• Normativa
  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Gazzetta Ufficiale n,170 del 24 luglio 2009, Supplemento Ordinario n. 128/L
Legge 15 luglio 2009 n.94

 


LEGGE 15 luglio 2009 , n. 94

  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) 

 

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno approvato;                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga la seguente legge:                                Art. 1.            ---->  Vedere  da  pag.  1  a  pag.  12   <----                              Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto           dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi           dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica           e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,           approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo           fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge           modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano           invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi           qui trascritti.              Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di           pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea           (GUUE).           Note all'art. 1:              -  Si  riporta  il testo dell'art. 61 del codice penale,           cosi' come modificato dalla presente legge:              «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il           reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze           aggravanti speciali le circostanze seguenti:              1. l'avere agito per motivi abietti o futili;              2.  l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne           un  altro,  ovvero  per  conseguire o assicurare a se' o ad           altri  il  prodotto  o  il  profitto  o il prezzo ovvero la           impunita' di un altro reato;              3.  l'avere,  nei  delitti  colposi, agito nonostante la           previsione dell'evento;              4.   l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con           crudelta' verso le persone;              5.  l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo           o  di persona, anche in riferimento all'eta' avanzata, tali           da ostacolare la pubblica o privata difesa;              6.  l'avere  il  colpevole  commesso il reato durante il           tempo,   in   cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla           esecuzione  di  un  mandato  o di un ordine di arresto o di           cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;              7.  l'avere,  nei  delitti  contro  il  patrimonio o che           comunque   offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei  delitti           determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona           offesa   dal  reato  un  danno  patrimoniale  di  rilevante           gravita';              8.   l'avere   aggravato   o  tentato  di  aggravare  le           conseguenze del delitto commesso;              9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con           violazione  dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a           un  pubblico  servizio, ovvero alla qualita' di ministro di           un culto;              10.   l'avere  commesso  il  fatto  contro  un  pubblico           ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,           o  rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico           o  di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente           diplomatico  o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a           causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;              11.  l'avere  commesso il fatto con abuso di autorita' o           di  relazioni  domestiche, ovvero con abuso di relazioni di           ufficio,  di  prestazione  d'opera,  di  coabitazione, o di           ospitalita';              11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si           trova illegalmente sul territorio nazionale              11-ter)  l'aver commesso un delitto contro la persona ai           danni  di  un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze           di istituti di istruzione o di formazione».              -  Si  riporta il testo dell'art. 235 del codice penale,           cosi' come modificato dalla presente legge:              «Art.  235 (Espulsione od allontanamento dello straniero           dallo  Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello           straniero  ovvero  l'allontanamento  dal  territorio  dello           Stato  del  cittadino  appartenente  ad  uno  Stato  membro           dell'Unione  europea,  oltre  che  nei  casi  espressamente           preveduti  dalla  legge, quando lo straniero o il cittadino           appartenente  ad  uno  Stato membro dell'Unione europea sia           condannato  alla  reclusione  per un tempo superiore ai due           anni.              Il    trasgressore    dell'ordine   di   espulsione   od           allontanamento  pronunciato  dal  giudice  e' punito con la           reclusione   da   uno  a  quattro  anni.  In  tal  caso  e'           obbligatorio  l'arresto  dell'autore del fatto, anche fuori           dei   casi   di   flagranza,   e   si   procede   con  rito           direttissimo.».              -  Si  riporta il testo dell'art. 312 del codice penale,           cosi' come modificato dalla presente legge:              «Art.  312 (Espulsione od allontanamento dello straniero           dallo  Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello           straniero  ovvero  l'allontanamento  dal  territorio  dello           Stato  del  cittadino  appartenente  ad  uno  Stato  membro           dell'Unione  europea,  oltre  che  nei  casi  espressamente           preveduti  dalla  legge, quando lo straniero o il cittadino           appartenente  ad  uno  Stato membro dell'Unione europea sia           condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale           per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.              Il    trasgressore    dell'ordine   di   espulsione   od           allontanamento  pronunciato  dal  giudice  e' punito con la           reclusione   da   uno  a  quattro  anni.  In  tal  caso  e'           obbligatorio  l'arresto  dell'autore del fatto, anche fuori           dei   casi   di   flagranza,   e   si   procede   con  rito           direttissimo.».              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante           «Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del           codice  di  procedura  penale» e' pubblicato nella Gazzetta           Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.              -  Si  riporta il testo dell'art. 416 del codice penale,           cosi' come modificato dalla presente legge:              «Art.  416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o           piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'           delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od           organizzano  l'associazione sono puniti, per cio' solo, con           la reclusione da tre a sette anni.              Per  il  solo  fatto di partecipare all'associazione, la           pena e' della reclusione da uno a cinque anni.              I  capi  soggiacciono  alla  stessa pena stabilita per i           promotori.              Se  gli  associati  scorrono  in  armi  le campagne o le           pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici           anni.              La  pena e' aumentata se il numero degli associati e' di           dieci o piu'.              Se  l'associazione  e'  diretta  a commettere taluno dei           delitti  di  cui  agli  articoli  600,  601  e 602, nonche'           all'art.   12,   comma   3-bis,   del   testo  unico  delle           disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e           norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto           legislativo   25   luglio  1998,  n.  286,  si  applica  la           reclusione  da cinque a quindici anni nei casi previsti dal           primo  comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal           secondo comma.».              -  Si  riporta il testo dell'art. 376 del codice penale,           cosi' come modificato dalla presente legge:              «Art.  376  (Ritrattazione).  -  Nei casi previsti dagli           articoli  371-bis,  371-ter,  372  e 373, nonche' dall'art.           378,  il  colpevole  non  e'  punibile se, nel procedimento           penale  in  cui  ha  prestato  il suo ufficio o reso le sue           dichiarazioni,  ritratta  il  falso e manifesta il vero non           oltre la chiusura del dibattimento.              Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile,           il  colpevole  non  e'  punibile  se  ritratta  il  falso e           manifesta  il  vero  prima che sulla domanda giudiziale sia           pronunciata    sentenza   definitiva   ,   anche   se   non           irrevocabile».              -  Il  libro  II, titolo III, capo III del codice penale           tratta: «Della tutela arbitraria delle private ragioni.».              -  Il  decreto  legislativo luogotenenziale 14 settembre           1944,  n. 288, recante «Provvedimenti relativi alla riforma           della  legislazione  penale»  e'  pubblicato nella Gazzetta           Ufficiale 9 novembre 1944, n. 79 - serie speciale.              -  La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme           sulla  cittadinanza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale           15 febbraio 1992, n. 38.              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  35  del  decreto           legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione  della           direttiva  2005/85/CE recante norme minime per le procedure           applicate  negli  Stati membri ai fini del riconoscimento e           della   revoca  dello  status  di  rifugiato),  cosi'  come           modificato dalla presente legge:              «Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione della           Commissione  territoriale  e'  ammesso  ricorso  dinanzi al           tribunale  che  ha sede nel capoluogo di distretto di corte           d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha           pronunciato  il  provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche           nel   caso   in   cui   l'interessato  abbia  richiesto  il           riconoscimento  dello  status di rifugiato e la Commissione           territoriale   lo   abbia   ammesso   esclusivamente   alla           protezione  sussidiaria.  Il ricorso e' proposto, a pena di           inammissibilita',   nei   trenta   giorni  successivi  alla           comunicazione  del  provvedimento;  allo stesso e' allegata           copia  del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza           o  trattenimento  disposti ai sensi degli articoli 20 e 21,           il  ricorso  e'  proposto,  a pena di inammissibilita', nei           quindici   giorni   successivi   alla   comunicazione   del           provvedimento   dinanzi   al  tribunale  che  ha  sede  nel           capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il           centro.              2.  Avverso  la  decisione  della  Commissione nazionale           sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o           di  persona  cui e' accordata la protezione sussidiaria, e'           ammesso   ricorso   dinanzi   al  tribunale  competente  in           relazione  alla  Commissione  territoriale che ha emesso il           provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata           dichiarata la revoca o la cessazione.              3.  Tutte  le  comunicazioni e notificazioni si eseguono           presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto           in cancelleria.              4.  Il  procedimento  si  svolge dinanzi al tribunale in           composizione  monocratica con le modalita' dei procedimenti           in camera di consiglio.              5.  Entro  cinque  giorni  dal  deposito del ricorso, il           tribunale,  con decreto apposto in calce allo stesso, fissa           l'udienza  in  camera di consiglio. Il ricorso e il decreto           di  fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato           e al Ministero dell'interno, presso la Commissionenazionale           ovvero  presso  la  competente  Commissione territoriale, e           sono comunicati al pubblico ministero.              6.  La proposizione del ricorso avverso il provvedimento           che  rigetta  la  domanda di riconoscimento dello status di           rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata la protezione           sussidiaria  ai  sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia           del provvedimento impugnato.              7.  La proposizione del ricorso avverso il provvedimento           che  dichiara  inammissibile  la  domanda di riconoscimento           dello  status di rifugiato o di persona cui e' accordata la           protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata           dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 22, comma           2,  e  dell'art.  32, comma 1, lettera b-bis), non sospende           l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo'           tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito           del   ricorso,  la  sospensione  del  provvedimento  quando           ricorrano   gravi   e  fondati  motivi.  In  tale  caso  il           tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide           con  ordinanza  non  impugnabile, anche apposta in calce al           decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione           del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un           permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta           l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20.              8.  La  procedura  di cui al comma 7 si applica, in ogni           caso,  al  ricorso  presentato  dal richiedente di cui agli           articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente           ospitato  nei  centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20,           comma  2,  lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'art.           21  permane  nel  centro in cui si trova fino alla adozione           dell'ordinanza di cui al comma 7.              9.  Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio           di   primo   grado,  puo'  stare  in  giudizio  avvalendosi           direttamente   di   un   rappresentante   designato   dalla           Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto           impugnato.  La  Commissioneinteressata  puo'  in  ogni caso           depositare  alla  prima  udienza  utile tutti gli atti e la           documentazione    che    ritiene    necessari    ai    fini           dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art.           417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.              10.  Il  tribunale,  sentite  le parti e assunti tutti i           mezzi   di   prova   necessari,   entro   tre   mesi  dalla           presentazione  del  ricorso  decide  con  sentenza  con cui           rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status           di  rifugiato  o  di persona cui e' accordata la protezione           sussidiaria;  la  sentenza e' notificata al ricorrente e al           Ministero  dell'interno,  presso  la  Commissione nazionale           ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed e'           comunicata al pubblico ministero.              11.  Avverso  la sentenza pronunciata ai sensi del comma           10  il  ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico           ministero  possono  proporre  reclamo alla corte d'appello,           con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte           d'appello,  a  pena  di decadenza, entro dieci giorni dalla           notificazione o comunicazione della sentenza.              12.  Il  reclamo non sospende gli effetti della sentenza           impugnata;  tuttavia  la  corte  d'appello,  su istanza del           ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che           l'esecuzione  sia  sospesa quando ricorrano gravi e fondati           motivi.              13.  Nel  procedimento dinanzi alla corte d'appello, che           si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9           e 10.              