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Disposizioni in materia di funzionamento dell'IVASS

Senato della Repubblica
Disegno di legge (stralcio) n S 1120 quinquies

 


DISEGNO DI LEGGE
risultante dallo stralcio -- disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 23 ottobre 2013 --dei commi da 38 a 40 dell’articolo 10 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1120

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge di stabilità 2014)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di funzionamento dell’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS)

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo del comma 32 è sostituito dal seguente: «La pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei princìpi di cui all'ultimo periodo del comma 33».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «fermo restando che lo stesso» sono inserite le seguenti: «, in sede di prima applicazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei princìpi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato».

3. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «del presente articolo.» sono inserite le seguenti: «In sede di prima applicazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Successivamente l'assetto organizzativo può essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei princìpi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al capo I del titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

 

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