- Atti preparatori
- Mobilità persone con disabilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano

Disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta
Senato della Repubblica
Atto Senato n. S 210
Il disegno di legge S 210 è stato assegnato all'8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente il 26 gennaio 2023. L'esame non è ancora iniziato.
L'atto mira a garantire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico alle persone a mobilità ridotta.
DISEGNO DI LEGGE N. 210
d'iniziativa della senatrice PAITA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022
Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta
Onorevoli Senatori. — Il problema della tutela dei diritti delle persone a mobilità ridotta rappresenta una parte qualificante delle politiche di inclusione sociale che discendono naturalmente dallo spirito della Costituzione repubblicana. Ciò riguarda in maniera particolare, per la sua incidenza sulla quotidianità dei cittadini, la materia dei servizi pubblici nell'ambito dei trasporti: è precisa responsabilità del legislatore incentivare quanto più possibile l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico per le persone a mobilità ridotta, utilizzando a tale scopo anche la leva dell'incentivazione economica. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, stabilisce, all'articolo 20, l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci volte «?a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile?» e «?nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili?».
A tale finalità risponde il presente disegno di legge, che mira a introdurre, tra i criteri di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale tra le regioni a statuto ordinario, un nuovo criterio commisurato alla capacità dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nell'ambito della singola regione a statuto ordinario di garantire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico alle persone a mobilità ridotta. La modifica costituisce, pertanto, un incentivo ad investire su tale specifico elemento di qualità e accessibilità, che incide direttamente sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta. L'articolo 1 prevede infatti – tramite l'inserimento di una lettera b-bis) all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – che una quota, pari al 5 per cento dell'importo del Fondo, sia ripartita sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone, in rapporto al totale dei posti offerti, rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene comunque secondo le percentuali per il riparto della quota residua del Fondo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti disponibili accessibili per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile. L'articolo 2 introduce l'obbligo per i siti internet e le applicazioni elettroniche (APP), che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, di indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«?b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244?»;
b) alla lettera c), le parole: «?lettere a) e b)?» sono sostituite dalle seguenti: «?lettere a), b) e b-bis)?».
Art. 2.
(Percorsi del trasporto pubblico locale)
1. I siti internet e le applicazioni elettroniche, che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Documenti allegati
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