14.   Avverso   la   sentenza  pronunciata  dalla  corte           d'appello  puo'  essere proposto ricorso per cassazione. Il           ricorso  deve  essere  proposto, a pena di decadenza, entro           trenta  giorni  dalla notificazione della sentenza. Esso e'           notificato  alle  parti  assieme  al  decreto di fissazione           dell'udienza   in   camera   di  consiglio,  a  cura  della           cancelleria.  La Corte di cassazione si pronuncia in camera           di consiglio ai sensi dell'art. 375 del codice di procedura           civile.».              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto           legislativo    25   luglio   1998,   n.   286   (Disciplina           dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello           straniero), cosi' come modificato dalla presente legge:              «Art.    12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni           clandestine).  -  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu'           grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del           presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia           o  effettua  il trasporto di stranieri nel territorio dello           Stato   ovvero  compie  altri  atti  diretti  a  procurarne           illegalmente  l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero           di  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non           ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la           reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa di 15.000           euro per ogni persona.              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  54 del           codice  penale,  non  costituiscono  reato  le attivita' di           soccorso  e  assistenza  umanitaria  prestate in Italia nei           confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque           presenti nel territorio dello Stato.              3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato,           chiunque,  in  violazione  delle  disposizioni del presente           testo   unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia  o           effettua  il  trasporto  di  stranieri nel territorio dello           Stato   ovvero  compie  altri  atti  diretti  a  procurarne           illegalmente  l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero           di  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non           ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la           reclusione  da  cinque  a  quindici  anni e con la multa di           15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:               a)   il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza           illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'           persone;               b)  la  persona trasportata e' stata esposta a pericolo           per  la  sua  vita  o per la sua incolumita' per procurarne           l'ingresso o la permanenza illegale;               c)   la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a           trattamento  inumano o degradante per procurarne l'ingresso           o la permanenza illegale;               d)  il  fatto  e'  commesso  da  tre  o piu' persone in           concorso  tra  loro o utilizzando servizi internazionali di           trasporto   ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati  o           comunque illegalmente ottenuti;               e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi           o materie esplodenti.              3-bis.  Se  i  fatti  di  cui  al  comma 3 sono commessi           ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),           b),  c),  d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista           e' aumentata              3-ter.  La  pena detentiva e' aumentata da un terzo alla           meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona           se i fatti di cui ai commi 1 e 3:               a)  sono  commessi  al  fine  di  reclutare  persone da           destinare  alla  prostituzione o comunque allo sfruttamento           sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di           minori  da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine di           favorirne lo sfruttamento;               b)  sono  commessi  al  fine  di trarne profitto, anche           indiretto.              3-quater.  Le  circostanze attenuanti, diverse da quelle           previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,           concorrenti  con  le  aggravanti  di  cui  ai commi 3-bis e           3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti           rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla           quantita'  di pena risultante dall'aumento conseguente alle           predette aggravanti.              3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti           le  pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei confronti           dell'imputato  che  si  adopera per evitare che l'attivita'           delittuosa  sia  portata  a conseguenze ulteriori, aiutando           concretamente   l'autorita'   di   polizia   o  l'autorita'           giudiziaria  nella  raccolta  di elementi di prova decisivi           per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la           cattura  di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione           di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.              3-sexies.  All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della           legge  26  luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,           dopo   le  parole:  «609-octies  del  codice  penale»  sono           inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis           e  3-ter,  del testo unico di cui al decreto legislativo 25           luglio 1998, n. 286».              4.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 3 e' obbligatorio           l'arresto in flagranza.              4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in           ordine  ai  reati  previsti  dal  comma  3, e' applicata la           custodia  cautelare  in  carcere, salvo che siano acquisiti           elementi  dai  quali  risulti  che  non sussistono esigenze           cautelari.              4-ter.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1 e 3 e' sempre           disposta  la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per           commettere  il  reato, anche nel caso di applicazione della           pena su richiesta delle parti.              5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo           che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al           fine  di  trarre  un  ingiusto profitto dalla condizione di           illegalita'  dello  straniero o nell'ambito delle attivita'           punite  a  norma del presente art., favorisce la permanenza           di  questi  nel  territorio dello Stato in violazione delle           norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione           fino  a  quattro  anni  e  con  la multa fino a lire trenta           milioni.  Quando  il fatto e' commesso in concorso da due o           piu'  persone,  ovvero  riguarda  la permanenza di cinque o           piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.              5-bis.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,           chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di trarre ingiusto           profitto,  da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un           immobile  ad  uno  straniero  che  sia  privo  di titolo di           soggiorno  al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo del           contratto  di locazione, e' punito con la reclusione da sei           mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile           ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a           norma  dell'art.  444 del codice di procedura penale, anche           se  e'  stata  concessa  la  sospensione condizionale della           pena,   comporta   la  confisca  dell'immobile,  salvo  che           appartenga  a  persona  estranea al reato. Si osservano, in           quanto  applicabili,  le disposizioni vigenti in materia di           gestione  e  destinazione  dei beni confiscati. Le somme di           denaro  ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei beni           confiscati  sono destinate al potenziamento delle attivita'           di   prevenzione   e  repressione  dei  reati  in  tema  di           immigrazione clandestina.              