- Normativa
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Motoveicoli e ciclomotori
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 1 aprile 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2019
Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM).
(19A03151)
(GU n.114 del 17-5-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei
contratti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014,
n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio1992,
n. 223, recante «Istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
Visto il decreto 5 novembre 2001, concernente «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade»;
Visto il decreto 19 aprile 2006, concernente «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale»;
Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n.
233 concernente «Disposizioni sull'uso e l'installazione dei
dispositivi di ritenuta stradale»;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
Vista la comunicazione del CEN (Comitato Europeo di Normazione)
dell'11 gennaio 2012 con la quale si informa sulla approvazione da
parte dei componenti del CEN/TC226 della Specifica tecnica (Technical
Specification) «Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road
restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist
collisions with safety barriers», che determina le classi di
prestazioni, modalita' di prova e criteri di accettazione dei
dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti;
Vista la pubblicazione da parte del CEN della CEN/TS 1317-8:2012 in
data 18 aprile 2012;
Vista la pubblicazione della norma UNI CEN/TS 1317-8:2012 che
recepisce la CEN/TS 1317-8 in data 12 luglio 2012;
Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta
stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, della Direzione generale per le infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico;
Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso
favorevolmente sulla necessita' di predisporre un atto normativo
italiano che disciplini l'esecuzione delle prove d'urto secondo la
citata CEN/TS 1317-8 e l'installazione dei dispositivi di protezione
per i motociclisti, in ragione dell'elevato numero di motociclisti
presenti sulle strade italiane;
Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 che recepisce
la norma europea EN 1317-5:2007+A2:2012 e tiene conto dell'errata
corrige di agosto 2012 (AC:2012), riguardante «Barriere di sicurezza
stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di
conformita' per sistemi di trattenimento veicoli» adottata dal
Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea,
conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Vista la nota n. 7973 del 30 novembre 2018 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta notifica
alla Commissione europea in data 27 novembre 2018 n. 2018/0581/I del
progetto di norma;
Considerato che con nota n. 53740 del 6 marzo 2019 il Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato che nel periodo di tre mesi
dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017,
non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri della Unione
europea;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'installazione dei dispositivi
stradali di sicurezza per motociclisti (indicati da ora in poi con
acronimo DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue.
2. Nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, le barriere
continue sono quelle che presentano dal lato del traffico una
superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per
un'altezza di almeno 80 cm dal piano viabile. Tutte le altre sono da
intendersi discontinue.
3. La specifica tecnica UNI CEN/TS 1317-8 «Sistemi di ritenuta
stradali - Parte 8: Sistemi di ritenuta stradali per motociclisti in
grado di ridurre la severita' dell'urto del motociclista in caso di
collisione con le barriere di sicurezza» determina le classi di
prestazioni, le modalita' di prova ed i criteri di accettazione dei
DSM.
Art. 2
Requisiti per l'installazione dei DSM
1. I DSM di cui al precedente art. 1 comma 1 e testati con la norma
UNI CEN/TS 1317-8 devono seguire le istruzioni tecniche per l'uso e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, richiamate
dall'art. 2, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 28 giugno 2011,
nonche' le ulteriori istruzioni tecniche riportate nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le stazioni appaltanti devono richiedere DSM rispondenti alla
norma UNI CEN/TS 1317-8, acquisendo, ai fini della verifica di
rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da
laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti
e delle modalita' di esecuzione delle prove stesse.
3. I DSM vanno testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 da parte di
laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
4. I DSM dovranno essere dotati di apposito manuale per l'utilizzo
e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale con i
contenuti minimi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28
giugno 2011.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le presenti disposizioni non si applicano per le opere con
procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato
gia' approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per i casi di cui all'art. 3, comma 2 delle istruzioni tecniche
allegate, il presente decreto entra in vigore un anno dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, Reg. n. 1-877
Allegato A
ISTRUZIONI TECNICHE PER L'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI STRADALI DI
SICUREZZA PER MOTOCICLISTI (DSM)
Art. 1.
Oggetto delle istruzioni
1. Le presenti istruzioni tecniche disciplinano l'impiego dei DSM
continui testati secondo la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 1317-8,
montati su barriere di sicurezza stradale di tipo discontinuo munite
o meno di marcatura CE.
Art. 2.
Finalita' di dispositivi di ritenuta testati
con la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 1317-8
1. I dispositivi di cui al precedente art. 1 sono posti in opera
espressamente per proteggere il conducente e/o il passeggero, caduto
dal motociclo o ciclomotore, che, scivolando sul piano stradale, si
diriga verso la barriera di sicurezza, in ambito sia urbano che
extraurbano.
2. Tali dispositivi sono realizzati di modo da mitigare l'effetto
dell'urto sulla barriera della persona caduta, evitandone il contatto
diretto con pericolose discontinuita'.
Art. 3.
Individuazione delle zone da proteggere
1. I dispositivi, di cui al precedente art. 1, devono essere
montati sulle barriere discontinue installate o da installare lungo
il ciglio esterno della carreggiata su tutte le strade ad uso
pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di curva
circolare, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, della
singola carreggiata, caratterizzato da un raggio minore di 250 m per
i progetti che riguardano i casi previsti dall'art. 2 del decreto
ministeriale 18 febbraio 1992. Il progettista della installazione dei
dispositivi di ritenuta stradale potra' effettuare valutazioni atte a
verificare, con apposita relazione tecnica, la possibilita' di non
installare il DSM in considerazione di elementi quali l'entita' e la
composizione del traffico, le condizioni di percorrenza, la velocita'
di progetto (o la velocita' operativa, per i tronchi stradali gia' in
esercizio), la geometria plano-altimetrica del tracciato, la
composizione della sezione stradale e le dimensioni della
piattaforma, la conformazione e le caratteristiche degli spazi
marginali, le caratteristiche di aderenza superficiale (o la
possibilita' di ricorrere ad altri provvedimenti o azioni di
sicurezza attiva), la regolamentazione della circolazione, nonche'
tutti gli altri elementi significativi per la valutazione delle
condizioni di sicurezza "intrinseca" dell'infrastruttura.
