale laterale, per le zone e le configurazioni stradali
indicate al precedente art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) delle
presenti linee guida e di indirizzo, l'ente  proprietario  o  gestore
della strada effettua una valutazione del rischio associato  all'urto
del motociclista e del passeggero contro  la  barriera  di  sicurezza
stradale. 
  2. La valutazione dell'ente e' effettuata sulla base di  un'analisi
tecnica di dettaglio completa di una relazione motivata redatta da un
ingegnere iscritto all'ordine, in ordine alle  specifiche  criticita'
riscontrate  e  alle  eventuali  scelte  progettuali  necessarie  per
l'adeguamento tecnico dei margini stradali ai fini della  mitigazione
del  rischio  di  fuoriuscita  dalla  carreggiata  e  di   urto   del
motociclista  o  del  passeggero  contro  la  barriera  di  sicurezza
stradale.   Tale   analisi   tecnica   e'   eseguita   in   relazione
all'infrastruttura e alla circolazione stradale e agli altri elementi
che concorrono alla sicurezza gia'  indicati  all'art.  4,  comma  3,
delle presenti linee guida. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente  decreto
in  ordine  alle  caratteristiche  dei   DSM,   in   relazione   alla
possibilita' di installare i DSM su barriere gia'  in  esercizio,  e'
previsto quanto segue: 
    a) per le barriere di sicurezza stradale in esercizio marcate  CE
ovvero rispondenti ai requisiti di cui alla norma UNI EN  1317-2,  e'
necessario che il sistema  costituito  dalla  barriera  di  sicurezza
stradale e dal DSM sia certificato CE quale sistema di protezione del
motociclista di tipo integrato ai sensi dell'art. 3, comma 2,  ovvero
la barriera sottoposta a modifica di prodotto sia certificata  CE  ai
sensi dell'art. 3, comma 3; 
    b) sulle barriere di sicurezza stradale poste in esercizio  prima
dell'entrata in vigore della norma UNI EN 1317-5 e  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28  giugno  2011  e
rispondenti al decreto del Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio
1992,  n.  223,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'
possibile installare i dispositivi di sicurezza  per  i  motociclisti
(DSM) senza ulteriori verifiche, a condizione che siano  tecnicamente
compatibili con i sistemi  costituiti  dalla  barriera  di  sicurezza
stradale e dal DSM, cioe' che  abbiano  superato  rispettivamente  le
prove previste dalle norme UNI EN 1317-2 e UNI CEN/TS  17432,  e  che
siano soddisfatti i seguenti tre requisiti: 
      i. gli elementi del collegamento del DSM alla barriera sono gli
stessi utilizzati nelle prove condotte sul DSM e  posti  alla  stessa
distanza tra di  loro;  nel  caso  in  cui  tale  condizione  non  e'
soddisfatta, deve essere eseguita la prova prevista al  punto  6.9.4.
della specifica tecnica UNI CEN/TS 17342; 
      ii.  la  distanza  da  terra  del  bordo  inferiore   del   DSM
nell'installazione non differisce da quella delle prove piu' di 2  cm
e comunque e' tale da assicurare il normale deflusso delle acque; 
      iii. la barriera in esercizio ha una deflessione  dinamica  non
superiore a quella della barriera di prova;  nel  caso  in  cui  tale
condizione non e'  soddisfatta,  deve  essere  effettuata  con  esito
positivo la prova di contenimento prevista dalla norma UNI EN  1317-2
per la classe corrispondente; 
    c)  il  DSM  puo'  essere  installato  su  un'altra  barriera  di
sicurezza stradale gia' in  esercizio  senza  ulteriori  verifiche  a
condizione che il DSM e la barriera in esercizio  siano  tecnicamente
equivalenti ad un sistema, costituito  da  barriera  e  DSM,  che  ha
superato le prove previste dalle norme UNI EN  1317-2  e  UNI  CEN/TS
17342, e a condizione che la barriera  gia'  in  esercizio  e  quella
sottoposta a prove d'urto insieme al DSM  abbiano  stesso  interasse,
tipo di paletto, profondita' di infissione, altezza complessiva fuori
terra e altezza dal suolo  della  lama,  nonche'  uguali  supporti  e
materiali dei componenti principali (tipicamente paletti e lama). 
  4. I DSM conformi alla  previgente  specifica  tecnica  UNI  CEN/TS
1317-8 e gia' in esercizio su barriere di sicurezza stradale  o  gia'
immessi sul mercato alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto rispondono, ai fini del presente  decreto,  ai  requisiti  di
mitigazione del rischio di urto del  motociclista  e  del  passeggero
contro la barriera di sicurezza stradale. 

                               Art. 6 
 
                   Conformita' dell'installazione 
 
  1. I DSM devono essere dotati di apposito manuale per l'utilizzo  e
l'installazione,   che   riporti   i   contenuti   minimi    previsti
dall'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti del 28 giugno 2011 per i dispositivi di  ritenuta  stradale
per quanto applicabile al DSM. 
  2. Per lavori che prevedono l'installazione di  DSM  il  produttore
deve  inoltre  rilasciare  la  certificazione  relativa  al  corretto
montaggio ed installazione del DSM, in attuazione dell'art. 18, comma
22 dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  3. Al termine della posa in opera di un DSM deve essere redatto  il
certificato di corretta posa, in analogia a quanto previsto dall'art.
5 dell'allegato al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 21 giugno 2004, n. 2367. 

                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. I lavori relativi all'installazione  di  DSM  con  procedura  di
affidamento in corso e quelli per i quali, alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  sia  stato  approvato  un  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica ai sensi del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, seguono le  disposizioni  dettate  dal  previgente
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  1°
aprile 2019, prot. n. 121. 
  2. Il presente decreto  abroga  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del  1°  aprile  2019,
prot. n. 121. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed al fine di consentire  la  diffusione  di  DSM
compatibili  con  le  diverse  tipologie  di  barriere  di  sicurezza
stradale sul mercato, entra in vigore centottanta giorni dopo la data
di pubblicazione. 
    Roma, 11 settembre 2026 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 3361