- Atti preparatori
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro degli operatori
Senato della Repubblica
Disegno di legge S 1001
d'iniziativa del senatore DESSÌ
Disposizioni in materia di trasporto su strada delle merci per il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro degli operatori
Onorevoli Senatori. – Da tempo la legislazione europea si prefigge di migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti nel settore dell'autotrasporto merci su strada, nonché la sicurezza stradale in generale. In proposito, assumono particolare rilievo le disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, sancite dal regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, recante regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
Secondo quanto riportato dal considerando n. 19 del citato regolamento, nell'interesse della sicurezza stradale, per una migliore osservanza delle disposizioni in materia e in considerazione dell'aumento del volume di traffico, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate.
Il presente disegno di legge, composto da 3 articoli, si muove lungo questa direttrice. L'articolo 1 sancisce l'obiettivo generale della proposta, ossia accrescere la sicurezza stradale, dando concreta applicazione all'articolo 7 del citato regolamento n. 561/2006/CE. A tal fine, il successivo articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta dedicate agli autotrasportatori, tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti concessionari di autostrade. Il decreto dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 dell'articolo 2 illustra nel dettaglio il contenuto di detto Piano che, in particolare, prevede nelle aree dedicate la presenza di:
a) stalli custoditi;
b) assistenza tecnica specifica;
c) ampliamento delle superfici di piazzale dedicate al parcheggio dei mezzi pesanti;
d) ampliamento dei servizi Hi Point-Information Point e WiFigratis;
e) ampliamento dei servizi di rifornimento self-service e di ristoro, in particolare nell'orario notturno.
Il comma 3 introduce ulteriori caratteristiche tecniche relative al Piano, quali l'aggiornamento quinquennale e la possibilità di revisione straordinaria, su richiesta motivata del concessionario o del concedente, in caso di eventi straordinari, cause di forza maggiore o di fatto di terzo.
L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è volta a favorire il trasporto su strada delle merci e a garantire il miglioramento della sicurezza stradale in generale e delle condizioni di lavoro degli operatori del settore, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Art. 2.
(Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta per autotrasportatori)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti gli enti concessionari di autostrade di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione delle aree di sosta dedicate agli autotrasportatori, di seguito denominato «?Piano?».
2. Il Piano, finalizzato ad integrare la rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, prevede, in particolare:
a) la predisposizione di stalli custoditi;
b) la presenza di assistenza tecnica specifica;
c) l'ampliamento delle superfici di piazzale dedicate al parcheggio dei mezzi pesanti;
d) l'ampliamento dei servizi Hi-Point-Information Point e WiFi gratis;
e) l'ampliamento dei servizi di rifornimento self-service e di ristoro, in particolare nell'orario notturno.
3. Il Piano è aggiornato con periodicità quinquennale e può essere sottoposto a revisione straordinaria, su richiesta motivata del concessionario o del concedente, in caso di eventi straordinari, cause di forza maggiore o per fatto di terzo.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Documenti allegati
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