2. I dispositivi, di cui al precedente art. 1, devono essere
installati, anche al di fuori delle predette casistiche, in
corrispondenza di punti singolari della strada quali curve circolari
aventi un raggio minore di 250 m ed intersezioni in corrispondenza
dei quali si siano verificati nel triennio cinque incidenti con morti
e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o
ciclomotori.
3. Nel caso in cui le zone da proteggere consistono in un tratto
di curva circolare, l'installazione dei dispositivi di cui al
precedente art. 1 deve interessare il ciglio esterno della
carreggiata e deve estendersi, oltre le due estremita' della curva
circolare, per un tratto minimo pari ad R/10, comunque non inferiore
a 10 m.
4. Al fine della individuazione dell'area entro la quale valutare
la casistica dei citati cinque incidenti di cui al comma 2 del
presente articolo si devono considerare:
a) Per la curva circolare, gli incidenti ricadenti nel tratto
di strada compreso tra le sezioni in corrispondenza dei punti di
inizio e fine di installazione dei DSM di cui al precedente comma 3;
b) Per l'intersezione, gli incidenti che, rilevati sulla scheda
ISTAT di rilevamento degli incidenti stradali, risultino avvenuti in
corrispondenza di una intersezione. In alternativa ai fini
dell'individuazione degli elementi stradali componenti l'intersezione
e quindi la rispettiva area potranno essere utilizzate le definizioni
di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2006.
5. L'installazione dei DSM nelle circostanze di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo potra' essere derogata nel caso in cui l'ente
proprietario della strada o altro ente da quest'ultimo delegato o
l'ente concessionario della strada verifichi, con specifica relazione
tecnica, che la suddetta installazione pregiudichi i compiti di cui
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Nel caso di cui al precedente comma 2 del presente articolo
sussistano vincoli finanziari che non consentano l'installazione dei
DSM, l'adempimento di cui al comma 2 potra' essere raggiunto mediante
un miglioramento progressivo della sicurezza da pianificare secondo
un ordine di priorita' e da motivare con idonea analisi di sicurezza,
nell'ambito delle attivita' per la gestione della sicurezza di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.
Art. 4.
Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere marcate CE
1. L'applicazione di un DSM ad una barriera di sicurezza marcata
CE comporta in via generale una modifica del prodotto. La barriera
cosi' modificata deve quindi essere valutata dall'Organismo
notificato ai sensi della norma UNI EN 1317-5, in relazione alla
marcatura CE.
Art. 5.
Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere gia' in
opera, rispondenti al DM 223/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e precedentemente alla entrata in vigore della norma
armonizzata UNI EN1317-5, non marcate CE
1. Un dispositivo di cui all'art. 1 testato su una barriera ove
il complesso cosi' realizzato abbia superato le prove previste dalla
norma UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN1317-2, puo' essere installato su una
altra barriera gia' posta in opera delle caratteristiche richiamate
nel titolo senza ulteriori verifiche purche':
a) gli elementi del collegamento del DSM alla barriera siano
gli stessi utilizzati nelle prove e posti alla stessa distanza tra di
loro;
b) nell'installazione la distanza da terra del bordo inferiore
del DSM non differisca da quella delle prove piu' di 2 cm, tale
comunque da mantenere il normale deflusso delle acque;
c) la barriera in opera abbia deflessione dinamica non
superiore a quella della barriera testata.
2. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione a), ai fini
dell'installazione del DSM, deve essere eseguita la prova prevista
dalla specifica tecnica UNI-TS 1317-8 definita al punto 6.9.4.
3. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione b), il DSM
non puo' essere installato.
4. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione c), ai fini
dell'installazione del DSM, dovra' essere eseguita la prova di
contenimento prevista dalla norma UNI EN 1317-2 per la classe
corrispondente.
Art. 6.
Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere gia' in
opera, non rispondenti al D.M. 223/92 e successive modificazioni ed
integrazioni
1. Un dispositivo di cui all'art. 1 testato su una barriera ove
il complesso cosi' realizzato abbia superato le prove previste dalla
norma UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN1317-2, puo' essere installato su
un'altra barriera gia' posta in opera delle caratteristiche
richiamate nel titolo senza ulteriori verifiche purche' la barriera
gia' in opera e quella testata abbiano lo stesso interasse, tipo di
paletto, profondita' di infissione, altezza complessiva fuori terra
ed altezza dal suolo della lama, medesimo supporto, medesimo
materiale dei componenti principali (tipicamente paletti e lama).
2. In alternativa, il progettista della sistemazione dei
dispositivi di ritenuta, potra' anche provvedere con opportuni
calcoli di verifica a dimostrare l'analogia prestazionale del
complesso DSM + barriera gia' in opera con la barriera testata.
Art. 7.
Adempimenti per la posa in opera dei DSM
1. Analogamente a quanto previsto all'art. 5 delle Istruzioni
tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali di cui al decreto
ministeriale 21 giugno 2004, fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine della posa in
opera dei dispositivi, dovra' essere effettuata una verifica in
contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del
suo responsabile tecnico, e da parte del committente, nella persona
del direttore dei lavori anche in riferimento ai materiali
costituenti il dispositivo. Tale verifica dovra' risultare da un
certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.