- Giurisprudenza
- Segnaletica
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
Dispositivo di rilevazione delle infrazioni semaforiche
Tribunale di Ivrea, sezione civile
Sentenza 18 gennaio 2022 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
La mancanza dell’ autorizzazione della Giunta comunale all’installazione del dispositivo di postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo è inidonea a determinare l’invalidità del verbale di accertamento delle violazioni dell’art. 146, comma 3 C.d.S. consistenti nel superamento della linea di arresto e nella prosecuzione della marcia nonostante la lanterna semaforica rossa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Cavarero ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa d’appello n. 2148/2021 R.G. promossa da:
(…),
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 330/2021 depositata in data 25.05.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: come da ricorso in appello
Per parte convenuta: come da memoria di costituzione in appello
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I. Il sig. (…) proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento n. 5313E/2020/V del 20.02.2020 notificato il 14.05.2020, n. 5442E/2020/V del 25.02.2020 notificato il 14.05.2020 e n. 5676E/2020/V del 08.03.2020 notificato il 20.05.2020, elevati per la violazione dell’art. 146, comma 3 C.d.S. in quanto il veicolo targato (…), di proprietà dell’opponente, superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa; infrazione commessa in San Mauro Torinese, intersezione Via Italia - Via Speranza, come da documentazione fotografica prodotta dall’apparecchiatura ReDvolution a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso (matricola 235190703), installata al predetto incrocio. Parte ricorrente domandava l’annullamento dei verbali impugnati e degli atti consequenziali.
Il Comune di San Mauro Torinese si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza delle avversarie allegazioni e domandando il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 330/2021 il Giudice di Pace di Ivrea respingeva il ricorso e condannava l’opponente al versamento in favore dell’ente convenuto delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 24.06.2021 il sig. (…) appellava la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata per mancata distinzione tra procedimento di approvazione ed omologazione del rilevatore automatico di infrazioni al C.d.S.;
2. nullità della sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure ritenuto erroneamente non necessaria una delibera di giunta comunale autorizzativa dell’installazione dello strumento di rilevazione automatica delle violazioni;
3. nullità della sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure ritenuto erroneamente legittima la procedura di nomina del difensore dell’ente resistente; domandava, pertanto, in subordine, la riforma della sentenza quantomeno con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
II. Il ricorso in appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre, in primo luogo, chiarire che il richiamo genericamente operato dal ricorrente a “tutti i punti di opposizione ai verbali prodotti in sede di ricorso introduttivo, che qui devono intendersi integralmente trascritti” è inammissibile per carenza di indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sono pertanto passibili di esame nel merito i soli tre motivi di appello indicati in premessa.
Giova altresì precisare che nella specie non costituisce oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente il superamento della linea d’arresto e la prosecuzione della marcia in presenza di semaforo con luce rossa, limitandosi l’appellante a contestare le modalità di accertamento della violazione.
Ai sensi dell’art. 146, comma 3 C.d.S. unica condizione per l’irrogazione della sanzione è la prosecuzione della marcia “nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa”, mentre, ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis C.d.S., la contestazione immediata non è necessaria in caso di “b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa”, oppure in caso di “g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”, con la precisazione che “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”.
La Suprema Corte ha, sul punto, recentemente precisato che l’efficacia probatoria delle apparecchiature di rilevazione automatica dell’infrazione “perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al
suo regolare funzionamento” (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2019, n. 31818), gravando sull’opponente che domanda l’annullamento della sanzione l’onere di provare la sussistenza dei predetti difetti nel caso concreto.
Nella specie manca una puntuale allegazione e prova della difformità tra quanto accaduto e quanto oggetto di rappresentazione tramite le rilevazioni effettuate dal dispositivo automatico, poste alla base dei verbali di accertamento impugnati.
Le uniche contestazioni formulate dal ricorrente attengono, come anticipato, al procedimento generale di controllo preventivo relativo al dispositivo installato (i.e. mera approvazione, assente l’omologazione) e al procedimento autorizzativo dell’installazione del dispositivo in ambito locale
(i.e. mancanza della deliberazione della Giunta comunale).
Con riguardo al primo profilo è sufficiente evidenziare che l’art. 201 cit. si riferisce alternativamente all’omologazione e all’approvazione, lasciando intendere l’equipollenza dei provvedimenti ai fini che ci occupano. La relativa decisione è demandata, ai sensi dell’art. 45, comma 6 C.d.S., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). Infine, l’art. 192 D.P.R. n. 495/1992 prevede un unico procedimento volto all’accertamento dei requisiti tecnici necessari per l’omologazione o approvazione, collegando la differenza terminologia al mero dato della previsione o meno nel Regolamento delle caratteristiche fondamentali del dispositivo in esame (il parametro di raffronto dell’accertamento).
Nella specie, parte ricorrente non allega puntualmente le ragioni tecniche (con riguardo all’apparecchiatura di rilevazione fotografica dell’infrazione semaforica; irrilevanti le considerazioni svolte con riguardo all’autovelox che, a differenza del primo, è strumento di misurazione che richiede taratura e verifiche tecniche complesse) in virtù delle quali risulterebbe necessario il provvedimento di omologazione, né precisa la differenza sotto il profilo contenutistico tra il provvedimento adottato e l’omologazione nel caso concreto. Peraltro, dalla determina di approvazione prot. n. 1384 del 7.3.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in atti (doc. 2), adottata nel rispetto della procedura di cui al combinato disposto degli
artt. 45 C.d.S. e 192 D.P.R. n. 495/1992, si evince l’effettuazione di controlli tecnici sul prototipo – prescrizioni puntuali sulle condizioni di utilizzo – e l’acquisizione dei necessari pareri. Nessuna violazione risulta pertanto accertata nella specie.
Con riferimento, invece, alla censura relativa alla mancanza di una autorizzazione della Giunta comunale all’installazione del dispositivo in esame (ammissibile, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, in quanto già formulata in primo grado – cfr. pag. 6 ricorso in
primo grado), risulta sufficiente evidenziare che trattasi di elemento estraneo alla fattispecie costitutiva dell’illecito, la cui mancanza è pertanto inidonea a determinare l’invalidità degli atti impugnati (cfr. sentenza del Tribunale di Torino n. 992/2020 del 20.02.2020, ove si evidenziano i
limiti del sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi presupposti, ammissibile – ai fini della disapplicazione – solo qualora l’atto presupposto integri la norma violata, da escludere nella specie).
Infine, pare condivisibile la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, avendo il difensore prodotto in atti valida procura alle liti e delibera n. 9/2021 del 27.01.2021 della Giunta Comunale di San Mauro Torinese (cfr.
docc. 20 e 25), a valere anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c. Ne consegue il diritto della parte, ovevittoriosa all’esito del giudizio, alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, valori inferiori ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate (non riproposti integralmente i motivi di opposizione formulati in primo grado) e dell’attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni iversa istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 429 e 437 c.p.c., così provvede:
- rigetta l’appello proposto da (…) e, per l’effetto, conferma la sentenza del
Giudice di Pace di Ivrea n. 330/2021, depositata in data 25.05.2021;
- condanna (…) al pagamento, in favore del COMUNE DI SAN MAURO
TORINESE, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 300,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che, per effetto dell’odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
- fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ivrea, in data 18.01.2022
Il Giudice
(dott.ssa Paola Cavarero)