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Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici

Senato della Repubblica
Disegno di legge S 884

d'iniziativa del senatore DE BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende sostenere il mercato italiano delle automobili ibride ed elettriche, i cui dati di vendita (provenienti dall'Unione nazione dei rappresentanti degli autoveicoli esteri – UNRAE) rilevano che, nonostante gli anni 2017 e 2018 siano stati in crescita con oltre il 4 per cento per la vendita delle automobili ibride e del 130 per cento su base mensile per le elettriche pure, nel complesso i numeri si dimostrano modesti, se comparati con la dimensione del nostro mercato e il valore che le auto di nuova generazione stanno raggiungendo nei principali Paesi europei. Al riguardo, l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), che pubblica mensilmente i dati delle immatricolazioni provenienti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia che, su un totale di oltre 900.000 vetture ad alimentazione alternativa, vendute nei paesi dell'Unione europea nel 2017, il 21,6 per cento (205.667 unità) sono a metano e a Gpl, a differenza delle vendite che avvengono in Italia che invece risultano essere state 4.207, una ogni 3.620 abitanti. Le cause maggiori della scarsa vendita di autoveicoli ibridi ed elettrici nel nostro Paese sono da addebitarsi principalmente alla presenza modesta di colonnine pubbliche per la ricarica, al prezzo delle autovetture ancora elevato (in media si aggira sui 30.000 euro, su cui grava fino al 50 per cento il costo della batteria) e dall'assenza degli incentivi statali. A tal fine, la presente iniziativa legislativa interviene nel tentativo di invertire un trend negativo, attraverso una duplice agevolazione, legata all'esenzione per cinque anni del pagamento della tassa automobilistica e del riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, che non concorre alla formazione di altri redditi. Il disegno di legge, che prevede una durata triennale per usufruire di tali agevolazioni, come recita il comma 2 dell'articolo 1, s'inserisce all'interno del dibattito nazionale ed internazionale, legato alla riduzione delle emissioni di gas di scarico da parte delle autovetture inquinanti che contribuiscono al riscaldamento del pianeta. Si ricorda che l'accordo di Parigi nel 2017 sottoscritto da 196 Paesi ha stabilito di mettere fine alla vendita di automobili a benzina o diesel. Attualmente in tutto il pianeta ne circolano più o meno un miliardo. Per riuscire a contenere il riscaldamento medio del pianeta sotto i due gradi, come proposto a Parigi, è necessario che entro 20 anni si arrivi a 600 milioni di auto elettriche, mentre oggi sono appena 2 milioni, pari allo 0,2 per cento del totale. In tale ambito, l'introduzione delle norme previste dal disegno di legge contribuirà, all'interno di un processo inarrestabile che avverrà nei prossimi anni, a migliorare la qualità della vita e della mobilità orientata all'ambiente (affinché si possa anche ridurre fortemente il numero degli incidenti), quindi elettrica, condivisa, connessa e autonoma. Ma un cambiamento su larga scala avrà bisogno di una cabina di regia della mobilità in Italia e di politiche mirate da parte delle istituzioni, come proposto dal testo del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo IV-bis del titolo I del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:

«Art. 17-quaterdecies. - (Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici). – 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, sono riconosciuti:

a) l'esenzione per cinque anni del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto del veicolo acquistato o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dall'articolo 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze mediante il quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

       

 

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