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Disposizioni agevolative per favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni inquinanti
Senato della Repubblica
Disegno di legge S 575
d'iniziativa del senatore NASTRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018
Disposizioni agevolative per favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni inquinanti
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge prevede la concessione di un credito d'imposta, finalizzato ad incentivare la sostituzione mediante demolizione dei veicoli ancora in circolazione, di categoria «euro 0», «euro 1» e «euro 2», le cui emissioni di anidride carbonica continuano ad essere elevatissime procurando gravi danni alla salute umana e all'ambiente. Quello della riduzione delle emissioni di CO2 nel settore automobilistico rappresenta uno degli interventi prioritari da parte della Commissione europea, il cui percorso decisionale è stato avviato da anni. In Europa, com'è noto, il settore automobilistico rappresenta un segmento cardine dell'economia, attraverso l'occupazione di 12,6 milioni di lavoratori e garantisce al contempo oltre 410 miliardi di euro di contributi fiscali e un surplus commerciale pari a circa 90 miliardi di euro. Pertanto si presenta la necessità di ridurre di oltre il 40 per cento le emissioni di CO2 nel settore automobilistico per le auto maggiormente inquinanti, ma occorre al contempo gradualità per favorire la riconversione del comparto sia con incentivi per l'acquisto di autovetture nuove e meno inquinanti, che elettriche o ibride. L'articolo 1 del disegno di legge prevede pertanto che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli oramai superati dal punto di vista delle emissioni inquinanti, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. Si precisa che è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e che il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Un successivo decreto definisce le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta e quelle di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili. Il comma 2 prevede che le disposizioni si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2019. Infine con l'articolo 2 sono previste le norme di copertura finanziaria del provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Concessione di un credito d'imposta)
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza del fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2019.
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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