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Dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli

Senato della Repubblica
Atto n. S 1361

 


 DISEGNO DI LEGGE n 1361
d'iniziativa dei senatori BENCINI, SCIBONA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, SERRA, MARONESE e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli

Onorevoli Senatori. -- Il documento realizzato dal Ministero della salute in collaborazione con il Comitato collaborazione medica (Ccm) e l'associazione European Child Safe, dal titolo «Mai lasciare i bambini soli in macchina: è alto il rischio di morte per ipertermia (colpo di calore)», realizzato nel mese di giugno 2013, riferisce che negli Stati Uniti ogni anno, a causa dell'ipertermia, muoiono in media trentasei bambini, per essere stati lasciati in auto, per un totale di quattrocentosessantotto morti negli ultimi dodici anni. In Francia, la Commissione per la sicurezza dei consumatori ha rilevato che, tra il 2007 e il 2009, ci sono stati ventiquattro casi di ipertermia in bambini rimasti chiusi in macchina, di cui cinque mortali. Il 54 per cento dei genitori aveva lasciato intenzionalmente il bambino in auto, per svolgere qualche commissione; il 46 per cento aveva dimenticato il bambino in automobile, recandosi al lavoro o tornando a casa. Secondo quanto riferito dall'associazione Safe Kids, in Europa non esistono statistiche ufficiali, ma il fenomeno è comunque di rilievo.

I dolorosi episodi verificatisi negli anni hanno pian piano riacceso anche in Italia il dibattito sui possibili rimedi da adottare al fine di scongiurare le drammatiche conseguenze derivanti dall'abbandono di bambini in autovetture surriscaldate. In tale ambito, è stata lanciata una petizione online rivolta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché si adoperi per una modifica del codice della strada volta a garantire una maggiore sicurezza dei minori a bordo delle auto.

Della questione è stata informata anche la Commissione europea attraverso la presentazione, il 16 settembre 2013, di una interrogazione a risposta scritta da parte dell'europarlamentare Andrea Zanoni (ALDE). La Commissione ha indicato nella risposta del 12 novembre 2013 che «inizierà fra breve il riesame della legislazione sulla sicurezza, il "Regolamento sulla sicurezza generale" (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. In particolare, essa ottempererà agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 17 per quanto concerne il monitoraggio degli sviluppi tecnici in relazione alle nuove caratteristiche e tecnologie atte a garantire una maggiore sicurezza. Alla luce di quanto sopra, l'introduzione di dispositivi elettronici che ricordino ai conducenti la presenza di un bambino nell'automobile può essere contemplata alla stregua di una nuova tecnologia di sicurezza al fine di determinare se sia tecnicamente fattibile, affidabile ed efficace sul piano dei costi. Alla luce di questo riesame verrà presentata al Parlamento europeo una relazione con le pertinenti risultanze».

Anche il Consiglio regionale del Lazio ha deciso di intervenire sulla questione. In particolare, il 9 dicembre 2013, è stata approvata all'unanimità una mozione con cui si delibera di formulare al Parlamento un disegno di legge di iniziativa regionale che modificando l'articolo 172 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo di installare nelle auto seggiolini per bambini dotati di dispositivo di allarme anti abbandono.

Occorre inoltre rilevare che esistono già sul mercato dispositivi dotati di allarme acustico che potrebbero evitare il verificarsi di simili tristi vicende, ma non essendovi un obbligo in tal senso, viene meno l'interesse delle case produttrici di dotare i propri articoli di sistemi di sicurezza specifici.

Il presente disegno di legge si inserisce, dunque, nel quadro delineato in precedenza, intervenendo, all'articolo 1, comma 1, sull'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di prevedere l'obbligo per i veicoli destinati al trasporto di persone di essere muniti di un apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e di un connesso dispositivo acustico di allarme. La scelta di prevedere un sistema di rilevamento delle persone fisiche è finalizzato a garantire che, oltre ai bambini, anche le persone affette da gravi disabilità possano essere sottratte ai pericoli derivanti da eventuali disattenzioni. Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, l'obbligo si applica a partire dallo gennaio 2015. A decorrere dalla predetta data non possono più essere prodotti sul territorio italiano

L'articolo 3, al comma 1, interviene ancora sul codice della strada, segnatamente all'articolo 172, al fine di prevedere che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta che sia non solo adeguato al loro peso, ma anche dotato di un dispositivo di allarme acustico anti-abbandono. La modifica che si intende apportare è volta a garantire che dei dispositivi di sicurezza per i bambini possano essere prontamente installati sulle auto già in circolazione, in attesa che entri in vigore l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge.

L'articolo 4 prevede per le spese sostenute per l'acquisto dei seggiolini dotati di dispositivi acustici il riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento.

Per i motivi esposti si auspica un rapido e celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Sistemi di rilevamento delle persone fisiche nei veicoli)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. I veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del presente codice, devono essere muniti di un apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e di un connesso dispositivo acustico di allarme».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi previsti dal comma 2-quater dell'articolo 72 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di attivazione e funzionamento dei predetti dispositivi connesse all'accensione e allo spegnimento del veicolo nonché ai meccanismi di chiusura dello stesso.

Art. 2.

(Dispositivo di allarme acustico
anti-abbandono)

1. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei bambini ed in particolare di prevenire episodi di ipertermia causati dalla permanenza incustodita nei veicoli, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 172 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «adeguato al loro peso,» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme acustico anti-abbandono,».

2. L'obbligo di dotazione a bordo dei veicoli di cui all'articolo 172, comma 1, secondo periodo, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di sistemi di ritenuta per bambini dotati del dispositivo acustico di allarme di cui al comma 1, decorre dalla conclusione della procedura di omologazione secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive europee.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. A decorrere dalla medesima data non possono più circolare sul territorio nazionale veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sprovvisti dei dispositivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge prodotti in data successiva al 1º gennaio 2015.

Art. 4.

(Detrazioni fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto dei dispositivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

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