Omissis.».              -  Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 del           codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:              «1.  Lo  straniero  che vuole contrarre matrimonio nella           Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile           una  dichiarazione  dell'autorita'  competente  del proprio           paese,  dalla  quale  risulti  che giusta le leggi a cui e'           sottoposto  nulla  osta al matrimonio, nonche' un documento           attestante  la  regolarita'  del  soggiorno  nel territorio           italiano.».              -  Si  riporta  il comma 1 dell'art. 16 del sopra citato           decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 cosi' come           modificato dalla presente legge:              «1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per           un  reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta           ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale nei           confronti  dello  straniero  che  si  trovi in taluna delle           situazioni  indicate  nell'art. 13, comma 2, quando ritiene           di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due           anni   e  non  ricorrono  le  condizioni  per  ordinare  la           sospensione  condizionale della pena ai sensi dell'art. 163           del  codice  penale  ovvero  nel  pronunciare  sentenza  di           condanna  per  il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non           ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1,           del  presente  testo  unico,  che  impediscono l'esecuzione           immediata    dell'espulsione   con   accompagnamento   alla           frontiera  a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la           medesima  pena con la misura dell'espulsione per un periodo           non inferiore a cinque anni.».              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto           legislativo  28  agosto  2000,  n.  274 (Disposizioni sulla           competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14           della   legge   24  novembre  1999,  n.  468),  cosi'  come           modificato dalla presente legge:              «Art.  4  (Competenza  per  materia). - 1. Il giudice di           pace e' competente:               a)  per  i  delitti  consumati o tentati previsti dagli           articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al           secondo   comma  perseguibili  a  querela  di  parte,  590,           limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di           parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa           professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle           norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o           relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato           una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,           derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,           nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie di cui all'art.           590,  terzo  comma,  quando  si tratta di fatto commesso da           soggetto  in  stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.           186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile           1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da           soggetto   sotto   l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o           psicotrope,  594,  595,  primo  e secondo comma, 612, primo           comma,  626,  627,  631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui           all'  art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui           all'  art.  639-bis,  633,  primo  comma, salvo che ricorra           l'ipotesi  di cui all' art. 639-bis, 635, primo comma, 636,           salvo  che ricorra l'ipotesi di cui all' art. 639-bis, 637,           638,  primo  comma,  639,  primo  comma,  e  647 del codice           penale;               b)  per le contravvenzioni previste dagli articoli 689,           690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.              2.  Il  giudice  di  pace  e'  altresi' competente per i           delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni           previsti dalle seguenti disposizioni:               a)  articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18           giugno  1931,  n.  773,  recante «Testo unico in materia di           sicurezza»;               b)  articoli  1095,  1096  e  1119 del regio decreto 30           marzo   1942,  n.  327,  recante  «Approvazione  del  testo           definitivo del codice della navigazione»;               c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4           agosto  1957,  n.  918,  recante  «Approvazione  del  testo           organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;               d)  articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della           Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361, recante «Testo unico           delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;               e)  art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica           16  maggio  1960,  n. 570, recante «Testo unico delle leggi           per  la  composizione  e  la  elezione  degli  organi delle           amministrazioni comunali»;               f)  art.  15,  secondo  comma,  della legge 28 novembre           1965,  n.  1329,  recante  «Provvedimenti per l'acquisto di           nuove macchine utensili»;               g)  art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante           «Norme di riordino del settore farmaceutico»;               h)  art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante           «Norme  sui  referendum previsti dalla Costituzione e sulla           iniziativa legislativa del popolo»;               i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e           65,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della           Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in           materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio           delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;               l)  articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528,           recante  «Ordinamento  del  gioco del lotto e misure per il           personale del lotto»;               m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107,           recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative           al  sangue  umano ed ai suoi componenti e per la produzione           di plasmaderivati»;               n)  art.  15,  comma  3,  del  decreto  legislativo  27           settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive           n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di recipienti           semplici  a  pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29           dicembre 1990, n. 428»;               o)  art.  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27           settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva           n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni           degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,           a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;               p) la lettera e' abrogata;               q)  articoli  186,  commi  2 e 6, 187, commi 4 e 5, del           decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo           codice della strada»;               r)  art.  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14           dicembre  1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva           n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle           legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi           medici impiantabili attivi»;               s)  art.  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24           febbraio  1997,  n. 46, recante «Attuazione della direttiva           n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».               