- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti, Omologazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 23 febbraio 2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 febbraio 2023
Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i
dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli
autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2». (23A01599)
(GU n.64 del 16-3-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito
denominato «Codice della strada», che prevede che con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui all'articolo sopra
richiamato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2011, recante norme concernenti i dispositivi supplementari
di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1,
O1 e O2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
185 del 10 agosto 2011;
Vista la norma di unificazione UNI EN 16662-1:2020 relativa ai
dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e
veicoli leggeri che ha sostituito la norma UNI 11313 alle cui
disposizioni fa riferimento il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011;
Considerata la necessita' di adeguare le prescrizioni del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011,
al progresso ed all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla
norma UNI EN 16662-1:2020;
Considerata l'opportunita' di prevedere un periodo transitorio per
consentire la vendita dei dispositivi supplementari di aderenza gia'
immessi sul mercato conformi al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di
norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 10 maggio 2011
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 maggio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 1, comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi
supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020».
b) l'art. 1, comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. La valutazione di conformita' alla norma di cui al comma 2
e' effettuata da un organismo di certificazione accreditato in base
al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed e'
attestata dalla apposizione della marcatura di conformita', da parte
del fabbricante».
c) all'art. 1 e' aggiunto il seguente comma 4:
«4. Il fabbricante deve garantire che i prodotti immessi sul
mercato siano conformi ai requisiti previsti mediante l'adozione di
un sistema di controllo della produzione secondo la norma UNI/TS
11899».
d) l'art. 2, comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente
fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno
Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente
fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed
utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di
attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di
affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore equivalente a
quello disposto dall'art. 1. La predetta equivalenza e' comprovata
dalla presenza di un marchio attestante la conformita' alla norma di
unificazione nazionale, di trasposizione della norma EN 16662-1:2020,
adottata dallo Stato di fabbricazione».
e) l'art. 2, comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I dispositivi supplementari di aderenza conformi alle norme
austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 soddisfano i requisiti
di cui ai commi precedenti».
f) l'art. 2, comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed
informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al
presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti applicando le procedure previste dal regolamento (UE)
n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo
2019».
g) l'art. 3 e' soppresso.
Art. 2
Norme transitorie
1. Sino al 31 dicembre 2024, in alternativa alle prescrizioni
introdotte dal presente decreto, possono continuare ad essere posti
in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio
2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 588
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