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Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

Senato della repubblica
Atto n. S 1292

 


Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1292
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa delle senatrici GAMBARO, DE PIN e ANITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

Onorevoli Senatori. -- Costituisce ormai un punto fermo, anche in ambito europeo, il fatto che la crescita economica di un Paese è condizionata, tra l'altro, dal funzionamento della giustizia civile.

Una giustizia lenta, con procedure farraginose, come quella italiana ha l'effetto di costituire un limite allo sviluppo delle imprese e, soprattutto, un forte deterrente agli investimenti esteri nel nostro Paese.

Uno degli aspetti fondamentali su cui intervenire è il contenzioso civile in materia di recupero dei crediti.

In altri Paesi, quali ad esempio quelli di lingua germanica, il procedimento monitorio si svolge in maniera estremamente semplificata con la possibilità di rivolgersi ad un'unica autorità, con il semplice deposito di un formulario prestampato, salvo poi in sede di opposizione adire il giudice funzionalmente competente, con le procedure ordinarie come ad esempio in Germania con gli articoli 688 e seguenti del codice di procedura civile tedesco, ed il procedimento ingiuntivo europeo.

Poco comprensibile e vista come fonte d'inefficienza, è per un investitore estero la frammentazione, tutta italiana, degli uffici giudiziari competenti all'emissione di un decreto ingiuntivo.

In particolare non appare giustificata la suddivisione per materia della competenza tra il giudice di pace ed il tribunale. Non si vede, infatti, per quale ragione un magistrato sia competente fino ad un certo limite di valore, superato il quale, la competenza passa ad un altro giudice, pur trattandosi della stessa materia. Viene, infatti, ritenuto poco razionale ad esempio che il giudice di pace possa conoscere di un credito fino all'importo di 5.000 euro, mentre da importi superiori a quella cifra la competenza passi al tribunale.

Soprattutto all'estero questa suddivisione è vista come un bizantinismo tutto italiano che non ha altro effetto che ostacolare l'attività delle imprese in fase di recupero dei crediti e dare la percezione della giustizia civile italiana come di un ginepraio da cui è difficile districarsi.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene pertanto necessario e praticabile uno spostamento della competenza al giudice di pace per l'emissione di ingiunzioni di pagamento, senza limiti di competenza per valore, salva la competenza speciale per materia, ad esempio in materia dì lavoro e locazioni.

Analogamente a quanto accade in Germania, il differente riparto per la competenza per materia rileverebbe in un momento successivo, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

1) I benefici in termini di efficienza ed efficacia per i tribunali

Un primo beneficio immediato è quello di liberare i tribunali da un numero rilevante di procedimenti.

Un tale spostamento di competenza sarebbe quanto mai necessario in questo momento, soprattutto in vista delle soppressioni delle sedi distaccate dei tribunali con conseguente accentramento ed aumento del lavoro per tribunali circondariali.

L'impatto dei fascicoli su tali uffici giudiziari sarebbe notevolmente alleggerito, con vantaggi obiettivi in termini di efficienza ed efficacia dall'azione giudiziaria, qualora si potesse contare sullo spostamento della competenza al giudice di pace per l'emissione dei decreti ingiuntivi.

2) La realizzazione del progetto alla luce del contenzioso attuale degli uffici del giudice di pace

Allo stato attuale, in virtù dell'introduzione del contributo unificato, che in alcuni uffici ha ridotto il carico di lavoro del 70 per cento per la conseguente riduzione dei procedimenti in materia di opposizione a sanzioni amministrative, gli uffici del giudice di pace sarebbero agevolmente in grado di rispondere al carico di lavoro cui verrebbero gravati con l'introduzione delle nonne che si sottopongono alla vostra attenzione.

Ad oggi la situazione è, infatti, questa: gli uffici del tribunale sono gravati di procedimenti, in modo tale da non consentire un rapido svolgimento dei processi, mentre gli uffici del giudice di pace, nati invece per essere di ausilio a tali uffici, lavorano a metà regime, se non ad un quarto delle loro effettive possibilità.

3) Le ragioni sistematiche per l'attribuzione al giudice di pace della competenza in via esclusiva della cognizione in fase monitoria

È importante inoltre considerare la necessità di rendere operativi tribunali ordinari proprio in vista del cosiddetto tribunale delle imprese istituito con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Alla luce di tale provvedimento legislativo è necessario avere una diversa visione della suddivisione delle competenze tra il giudice di pace ed il tribunale, non più basata sul principio della competenza per valore, bensì per materia.

Proprio in considerazione della vocazione territoriale del giudice di pace questi dovrà occuparsi delle materie che più interessano i cittadini; quali, il condominio, i crediti delle famiglie e delle piccole imprenditorialità (fino ad euro 20.000) e di tutte quelle procedure che in altri Stati non sono di competenza del tribunale, quali ad esempio il procedimento monitorio ed il procedimento di esecuzione mobiliare.

Una simile ripartizione di competenza consentirebbe un recupero di efficienza dovuto ad una maggiore specializzazione per materia con il risultato di rendere il tribunale operativo per le questioni di diritto commerciale, che investono le imprese ed i crediti di elevata rilevanza economica ed il giudice di pace specializzato su quelle materie più propriamente di diritto civile e per quei procedimenti che si caratterizzano per un più pregnante aspetto amministrativo, rispetto a quello giudiziario (ad esempio le esecuzioni mobiliari).

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per il procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per l'opposizione nel procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».

Art. 3.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dì pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a curo 20.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è inserita la seguente: «immobiliare».

 

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