s-bis)  art.  10-bis del testo unico delle disposizioni           concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla           condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo           25 luglio 1998, n. 286.              3.  La  competenza  per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'           tuttavia   del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'  delle           circostanze  previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15           dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla           legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio           1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12           luglio  1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,           n.  122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25           giugno 1993, n. 205.              4.  Rimane  ferma  la  competenza  del  tribunale  per i           minorenni.».              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 24           dicembre  1954, n. 1228 recante «Ordinamento delle anagrafi           della  popolazione residente», e' pubblicata nella Gazzetta           Ufficiale  12  gennaio  1955,  n.  8, cosi' come modificato           dalla presente legge:              «Art.  1  (In  ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe           della   popolazione   residente).   -  Nell'anagrafe  della           popolazione residente sono registrate le posizioni relative           alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che           hanno fissato nel Comune la residenza, nonche' le posizioni           relative   alle   persone  senza  fissa  dimora  che  hanno           stabilito  nel  Comune il proprio domicilio, in conformita'           del regolamento per l'esecuzione della presente legge.              L'iscrizione  e  la  richiesta  di variazione anagrafica           possono  dar  luogo  alla verifica, da parte dei competenti           uffici   comunali,   delle   condizioni  igienico-sanitarie           dell'immobile  in  cui  il  richiedente  intende fissare la           propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.              Gli atti anagrafici sono atti pubblici.              Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  di cui           all'art.    12,   e'   istituito,   presso   il   Ministero           dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),           alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento           informatico, da tutti i comuni.              L'INA   promuove   la  circolarita'  delle  informazioni           anagrafiche   essenziali   al   fine   di  consentire  alle           amministrazioni  pubbliche  centrali  e locali collegate la           disponibilita',  in  tempo  reale,  dei  dati relativi alle           generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati           dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia           delle entrate.              Con   decreto   del   Ministro  dell'interno,  ai  sensi           dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,           di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e il           Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentiti il           Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica           amministrazione  (CNIPA),  il Garante per la protezione dei           dati   personali   e  l'Istituto  nazionale  di  statistica           (ISTAT),   e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.  Il           regolamento   disciplina   le  modalita'  di  aggiornamento           dell'INA  da  parte dei comuni e le modalita' per l'accesso           da  parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali           al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».              -  Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  29, del           decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento           si  vedano  le  note  riportate  al  comma  14 del presente           articolo), come modificato dalla presente legge:              «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero           puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:               a)  coniuge  non  legalmente  separato  e  di  eta' non           inferiore ai diciotto anni;               b)  figli  minori,  anche  del coniuge o nati fuori del           matrimonio,   non   coniugati,  a  condizione  che  l'altro           genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;               c)  figli  maggiorenni  a  carico,  qualora per ragioni           oggettive    non    possano    provvedere    alle   proprie           indispensabili  esigenze  di vita in ragione del loro stato           di salute che comporti invalidita' totale;               d)  genitori  a carico, qualora non abbiano altri figli           nel  Paese  di  origine  o  di provenienza, ovvero genitori           ultrasessantacinquenni,   qualora  gli  altri  figli  siano           impossibilitati  al  loro  sostentamento  per  documentati,           gravi motivi di salute.              1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e           d),  non  possano essere documentati in modo certo mediante           certificati   o   attestazioni   rilasciati  da  competenti           autorita'  straniere,  in  ragione  della  mancanza  di una           autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati           dubbi  sulla autenticita' della predetta documentazione, le           rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  provvedono  al           rilascio  di  certificazioni,  ai  sensi  dell'art.  49 del           decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.           200,    sulla    base    dell'esame    del    DNA    (acido           desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.              1-ter.   Non   e'  consentito  il  ricongiungimento  dei           familiari  di  cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando           il  familiare  di  cui  si  chiede  il  ricongiungimento e'           coniugato   con   un   cittadino   straniero   regolarmente           soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.              2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i           figli  di  eta'  inferiore a diciotto anni al momento della           presentazione  dell'istanza  di  ricongiungimento. I minori           adottati  o  affidati o sottoposti a tutela sono equiparati           ai figli.              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero           che   richiede   il  ricongiungimento  deve  dimostrare  la           disponibilita':               a)    di    un    alloggio    conforme   ai   requisiti           igienico-sanitari,    nonche'   di   idoneita'   abitativa,           accertati  dai  competenti  uffici comunali. Nel caso di un           figlio  di  eta' inferiore agli anni quattordici al seguito           di uno dei genitori e' sufficiente il consenso del titolare           dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';               b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite           non   inferiore   all'importo  annuo  dell'assegno  sociale           aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per           ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di           due  o  piu'  figli di eta' inferiore agli anni quattordici           ovvero  per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei           titolari   dello   status   di  protezione  sussidiaria  e'           richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio           dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini della           determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito           annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il           richiedente;               b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo           idoneo,  a  garantire  la  copertura  di tutti i rischi nel           territorio     nazionale     a    favore    dell'ascendente           ultrasessantacinquenne   ovvero  della  sua  iscrizione  al           Servizio   sanitario  nazionale,  previo  pagamento  di  un           contributo  il  cui  importo e' da determinarsi con decreto           del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche           sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle           finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e da           aggiornarsi  con  cadenza  biennale,  sentita la Conferenza           permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le           province autonome di Trento e di Bolzano.              