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Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Senato della Repubblica
Disegno di legge n S 128
DISEGNO DI LEGGE N. 128
d’iniziativa del senatore D'ALÌ
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Modifica di disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge consta di un unico articolo volto a modificare la disciplina introdotta dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto misure di proroga a concessioni scadute, unitamente all'autorizzazione di domande che non hanno ancora concluso l'iter autorizzativo presso le amministrazioni competenti. È disposta infatti, all'interno del citato articolo 35, la salvaguardia dei procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi, dilatando in maniera abnorme lo spettro di applicazione delle richieste autorizzative di ricerche ed esplorazioni finalizzate all'estrazione di idrocarburi. La norma consente infatti di completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti già scoperti sui quali risultavano già fatti investimenti e di sviluppare i progetti conseguenti a nuovi rinvenimenti su aree già richieste, evitando oneri a carico delle finanze pubbliche conseguenti a richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso, assicurando inoltre entrate fiscali aggiuntive.
In base all'attuale disciplina di legge le aree di mare che rischiano di essere oggetto di trivellazione in Italia sono 40, di cui 22 nel canale di Sicilia, 16 nell'Adriatico, e 2 nel Golfo di Taranto. Sarebbero inoltre 120 le autorizzazioni già rilasciate. La decisione del Governo di una simile normativa sarebbe esitata dalla «necessità» di sbloccare i progetti che erano stati fermati dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 128 del 2010, varato all'indomani del gravissimo incidente nel Golfo del Messico.
L'intervento che si propone con il presente disegno di legge, si rende pertanto necessario ai fini di una maggiore tutela ambientale per sopprimere le disposizioni ivi previste riguardanti proroghe a concessioni scadute, nonché deroghe ad autorizzazione di domande di ricerca ed esplorazione petrolifere che non hanno concluso l'iter autorizzativo, mantenendo al contempo nel testo di risulta le norme di tutela che prevedono una fascia di rispetto unica e più rigida, pari a dodici miglia di distanza dalle coste ovvero dal perimetro esterno di aree e riserve marine. Allo stesso modo infine vengono riproposte le disposizioni che prevedono l'aumento per una percentuale superiore al 40 per cento delle royalties in mare (dal 7 al 10 per cento per gas e dal 4 al 7 per cento per olio) con i quali maggiori introiti si finanziano le attività di salvaguardia del mare e di sicurezza delle operazioni offshore da parte dei ministeri competenti per materia.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dall’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Resta abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».
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