- Atti preparatori
- Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta a casco, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Illeciti penali
- Dott.ssa Maristella Giuliano

Disposizioni per l'istituzione di osservatori regionali sulla sicurezza stradale
Senato della Repubblica
Atto Senato n. 212
L'atto 212, presentato al Senato il 21 ottobre 2022, è stato assegnato 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente il 26 gennaio 2023. L'esame non è ancora iniziato.
Si riporta il testo del disegno di legge
DISEGNO DI LEGGE n.212
d'iniziativa della senatrice PAITA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022
Disposizioni per l'istituzione di osservatori regionali sulla sicurezza stradale
Onorevoli Senatori. – La legge 23 marzo 2016, n. 41, meglio conosciuta come la legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale, richiede l'approvazione di ulteriori interventi normativi urgenti affinché sia garantita pienamente la sicurezza stradale. Infatti, poiché non vi può essere sicurezza stradale senza la dovuta prevenzione, è fondamentale che, sempre ai fini della prevenzione, ogni regione si doti di un osservatorio sulla sicurezza stradale, analogo a quelli attualmente già esistenti sul territorio nazionale. A tal fine la proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare alla creazione in ciascuna regione di un osservatorio sulla sicurezza stradale. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse verranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.
2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Documenti allegati
- Atto_Senato_212.pdf 179 KB