4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero           titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso           per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non           inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,           ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con           i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a           condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di           alloggio e di reddito di cui al comma 3.              5.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  4,  comma  6, e'           consentito   l'ingresso  per  ricongiungimento  del  figlio           minore,  gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro           genitore,  del  genitore  naturale che dimostri il possesso           dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di           cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti           da parte dell'altro genitore.              6.  Al  familiare  autorizzato  all'ingresso ovvero alla           permanenza  sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,           comma  3,  e'  rilasciato,  in  deroga  a  quanto  previsto           dall'art.  5,  comma  3-bis,  un  permesso  per  assistenza           minore,  rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a quella           stabilita  dal  Tribunale  per  i minorenni. Il permesso di           soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma non           puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.              7.   La   domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento           familiare,   corredata  della  documentazione  relativa  ai           requisiti  di  cui al comma 3, e' presentata allo sportello           unico   per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio           territoriale  del governo competente per il luogo di dimora           del  richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata           con  timbro  datario  e sigla del dipendente incaricato del           ricevimento.  L'ufficio, acquisito dalla questura il parere           sulla  insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello           straniero  nel  territorio  nazionale,  di  cui all'art. 4,           comma  3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza dei           requisiti  di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero           un  provvedimento  di diniego dello stesso. Il rilascio del           visto  nei  confronti  del  familiare per il quale e' stato           rilasciato   il   predetto   nulla   osta   e'  subordinato           all'effettivo   accertamento  dell'autenticita',  da  parte           dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione           comprovante  i  presupposti  di parentela, coniugio, minore           eta' o stato di salute.              8.  Il  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare  e'           rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.              9.   La   richiesta  di  ricongiungimento  familiare  e'           respinta  se  e'  accertato  che il matrimonio o l'adozione           hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire           all'interessato  di  entrare  o  soggiornare nel territorio           dello Stato.              10.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente art. non si           applicano:               a)  quando  il  soggiornante  chiede  il riconoscimento           dello  status  di  rifugiato e la sua domanda non e' ancora           stata oggetto di una decisione definitiva;               b)   agli   stranieri   destinatari   delle  misure  di           protezione   temporanea,  disposte  ai  sensi  del  decreto           legislativo  7  aprile  2003, n. 85, ovvero delle misure di           cui all'art. 20;               c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».              -  Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n. 231           recante  «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente           la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario a           scopo  di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e           di  finanziamento  del  terrorismo  nonche' della direttiva           2006/70/CE  che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato           nella   Gazzetta   Ufficiale  14  dicembre  2007,  n.  290,           supplemento ordinario.              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  4,  del           decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito, con           modificazioni,  dalla  legge 31 luglio 2005, n. 155 recante           «Misure   urgenti   per   il   contrasto   del   terrorismo           internazionale«  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1°           agosto 2005, n. 177):              «4.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto           con  il  Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per           l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Garante per la           protezione  dei dati personali, da adottarsi entro quindici           giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di           conversione  del presente decreto, sono stabilite le misure           che  il  titolare  o  il  gestore di un esercizio in cui si           svolgono  le  attivita'  di  cui  al  comma  1 e' tenuto ad           osservare  per il monitoraggio delle operazioni dell'utente           e  per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a           quanto  previsto  dal  comma  1 dell'art. 122 e dal comma 3           dell'art.  123  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.           196,  nonche'  le misure di preventiva acquisizione di dati           anagrafici  riportati  su  un  documento  di  identita' dei           soggetti  che  utilizzano postazioni pubbliche non vigilate           per  comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad           Internet utilizzando tecnologia senza fili.».              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto           legislativo  25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione           delle  disposizioni  in materia di riciclaggio dei capitali           di    provenienza   illecita   ed   attivita'   finanziarie           particolarmente  suscettibili  di  utilizzazione  a fini di           riciclaggio,  a  norma  dell'art. 15 della legge 6 febbraio           1996, n. 52»:              «Art.   3  (Agenzia  in  attivita'  finanziaria).  -  1.           L'esercizio   professionale   nei  confronti  del  pubblico           dell'agenzia  in  attivita' finanziaria, indicata nell'art.           1,  comma  1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti           in un elenco istituito presso l'UIC.              2.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della           programmazione economica, con regolamento, adottato sentito           l'UIC,  specifica  il  contenuto dell'attivita' indicata al           comma  1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo           svolgimento  di  altre  attivita' professionali, prevede in           quali  circostanze  ricorra  l'esercizio  nei confronti del           pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio della           Repubblica   da   parte  di  soggetti  aventi  sede  legale           all'estero.              3.   