• Normativa
  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2009
Legge 15 luglio 2009 n.94

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA).

 

 

Articolo 3, comma 14 (Decoro delle strade)

La norma introduce nel titolo II, capo I, del Codice della Strada l’articolo 34-bis dove si viene a stabilire che chiunque “insozza” le pubbliche strade gettando rifiuti o altri oggetti dai veicoli in sosta o in movimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

 

 

Articolo 3, comma 16, 17 e 18 (Occupazione di suolo pubblico)

La norma assegna nuovi poteri ai sindaci e ai prefetti nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico espressamente previsti dall’art. 633 c.p. e dall’art. 20 Codice della Strada.

In particolare:

 

il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;

 

in caso di occupazione a fini di commercio è anche prevista la trasmissione del verbale di accertamento, da parte dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni tributarie;

 

tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

 

 

Articolo 3, comma 45 e 46 (Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

La norma apporta modifiche all’art. 186, comma 2, lett. c) e all’art. 187, comma 1, del Codice della Strada.

Si viene, infatti, a stabilire che:

 

in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente è raddoppiata;

 

le stesse disposizioni si applicano anche in caso di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

 

 

Articolo 3, comma 47 (Confisca amministrativa dei veicoli).

La norma modifica l’art. 193 Codice della Strada introducendo il comma 4 bis dove si viene a stabilire che:

 

è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti;

 

nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

 

 

Articolo 3, comma 48 (Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e sanzioni accessorie).

La norma introduce nel titolo VI, capo I, sez. II, del Codice della Strada, l’art. 219 bis, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

In particolare, si viene a stabilire che:

 

nei casi in cui è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (di cui all’art. 116, comma 1 bis e 1 ter), le sanzioni amministrative accessorie di cui sopra si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure di cui agli artt. 216, 218 e 219 Codice della Strada;

 

in caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi articoli;

 

se il conducente è persona munita di patente di guida sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente, anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida ;in questi casi si applicano anche le disposizioni sulla patente a punti;

 

quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 1 ter e comma 2

 

 

Articolo 3, comma 49 (Requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori).

La norma apporta modifiche all’art. 116, comma 1 quater, Codice della Strada stabilendo, nella sostanza, che fino al 30 settembre 2009 la certificazione dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori (che sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale) potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

 

 

Articolo 3, comma 50 e 51 (Guida sotto l’effetto di stupefacenti).

La norma modifica gli artt. 75, comma 1 e 75 bis del DPR 309/1990 (T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope).

In particolare:

 

nell’art. 75 è stato prolungato, da uno a tre anni, il termine di sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (nonché il divieto di conseguirli) in caso di illecita importazione, esportazione, acquisto o detenzione di stupefacenti;

 

nell’art. 75 bis viene introdotto il comma 1 bis in cui si stabilisce che (in caso di illecita importazione, esportazione, acquisto o detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica) la durata massima della misura di sicurezza di cui al comma 1, lett. f (divieto di guidare veicoli a motore) è prolungato fino a quattro anni.

 

 

Articolo 3, comma 52 e 53 (Patente di guida, requisiti morali).

La norma sostituisce l’articolo 120 Codice della Strada in tema di requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e modifica l’art. 117, comma 2 bis (limitazioni nella guida).

In particolare:

 

1. all’art. 120 si viene a stabilire che, salvo provvedimenti riabilitativi, non possono conseguire la patente di guida, il certificato professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori:

·      i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

·      le persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ad accezione dell’allontanamento da un Comune con foglio di via obbligatorio;

·      le persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 575/1965, (Disposizioni contro la mafia);

·      le persone condannate per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

·      i soggetti destinatari del divieto di conseguire la patente, di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del DPR 309/1990.

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), DPR n. 309/1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 dell’art. 120 Codice della Strada intervengono in data successiva al rilascio, il Prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

 

La persona alla quale è stata revocata la patente non può conseguirla prima di 3 anni.

La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui sopra.

 

Avverso i provvedimenti di revoca o di diniego della patente è ammesso ricorso al Ministro dell’interno il quale decide entro 60 giorni di concerto con il Ministero delle infrastrutture.

 

Con decreto del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, verranno individuate le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

 

Tale collegamento dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida.

 

Chiunque rilasci titoli abilitativi alla guida a soggetti che non hanno i requisiti morali prescritti dalla legge (o prima che sia trascorso il termine di tre anni da un provvedimento di revoca) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.

 

2. All’art. 117, comma 2 bis si viene, invece, a stabilire il divieto di guidare veicoli di potenza superiore a 50 kwt, per tre anni dal rilascio della patente di guida, per tutte quelle persone che sono state sottoposte alla sanzione amministrativa di cui all’art. 75, comma 1 lett. a) DPR 309/1990 (sospensione o divieto di conseguire la patente).

 

 

Articolo 3, comma 54 e 55 (Guida di notte in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti - Destinazione dei proventi al Fondo contro l’incidentalità notturna)

La norma apporta varie modifiche al Codice della Strada.

In particolare:

 

1. All’articolo 186, dopo il comma 2 quinquies sono inseriti altri tre comma in cui si viene, sostanzialmente, a stabilire che:

 

l’ammenda prevista per chi guida in stato di ebbrezza è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7;

le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante della guida di notte in stato di ebbrezza non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante di reato commesso dopo le 22 e prima delle 7;

 

una quota pari al 20% dell’ammenda irrogata con sentenza di condanna che abbia ritenuto sussistente l’aggravante di cui sopra è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.

 

2. All’art. 187, dopo il comma 1 ter è inserito un altro comma in cui si viene a stabilire che:

 

l’ammenda prevista per la guida in stato di alterazione psico-fisica per effetto di stupefacenti è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7;

 

anche in questo caso le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante della guida di notte sotto l’effetto degli stupefacenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa;

 

le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante di reato commesso dopo le 22 e prima delle 7.

 

3. All’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis dove si viene a stabilire che:

 

le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (comma 19 e 20) e 178  sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le 22 o prima delle 7;

 

l’incremento della sanzione è destinato ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti della Polizia o da funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie e delle tranvie in concessione.

 

 

Articolo 3, comma 57 e 58 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada).

La norma, che modifica l’art. 208, comma 2 lett. a) Codice della Strada e l’art. 393, comma 3 D.P.R. n. 495/1992 (Reg. att. C.d.S.), stabilisce che una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada sia destinata all’assistenza e previdenza del personale della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all’entità dell’ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi.

 

 

Articolo 3, comma 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 (Pene pecuniarie).

La norma contempla la rivalutazione dell’entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla L. 689/1981 nonché la delega al Governo per l’adeguamento complessivo di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie.