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Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane
Senato della Repubblica
Atto S 1636
d'iniziativa dei senatori NENCINI, VONO e SBROLLINI
Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane
Onorevoli Senatori. – L'Italia conta su un patrimonio identitario fatto di meraviglie nate dalla complessità.
Le sovrapposizioni, gli scontri, gli scambi avvenuti tra identità, storie e popoli sono stati i veri e potenti catalizzatori della bellezza italiana. È in questo processo di scambio, rivendicazione e mediazione che è nato ed è cresciuto un sistema conservativo sì profondamente radicato nelle singole località, eppure in grado di evocare un universo simbolico specificamente nazional-patriottico. Nei beni d'arte e di antichità, nei documenti e monumenti del passato, l'identità molteplice della penisola si esprimeva richiamando la peculiarità delle singole vicende urbane e, al contempo, la specificità d'un senso di appartenenza comune e condiviso.
Il duplice significato del patrimonio culturale diveniva così una caratteristica che nei decenni successivi sarebbe maturata, finendo con l'accrescere il valore locale di beni inscritti nell'ampio orizzonte di una patria condivisa.
Le specifiche identità locali più o meno estese, perciò, non hanno rappresentato l'ostacolo, ma piuttosto il motore dello sviluppo di un patrimonio, le cui ricchezza e varietà sono riconosciute nel mondo. Principali protagoniste nella formazione di questo patrimonio sono state le regioni storiche, quelle entità territoriali e culturali formatesi tra l'epoca antica ed il Rinascimento, spesso di piccole dimensioni ma di grande peso, che hanno dato forma alla specifica geografia identitaria italiana.
Ritagliate all'interno delle venti macroregioni amministrative che oggi vanno a suddividere con precisi confini il territorio nazionale, le regioni storiche sono vere e proprie unità caratterizzate, ognuna di esse, da un'omogeneità non solo delle vicende e del paesaggio, ma di riferimenti culturali ed artistici, delle tradizioni, dello stile di vita.
Oggi riscoprire l'ingente patrimonio materiale e immateriale delle regioni storiche italiane significa proporre un «?prodotto?» culturale, artistico e turistico inedito ed originale, di grande levatura e capacità di coinvolgimento nazionale ed internazionale.
La presenza di un'offerta culturale capillare ed articolata rappresenta un fattore in grado sia di favorire il pluralismo e la crescita culturale, sia di facilitare la coesione sociale; ed è anche una condizione utile nel contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e soprattutto allo sviluppo economico del territorio. Non a caso, negli ultimi decenni, l'impatto culturale, sociale ed economico associato al processo di valorizzazione delle risorse culturali, materiali e immateriali, ha assunto un'importanza crescente e viene oramai considerato tra gli obiettivi espliciti delle politiche di sviluppo.
Le regioni storiche presenti in Italia, considerando solo quelle più conosciute e con i tratti identitari meglio definiti ed estesi, sono diverse decine, presenti dall'arco alpino fino al Meridione e alle isole. Esse, nella loro straordinaria varietà di forme e contenuti, creano un mosaico di proposte turistiche antico e al contempo nuovissimo, in sintonia con le più recenti tendenze dell'esperienza turistica.
Tuttavia, non esiste in Italia un'organizzazione associativa, un circuito che metta efficacemente e modernamente a sistema tale patrimonio, a dispetto della sua notevole consistenza, della sua elevata attrattività dal punto di vista turistico e della capacità di concorrere al rafforzamento dei fattori identitari della comunità.
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di istituire un gruppo di lavoro dedicato all'analisi della situazione e alla definizione delle basi per un coordinamento propedeutico alla creazione di una rete delle regioni storiche italiane al fine di valorizzarne le potenzialità, le esigenze e le esperienze, ma anche di sviluppare una proposta, un progetto fortemente innovativo.
Nel merito, l'articolo 1 spiega, appunto, la finalità del disegno di legge, ovvero individuare e successivamente valorizzare quelle entità territoriali dal valore storico-culturale in grado di rappresentare il grande patrimonio delle tradizioni del nostro Paese.
L'articolo 2 dispone gli obiettivi e gli strumenti per poter realizzare la finalità di cui all'articolo 1; nello specifico viene prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al quale sono chiamati a partecipare non solo due rappresentanti per ciascuno dei suddetti Ministeri, ma anche i rappresentanti delle regioni, dei comuni e delle associazioni storico-culturali delle diverse realtà. L'obiettivo di questo tavolo di lavoro è mettere in risalto, confrontare le varie esperienze di organizzazione culturale e sociale delle regioni storiche italiane con la prospettiva dell'istituzione di una vera e propria rete, nonché di redigere un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane quale elemento di base necessario per l'elaborazione di successivi strumenti di conoscenza e promozione della rete medesima. Inoltre, questo gruppo di studio ha lo scopo di individuare gli strumenti necessari alla promozione di un portale online finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico, anche ai fini promozione turistica.
L'articolo 3, infine, reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è finalizzata all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «?regioni storiche italiane?», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.
Art. 2.
(Obiettivi e strumenti)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 1.
2. Entro un anno dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro provvede:
a) all'individuazione e alla redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;
b) all'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;
c) all'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale online delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è finalizzata all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «?regioni storiche italiane?», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.
Art. 2.
(Obiettivi e strumenti)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 1.
2. Entro un anno dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro provvede:
a) all'individuazione e alla redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;
b) all'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;
c) all'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale online delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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