• Normativa
  • Urbanistica, territorio e infrastrutture, Motoveicoli e ciclomotori
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 1 aprile 2019

Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2019

Dispositivi  stradali  di  sicurezza  per   i   motociclisti   (DSM).
(19A03151)

(GU n.114 del 17-5-2019)

 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  Codice  dei
contratti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2014,
n. 72 recante «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18  febbraio1992,
n.  223,  recante  «Istruzioni   tecniche   per   la   progettazione,
l'omologazione e l'impiego  delle  barriere  stradali  di  sicurezza»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
  Visto il decreto 5 novembre 2001, concernente «Norme  funzionali  e
geometriche per la costruzione delle strade»;
  Visto il decreto 19 aprile 2006, concernente  «Norme  funzionali  e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento  delle  istruzioni  tecniche  per  la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali  di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle  barriere  di
sicurezza stradale»;
  Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  28
giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre  2011,  n.
233  concernente  «Disposizioni  sull'uso   e   l'installazione   dei
dispositivi di ritenuta stradale»;
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti da costruzione;
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione  della
direttiva   2008/96/CE   sulla   gestione   della   sicurezza   delle
infrastrutture stradali;
  Vista la comunicazione del CEN  (Comitato  Europeo  di  Normazione)
dell'11 gennaio 2012 con la quale si informa  sulla  approvazione  da
parte dei componenti del CEN/TC226 della Specifica tecnica (Technical
Specification) «Road restraint systems  -  Part  8:  Motorcycle  road
restraint systems which reduce the impact  severity  of  motorcyclist
collisions  with  safety  barriers»,  che  determina  le  classi   di
prestazioni,  modalita'  di  prova  e  criteri  di  accettazione  dei
dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti;
  Vista la pubblicazione da parte del CEN della CEN/TS 1317-8:2012 in
data 18 aprile 2012;
  Vista la pubblicazione  della  norma  UNI  CEN/TS  1317-8:2012  che
recepisce la CEN/TS 1317-8 in data 12 luglio 2012;
  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e'  stato  costituito  apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle  linee  guida  generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi  di  ritenuta
stradale, composto da  rappresentanti  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici,  della  Direzione  generale  per  le  infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti  locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico;
  Considerato che il sopra citato gruppo di  lavoro  si  e'  espresso
favorevolmente sulla necessita'  di  predisporre  un  atto  normativo
italiano che disciplini l'esecuzione delle prove  d'urto  secondo  la
citata CEN/TS 1317-8 e l'installazione dei dispositivi di  protezione
per i motociclisti, in ragione dell'elevato  numero  di  motociclisti
presenti sulle strade italiane;
  Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 che recepisce
la norma europea EN 1317-5:2007+A2:2012  e  tiene  conto  dell'errata
corrige di agosto 2012 (AC:2012), riguardante «Barriere di  sicurezza
stradali  -  Parte  5:  requisiti  di  prodotto  e   valutazione   di
conformita'  per  sistemi  di  trattenimento  veicoli»  adottata  dal
Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea,
conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE;
  Vista la nota n.  7973  del  30  novembre  2018  con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta  notifica
alla Commissione europea in data 27 novembre 2018 n. 2018/0581/I  del
progetto di norma;
  Considerato che con nota n. 53740 del 6  marzo  2019  il  Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato che nel periodo  di  tre  mesi
dall'avvenuta notifica del progetto di norma  presso  la  Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017,
non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri della Unione
europea;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente decreto disciplina l'installazione  dei  dispositivi
stradali di sicurezza per motociclisti (indicati da ora  in  poi  con
acronimo DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue.
  2. Nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, le  barriere
continue sono  quelle  che  presentano  dal  lato  del  traffico  una
superficie continua  sia  in  senso  orizzontale  che  verticale  per
un'altezza di almeno 80 cm dal piano viabile. Tutte le altre sono  da
intendersi discontinue.
  3. La specifica tecnica UNI  CEN/TS  1317-8  «Sistemi  di  ritenuta
stradali - Parte 8: Sistemi di ritenuta stradali per motociclisti  in
grado di ridurre la severita' dell'urto del motociclista in  caso  di
collisione con le barriere  di  sicurezza»  determina  le  classi  di
prestazioni, le modalita' di prova ed i criteri di  accettazione  dei
DSM.

                               Art. 2
 
 
                Requisiti per l'installazione dei DSM
 
  1. I DSM di cui al precedente art. 1 comma 1 e testati con la norma
UNI CEN/TS 1317-8 devono seguire le istruzioni tecniche per  l'uso  e
l'installazione dei  dispositivi  di  ritenuta  stradale,  richiamate
dall'art. 2, commi 5 e 6 del decreto  ministeriale  28  giugno  2011,
nonche' le ulteriori istruzioni tecniche riportate  nell'allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Le stazioni appaltanti devono richiedere  DSM  rispondenti  alla
norma UNI CEN/TS  1317-8,  acquisendo,  ai  fini  della  verifica  di
rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da
laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti
e delle modalita' di esecuzione delle prove stesse.
  3. I DSM vanno testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 da  parte  di
laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
  4. I DSM dovranno essere dotati di apposito manuale per  l'utilizzo
e  l'installazione  dei  dispositivi  di  ritenuta  stradale  con   i
contenuti minimi di cui all'allegato 1 del  decreto  ministeriale  28
giugno 2011.

