- Atti preparatori
- Economia dei trasporti e della mobilità, Urbanistica, territorio e infrastrutture, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Disposizioni in tema di intermodalità
Senato della Repubblica
Disegno di legge n. S 1185
DISEGNO DI LEGGE N. 1185
d'iniziativa dei deputati VELO, META, MARIANI, TULLO, BARGERO, BIFFONI, CARDINALE, D'INCECCO, Marco DI MAIO, FIANO, LENZI, LODOLINI, MARCHI, MAZZOLI, BASSO e FABBRI
(V. Stampato Camera n. 730)
approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2013
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 2013
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonchè le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;
c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;
d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici di media e lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica;
e) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica;
f) prevedere gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonchè ogni altra informazione rilevante.
3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per «piattaforma logistica territoriale», il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti in un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
b) per «interporto», un complesso organico di strutture e servizi integrati, di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale e finalizzati al passaggio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
c) per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
d) per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.
Art. 2.
(Programmazione delle strutture)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali;
c) alla ricognizione degli interporti in corso di realizzazione;
d) alla ricognizione delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'elaborazione del Piano di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonchè all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Requisiti delle strutture)
1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) in via prioritaria, recupero e riutilizzazione di strutture preesistenti e, in ogni caso, individuazione dei siti in aree già impermeabilizzate.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a quattordici coppie di treni per settimana;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
c) un servizio doganale;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci, attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonchè di risparmio energetico.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, all'archiviazione e alla trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti.
Art. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalitàe la logistica)
1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonchè della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;
b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.
2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, o loro delegati;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;
d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i sindaci e i presidenti delle autorità portuali dei territori interessati, nonchè i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali.
4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento con» sono inserite le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Natura della gestione degli interporti)
1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità dello Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonchè, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.
3. Agli interporti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti in forma di ente pubblico economico, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la loro natura giuridica.
Art. 6.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali)
1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera d), e del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasportoe stoccaggio delle merci pericolose)
1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
Art. 8.
(Disciplina urbanistica)
1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonchè quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 34 del citato testo unico, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al medesimo articolo 6.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonchè gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.
Documenti allegati
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