L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco  quando           ricorrono le condizioni seguenti:               a) per le persone fisiche:                1)  cittadinanza  italiana  o di uno Stato dell'Unione           europea  ovvero  di  Stato  diverso secondo le disposizioni           dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;                2) domicilio nel territorio della Repubblica;                3)   diploma   di  scuola  media  superiore  o  titolo           equipollente a tutti gli effetti di legge;                4)  possesso  dei  requisiti di onorabilita' stabiliti           nel  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 109 del testo           unico bancario;               b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:                1)  previsione  nell'oggetto sociale dello svolgimento           dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;                2)  i  partecipanti  al  capitale  e  i  soggetti  che           svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo           abbiano   i   requisiti   di   onorabilita'  stabiliti  nei           regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli           108 e 109 del testo unico bancario;                3)  la  sede  legale  e  la  sede amministrativa siano           situate nel territorio della Repubblica;                4)  siano  rispettati  i  requisiti  patrimoniali e di           forma  giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del           bilancio  e  della programmazione economica con regolamento           adottato su proposta dell'UIC.              4.  Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in           capo  ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del           comma  3,  si  applicano  gli articoli 108, comma 3, e 109,           comma 2, del testo unico bancario.              5.  I  soggetti  indicati  nella  lettera b) del comma 3           svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite           di persone fisiche iscritte nell'elenco.              6.  L'UIC  esercita  il  controllo sui soggetti iscritti           nell'elenco  per verificare l'osservanza delle disposizioni           del  presente  decreto.  A  tal  fine,  puo'  richiedere la           comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e           documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',           chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di polizia           valutaria della Guardia di finanza.              7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i  termini  per           l'iscrizione  nell'elenco,  nonche' le forme di pubblicita'           dell'elenco stesso.              8.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della           programmazione  economica, su proposta dell'UIC, dispone la           cancellazione  dall'elenco per gravi violazioni di norme di           legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle           disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso. Il Ministro del           tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,           sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione           cautelare dall'elenco.».              -  Si  riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 5, 6,           9,  14,  19,  22,  27e 32 del decreto legislativo 25 luglio           1998,  n.  286 (per l'argomento si vedano le note riportate           al  comma  14 del presente articolo), cosi' come modificati           dalla presente legge:              «Art.   4  (Ingresso  nel  territorio  dello  Stato).  -           Omissis.              3.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui all'art. 3,           comma  4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con           l'adesione  a specifici accordi internazionali, consentira'           l'ingresso   nel  proprio  territorio  allo  straniero  che           dimostri  di  essere  in  possesso di idonea documentazione           atta  a  confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,           nonche'   la   disponibilita'   di   mezzi  di  sussistenza           sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione           per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per           il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza           sono  definiti  con apposita direttiva emanata dal Ministro           dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento           di  programmazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1. Non e'           ammesso  in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi tali           requisiti  o  che sia considerato una minaccia per l'ordine           pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con           i   quali   l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la           soppressione  dei  controlli  alle  frontiere  interne e la           libera circolazione delle persone o che risulti condannato,           anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata           a  seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi           dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per reati           previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di           procedura    penale   ovvero   per   reati   inerenti   gli           stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento           dell'immigrazione     clandestina    verso    l'Italia    e           dell'emigrazione  clandestina dall'Italia verso altri Stati           o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare           alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione           o  di  minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce           l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con           sentenza  irrevocabile,  per  uno  dei reati previste dalle           disposizioni  del  Titolo  III, capo III, Sezione II, della           legge  22  aprile  1941,  n.  633, relativi alla tutela del           diritto  di  autore,  e degli articoli 473 e 474 del codice           penale.   Lo   straniero  per  il  quale  e'  richiesto  il           ricongiungimento  familiare,  ai sensi dell'art. 29, non e'           ammesso  in Italia quando rappresenti una minaccia concreta           e  attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato           o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto           accordi  per  la  soppressione dei controlli alle frontiere           interne e la libera circolazione delle persone.              Omissis.».              «Art.   5   (Permesso   di   soggiorno).  -  1.  Possono           soggiornare   nel  territorio  dello  Stato  gli  stranieri           entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti           di   carta   di   soggiorno  o  di  permesso  di  soggiorno           rilasciati,  e  in corso di validita', a norma del presente           testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di           soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente           autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei           limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.              2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve  essere richiesto,           secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di           attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero           si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel           territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'           previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.           Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali           modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per           motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione           in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro           di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,           istituti civili e religiosi e altre convivenze              2-bis.   Lo   straniero  che  richiede  il  permesso  di           soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.              2-ter.  