                               Art. 3
 
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le presenti disposizioni non  si  applicano  per  le  opere  con
procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato
gia' approvato il progetto definitivo alla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Per i casi di cui all'art. 3, comma 2 delle istruzioni  tecniche
allegate, il presente  decreto  entra  in  vigore  un  anno  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 1° aprile 2019
 
                                               Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, Reg. n. 1-877

                                                           Allegato A
 
 
ISTRUZIONI  TECNICHE  PER  L'IMPIEGO  DEI  DISPOSITIVI  STRADALI   DI
  SICUREZZA PER MOTOCICLISTI (DSM)
 
 
                               Art. 1.
 
 
                      Oggetto delle istruzioni
 
    1. Le presenti istruzioni tecniche disciplinano l'impiego dei DSM
continui testati secondo la  Specifica  Tecnica  UNI  CEN/TS  1317-8,
montati su barriere di sicurezza stradale di tipo discontinuo  munite
o meno di marcatura CE.
 

                               Art. 2.
 
 
            Finalita' di dispositivi di ritenuta testati
             con la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 1317-8
 
    1. I dispositivi di cui al precedente art. 1 sono posti in  opera
espressamente per proteggere il conducente e/o il passeggero,  caduto
dal motociclo o ciclomotore, che, scivolando sul piano  stradale,  si
diriga verso la barriera di  sicurezza,  in  ambito  sia  urbano  che
extraurbano.
    2. Tali dispositivi sono realizzati di modo da mitigare l'effetto
dell'urto sulla barriera della persona caduta, evitandone il contatto
diretto con pericolose discontinuita'.
 

                               Art. 3.
 
 
               Individuazione delle zone da proteggere
 
    1. I dispositivi, di cui al  precedente  art.  1,  devono  essere
montati sulle barriere discontinue installate o da  installare  lungo
il ciglio esterno  della  carreggiata  su  tutte  le  strade  ad  uso
pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di  curva
circolare, di cui al decreto  ministeriale  5  novembre  2001,  della
singola carreggiata, caratterizzato da un raggio minore di 250 m  per
i progetti che riguardano i casi previsti  dall'art.  2  del  decreto
ministeriale 18 febbraio 1992. Il progettista della installazione dei
dispositivi di ritenuta stradale potra' effettuare valutazioni atte a
verificare, con apposita relazione tecnica, la  possibilita'  di  non
installare il DSM in considerazione di elementi quali l'entita' e  la
composizione del traffico, le condizioni di percorrenza, la velocita'
di progetto (o la velocita' operativa, per i tronchi stradali gia' in
esercizio),  la  geometria  plano-altimetrica   del   tracciato,   la
composizione  della  sezione   stradale   e   le   dimensioni   della
piattaforma,  la  conformazione  e  le  caratteristiche  degli  spazi
marginali,  le  caratteristiche  di  aderenza  superficiale   (o   la
possibilita'  di  ricorrere  ad  altri  provvedimenti  o  azioni   di
sicurezza attiva), la regolamentazione  della  circolazione,  nonche'
tutti gli altri  elementi  significativi  per  la  valutazione  delle
condizioni di sicurezza "intrinseca" dell'infrastruttura.
    2. I dispositivi, di cui al  precedente  art.  1,  devono  essere
installati,  anche  al  di  fuori  delle  predette   casistiche,   in
corrispondenza di punti singolari della strada quali curve  circolari
aventi un raggio minore di 250 m ed  intersezioni  in  corrispondenza
dei quali si siano verificati nel triennio cinque incidenti con morti
e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento  di  motoveicoli  e/o
ciclomotori.
    3. Nel caso in cui le zone da proteggere consistono in un  tratto
di  curva  circolare,  l'installazione  dei  dispositivi  di  cui  al
precedente  art.  1  deve  interessare  il   ciglio   esterno   della
carreggiata e deve estendersi, oltre le due  estremita'  della  curva
circolare, per un tratto minimo pari ad R/10, comunque non  inferiore
a 10 m.
    4. Al fine della individuazione dell'area entro la quale valutare
la casistica dei citati cinque  incidenti  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo si devono considerare:
      a) Per la curva circolare, gli incidenti ricadenti  nel  tratto
di strada compreso tra le sezioni  in  corrispondenza  dei  punti  di
inizio e fine di installazione dei DSM di cui al precedente comma 3;
      b) Per l'intersezione, gli incidenti che, rilevati sulla scheda
ISTAT di rilevamento degli incidenti stradali, risultino avvenuti  in
corrispondenza  di  una  intersezione.   In   alternativa   ai   fini
dell'individuazione degli elementi stradali componenti l'intersezione
e quindi la rispettiva area potranno essere utilizzate le definizioni
di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2006.
    5. L'installazione dei DSM nelle circostanze di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo potra' essere derogata nel caso in cui l'ente
proprietario della strada o altro ente  da  quest'ultimo  delegato  o
l'ente concessionario della strada verifichi, con specifica relazione
tecnica, che la suddetta installazione pregiudichi i compiti  di  cui
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    6. Nel caso di cui al precedente comma 2  del  presente  articolo
sussistano vincoli finanziari che non consentano l'installazione  dei
DSM, l'adempimento di cui al comma 2 potra' essere raggiunto mediante
un miglioramento progressivo della sicurezza da  pianificare  secondo
un ordine di priorita' e da motivare con idonea analisi di sicurezza,
nell'ambito delle attivita' per la gestione della sicurezza di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.
 

                               Art. 4.
 
 
 Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere marcate CE
 
    1. L'applicazione di un DSM ad una barriera di sicurezza  marcata
CE comporta in via generale una modifica del  prodotto.  La  barriera
cosi'  modificata  deve   quindi   essere   valutata   dall'Organismo
notificato ai sensi della norma UNI  EN  1317-5,  in  relazione  alla
marcatura CE.
 

                               Art. 5.
 
 
Applicazione di dispositivi per  motociclisti  su  barriere  gia'  in
  opera, rispondenti al  DM  223/92  e  successive  modificazioni  ed
  integrazioni e precedentemente alla entrata in vigore  della  norma
  armonizzata UNI EN1317-5, non marcate CE
 
    1. Un dispositivo di cui all'art. 1 testato su una  barriera  ove
il complesso cosi' realizzato abbia superato le prove previste  dalla
norma UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN1317-2, puo' essere installato su una
altra barriera gia' posta in opera delle  caratteristiche  richiamate
nel titolo senza ulteriori verifiche purche':
      a) gli elementi del collegamento del DSM  alla  barriera  siano
gli stessi utilizzati nelle prove e posti alla stessa distanza tra di
loro;
      b) nell'installazione la distanza da terra del bordo  inferiore
del DSM non differisca da quella delle  prove  piu'  di  2  cm,  tale
comunque da mantenere il normale deflusso delle acque;
      c)  la  barriera  in  opera  abbia  deflessione  dinamica   non
superiore a quella della barriera testata.
    2. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione a), ai  fini
dell'installazione del DSM, deve essere eseguita  la  prova  prevista
dalla specifica tecnica UNI-TS 1317-8 definita al punto 6.9.4.
    3. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione b),  il  DSM
non puo' essere installato.
    4. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione c), ai  fini
dell'installazione del  DSM,  dovra'  essere  eseguita  la  prova  di
contenimento prevista  dalla  norma  UNI  EN  1317-2  per  la  classe
corrispondente.
 

                               Art. 6.
 
 
Applicazione di dispositivi per  motociclisti  su  barriere  gia'  in
  opera, non rispondenti al D.M. 223/92 e successive modificazioni ed
  integrazioni
 
    1. Un dispositivo di cui all'art. 1 testato su una  barriera  ove
il complesso cosi' realizzato abbia superato le prove previste  dalla
norma UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN1317-2,  puo'  essere  installato  su
un'altra  barriera  gia'  posta  in   opera   delle   caratteristiche
richiamate nel titolo senza ulteriori verifiche purche'  la  barriera
gia' in opera e quella testata abbiano lo stesso interasse,  tipo  di
paletto, profondita' di infissione, altezza complessiva  fuori  terra
ed  altezza  dal  suolo  della  lama,  medesimo  supporto,   medesimo
materiale dei componenti principali (tipicamente paletti e lama).
    2.  In  alternativa,  il  progettista  della   sistemazione   dei
dispositivi  di  ritenuta,  potra'  anche  provvedere  con  opportuni
calcoli  di  verifica  a  dimostrare  l'analogia  prestazionale   del
complesso DSM + barriera gia' in opera con la barriera testata.
 

                               Art. 7.
 
 
              Adempimenti per la posa in opera dei DSM
 
    1. Analogamente a quanto previsto  all'art.  5  delle  Istruzioni
tecniche  per  la  progettazione,  l'omologazione  e  l'impiego   dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali di cui al  decreto
ministeriale 21 giugno  2004,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine  della  posa  in
opera dei dispositivi,  dovra'  essere  effettuata  una  verifica  in
contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del
suo responsabile tecnico, e da parte del committente,  nella  persona
del  direttore  dei  lavori  anche  in   riferimento   ai   materiali
costituenti il dispositivo. Tale  verifica  dovra'  risultare  da  un
certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.