- Atti preparatori
- Motoveicoli e ciclomotori, Velocipedi
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada
Direzione Studi e Ricerche ACI
Senato della Repubblica - Disegno di Legge n. 1425
Il 22 marzo 2007 è stato presentato al Senato un disegno di legge, di iniziativa dell’onorevole Cutrufo, contenente “Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e relative modifiche al Codice della Strada”. Il ddl nasce da un’esigenza di razionalizzare e modernizzare la normativa attualmente vigente per motocicli e ciclomotori, inadeguata ai mutamenti della mobilità attuale, soprattutto all’interno dei grandi centri urbani. I fattori di mutamento delle abitudini sociali, in tema di mobilità, sono annoverati nei seguenti punti
- aumento esponenziale del numero dei veicoli in circolazione inefficienza del trasporto pubblico
- rincaro persistente del costo del carburante
- innalzamento dei livelli delle polveri sottili, con conseguente blocco parziale della circolazione
- esigenza di uno sfruttamento più ottimale dei tempi
La risposta sociale alla persistenza di tali fattori di incidenza negativa è consistita nell’aumento delle immatricolazioni di motocicli e ciclomotori. Si è assistito ad un adeguamento spontaneo della mobilità, che ha fornito dal basso le soluzioni per una mobilità più celere e più snella. Il Legislatore, con il presente ddl propone una serie di interventi normativi per incentivare l’uso di motocicli e ciclomotori e per tutelare la relativa sicurezza nella circolazione stradale.
Le novità proposte sono schematizzabili nei seguenti punti:
- Istituzione del fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica – titolo i (art. 1-5)
E’ tramite il coinvolgimento diretto degli Enti locali (Regione, Provincia, Comune) che si intende incentivare l’uso dei motocicli e ciclomotori. A tal fine si sollecita attivamente la loro partecipazione, attraverso la presentazione di progetti per lo sviluppo della mobilità su due ruote, nel territorio di competenza, per la cui realizzazione è istituito, nell’ambito di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti, il “Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica”. Gli Enti locali che presenteranno i progetti, potranno avere fino al finanziamento del 60% del progetto stesso, o comunque una somma non superiore a € 1.000.000. La dotazione finanziaria del fondo sarà pari a € 30.000.000. I progetti dovranno prevedere interventi volti ad incentivare la sicurezza e l’educazione stradale e ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante; l’incentivazione della mobilità urbana al pari della promozione del turismo motociclistico e di eventi sportivi motociclistici. Il Ministero dei Trasporti predisporrà dei bandi per consentire la partecipazione ai progetti, mentre la valutazione dei stessi sarà demandata ad una Commissione di esperti, istituita con decreto del Ministro dei Trasporti.
- Modifiche alle disposizioni del codice della strada per la disciplina dei motocicli e dei ciclomotori – titolo II (art.6-13)
Il secondo titolo del ddl contiene una serie di interventi di modifica del Nuovo Codice della Strada, finalizzati alla eliminazione di regole contraddittorie o ridondanti, favorendo in tal modo la semplificazione della legiferazione in tema di circolazione stradale. Gli interventi di modifica sono destinati ad incidere sui seguenti articoli del cds:
- art. 213, comma 2-sexies, ne è proposta l’abrogazione. La presente disposizione prevede la confisca di ciclomotori e motocicli, quando siano stati usati per commettere reati. La stessa disposizione normativa non è prevista nel caso di altri veicoli come le automobili o furgoni o altro.
- art. 116, al primo comma, si aggiungono i comma 1-sexies e 1-secties. Si estende anche al patentino la disciplina sanzionatoria dei punti, prevista per la patente: attribuzione di un punteggio iniziale di 20 punti e consequenziali decurtazioni e recuperi secondo i criteri già previsti per la patente di guida.
- art. 126 bis abrogazione parziale. Per il CdS è considerato neopatentato chi abbia conseguito la patente da meno di tre anni a meno che non possieda un’altra patente almeno di categoria B. Il possessore di patente di categoria A non entra nel novero e quindi, in caso di infrazione, subisce il raddoppio dei punti decurtati. Con la presente disposizione abrogativa si intende equiparare la disciplina prevista per i possessori di patente B e i possessori di patente A.
- art. 56, modifica del comma 1. Si introduce la possibilità di traino di rimorchi per i motocicli, uniformandosi alle indicazioni del Parlamento e del Consiglio europeo.
- art. 142, introduzione del comma 13. Si prevede la riduzione delle sanzioni ad un terzo delle sanzioni applicate in caso di violazione delle norme sulla sosta.
- art. 176, modifica del comma 1, lett. c). Si legittima il transito dei motocicli sulla corsia di emergenza delle autostrade, superstrade e tangenziali ai fini del superamento di colonne di auto ferme.
- art. 175, modifica del comma 2, lett. a). Si prevede, anche per i motocicli di cilindrata superiore ai 100 cc, l’accesso alle autostrade, superstrade e tangenziali. Rimangono sempre esclusi i ciclomotori.
- art. 170, abrogazione del comma 2. Si consente il libero trasporto del passeggero sui ciclomotori.
- Modifiche alle disposizioni del codice della strada per la disciplina dei quadricicli – titolo III (art. 14- 18)
Si tratta di disposizioni volte a regolamentare la materia dei quadricicli (tuttora carente nonostante le previsioni contenute nelle Direttive europee) e di previsioni per l’esercizio di attività di noleggio con conducente e servizio di piazza, ossia taxi, effettuato con motocicli e ciclomotori. Le principali novità apportate al Codice della Strada riguardano i seguenti articoli:
- art 52, sostituzione integrale. Al fine di rendere più chiara e trasparente la normativa sui quadricicli, tuttora rinvenibile esclusivamente nei decreti del Ministero dei Trasporti, non essendocene traccia nel Codice della Strada, tranne alcune residuali disposizioni contenute nel Regolamento, si provvede alla riformulazione integrale dell’art. 52 introducendo la descrizione delle caratteristiche dei quadricicli leggeri (comma 3) e l’equiparazione espressa degli stessi ai ciclomotori.
- art. 158, introduzione del comma 2-bis. Si regolamenta la fermata e la sosta di questi veicoli nei parcheggi riservati ai motocicli e ciclomotori, qualora tutte le ruote si trovino all’interno dell’area delimitata dalla riga esterna di delimitazione dell’area di sosta.
- art. 85, sostituzione del comma 2 e modifica del comma 3. Si consente di esercitare il servizio di noleggio con conducente per trasporto persone anche con motocicli, quadricicli, motocarrozzette, tricicli, oltre che con autovetture e autobus.
- art. 86, modifica del comma 1. Si prevede l’esercizio del servizio di taxi anche con motoveicoli, invece di limitarlo soltanto alle autovetture. Negli intenti di questa proposta di legge, la presente disposizione, aggiunta a quella dell’art. 85, si ritiene che possa favorire un nuovo mercato con nuove opportunità di lavoro oltre che incentivare una mobilità più celere. L’utilizzo di un motoveicolo come taxi, potrebbe consentire di ottenere tempi di spostamento più rapidi.
- art. 116, modifica del comma 8 e sostituzione del comma 8 bis. In linea con le disposizioni precedenti, si intendono eliminare norme che prevedono diversità di disciplina tra motoveicoli ed altri veicoli in generale e possessori di patente di categoria A, rispetto ai possessori di patenti di altre categorie.
Documenti allegati
- ddl__1425_03.pdf 88 KB