La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del           permesso  di  soggiorno  e'  sottoposta al versamento di un           contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e           un   massimo   di   200   euro  con  decreto  del  Ministro           dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro           dell'interno,  che  stabilisce  altresi'  le  modalita' del           versamento   nonche'   le  modalita'  di  attuazione  della           disposizione  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non e'           richiesto  il  versamento del contributo per il rilascio ed           il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per           richiesta  di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi           umanitari;              3.  La  durata  del permesso di soggiorno non rilasciato           per   motivi   di  lavoro  e'  quella  prevista  dal  visto           d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o           in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni           internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque           essere:               a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;               b) [soppressa];               c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di           un   corso   per   studio   o  per  formazione  debitamente           certificata;    il   permesso   e'   tuttavia   rinnovabile           annualmente nel caso di corsi pluriennali;               d) [soppressa];               e)    superiore    alle   necessita'   specificatamente           documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo           unico o dal regolamento di attuazione.              3-bis.  Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'           rilasciato   a  seguito  della  stipula  del  contratto  di           soggiorno  per  lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del           relativo   permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'  quella           prevista  dal  contratto  di  soggiorno e comunque non puo'           superare:               a)  in  relazione  ad  uno  o  piu' contratti di lavoro           stagionale, la durata complessiva di nove mesi;               b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a           tempo determinato, la durata di un anno;               c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a           tempo indeterminato, la durata di due anni.              3-ter.  Allo  straniero che dimostri di essere venuto in           Italia  almeno  due  anni  di  seguito  per prestare lavoro           stagionale  puo'  essere  rilasciato,  qualora si tratti di           impieghi   ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a  tale           titolo,  fino  a  tre  annualita',  per la durata temporale           annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due anni           precedenti  con un solo provvedimento. Il relativo visto di           ingresso  e'  rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato           immediatamente  nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi le           disposizioni del presente testo unico.              3-quater.  Possono  inoltre  soggiornare  nel territorio           dello  Stato  gli stranieri muniti di permesso di soggiorno           per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della           certificazione  della competente rappresentanza diplomatica           o   consolare  italiana  della  sussistenza  dei  requisiti           previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso           di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un           periodo di due anni.              3-quinquies.  La  rappresentanza diplomatica o consolare           italiana  che  rilascia  il visto di ingresso per motivi di           lavoro,  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il           visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5           dell'art.  26, ne da' comunicazione anche in via telematica           al  Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per           l'inserimento  nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.           22    entro    trenta    giorni   dal   ricevimento   della           documentazione.  Uguale  comunicazione e' data al Ministero           dell'interno  per  i visti di ingresso per ricongiungimento           familiare  di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni dal           ricevimento della documentazione.              3-sexies.  Nei  casi  di  ricongiungimento familiare, ai           sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non           puo' essere superiore a due anni.              4.  Il  rinnovo  del  permesso di soggiorno e' richiesto           dallo  straniero al questore della provincia in cui dimora,           almeno   sessanta   giorni  prima  della  scadenza,  ed  e'           sottoposto  alla  verifica delle condizioni previste per il           rilascio  e  delle diverse condizioni previste dal presente           testo  unico.  Fatti  salvi  i diversi termini previsti dal           presente  testo  unico  e dal regolamento di attuazione, il           permesso  di  soggiorno  e'  rinnovato  per  una durata non           superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.              4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso           di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.              5.  Il  permesso  di  soggiorno  o  il  suo rinnovo sono           rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato           rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a           mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno           nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto           dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti           nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si           tratti    di    irregolarita'    amministrative   sanabili.           Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di           revoca  o  di  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno           dello   straniero   che   ha   esercitato   il  diritto  al           ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare           ricongiunto,  ai  sensi  dell'art. 29, si tiene anche conto           della  natura  e  della  effettivita' dei vincoli familiari           dell'interessato  e  dell'esistenza  di  legami familiari e           sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo           straniero  gia'  presente  sul  territorio nazionale, anche           della  durata  del  suo  soggiorno  nel medesimo territorio           nazionale.              5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per           l'ordine  pubblico  e la sicurezza dello Stato o di uno dei           Paesi  con  i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per           la  soppressione  dei controlli alle frontiere interne e la           libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del           provvedimento  di  revoca  o  di  diniego  di  rinnovo  del           permesso  di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto           anche  di  eventuali  condanne  per  i reati previsti dagli           articoli  380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del           codice  di  procedura  penale,  ovvero  per  i reati di cui           all'art. 12, commi 1 e 3.              5-ter.  Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato           quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.           29, comma 1-ter.              6.  Il  rifiuto  o  la  revoca del permesso di soggiorno           possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni           o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando           lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno           applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che           ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere           umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o           internazionali dello Stato italiano.              7.  Gli  stranieri  muniti  del  permesso di soggiorno o           titolo  equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato           appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in           Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al           questore  con le modalita' e nei t </pr