• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi

Deliberazione Ministero dei trasporti
7 maggio 2008

 

MINISTERO DEI TRASPORTI


DELIBERAZIONE 7 maggio 2008

Disposizioni   relative   alla   riduzione   compensata  dei  pedaggi
autostradali  per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso
della  quota  pedaggio  posta  a carico degli autotrasportatori per i
transiti deviati obbligatoriamente. (Deliberazione n. 9/08).
                        
IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
 
  Riunitosi nella seduta del 7 maggio 2008;
  Visto  l'art.  2,  comma 3,  del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,  convertito  nella  legge  n.  40/1999,  che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.  488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;   Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da Euro 46.481.121,00 a Euro 67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di 10.329.138 euro;
  Visto  l'art. 2, comma 225 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il  quale  stabilisce  che  «per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3  del  decreto  legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  relativi all'anno 2007, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008»;
  Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2007 a Euro 107.467.017,00;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  dei trasporti prot. DM71T, del 29 maggio  2007,  relativa  all'utilizzo  delle  risorse assegnate al Comitato centrale;
  Considerato  che,  ai  fini  della  sicurezza  e  della  protezione ambientale,  si  rende  necessaria  la  scelta di veicoli sempre piu' ecologici,   da  ammettere  alle  riduzioni  compensate  dei  pedaggi autostradali;
  Considerato   che  con  la  predetta  direttiva  del  Ministro  dei Trasporti,  si  e'  ravvisata  l'opportunita'  di  far  luogo  ad una rimodulazione  delle  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali, che  favorisca  l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro  0  ed  Euro  1,  e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto;
  Vista  la delibera n. 08/2008 con la quale il Comitato centrale per l'albo   degli   autotrasportatori,   per  realizzare  interventi  di riduzione  dei  pedaggi  autostradali  in  favore  delle  imprese  di autotrasporto  per  l'anno  2007,  ha  disposto  l'utilizzo  del  90% dell'importo  di  Euro  107.467.017,00  di cui alla legge n. 229/2000 come   incrementato   ai   sensi   dell'art.  16  del  decreto  legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 2, comma 225 della legge n. 244 del  24 dicembre  2007,  oltre  agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 08/2008;
  Visto  che,  in  applicazione dell'art. 1, comma 507 della legge n. 296/2006,   i  fondi  disponibili  sono  stati  stralciati  per  euro 9.738.099,24,  e  non  e' stata accolta dal Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di ripristino degli stessi;   Ritenuto   che   tale   riduzione   debba   considerarsi   riferita all'ammontare  complessivo  dello  stanziamento di bilancio dell'anno 2007  di  Euro 127.467.017,00, di cui euro 50.000.000, destinati agli interventi di cui all'art. 2 del decreto legge n. 451/1998 per l'anno 2006,   e  che,  pertanto,  la  stessa  grava  pro  quota  (per  Euro 5.326.423,78)  anche  sulle  somme  disponibili  per  il rimborso dei pedaggi 2007;
  Considerato  che,  di  conseguenza,  le  risorse disponibili per il rimborso  dei pedaggi 2007, risultano ridotte ad Euro 96.720.315,30 - Euro 5.326.423,78, pari ad Euro 91.393.891,52;   Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei suddetti provvedimenti, risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  Euro 91.393.891,52,  dal  quale  andra'  detratta la somma che il Comitato centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente preventivarsi in Euro 170.000,00;
  Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo  di  calcolo  del  fatturato  rilevante  per  le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che puo' indicativamente stimarsi in Euro 6.000.000;
  Considerato,    quindi,   che   per   favorire   l'utilizzo   delle infrastrutture   autostradali  da  parte  delle  imprese  italiane  e comunitarie  di  autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di  Euro 85.223.891,52, salvo ulteriori somme che dovessero residuare dal  sopra  indicato ammontare di Euro 6.170.000,00, preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
  Considerato  che in conformita' al dettato degli articoli 2 e 7 del decreto    legislativo    7 marzo    2005,    n.    82   (cd   codice dell'amministrazione  digitale, su Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.  116,  supplemento ordinario n 93,) il Comitato centrale ha deciso di  adeguarsi  ai  nuovi  standards  previsti  per  la diffusione del processo    di   e-governement   nei   rapporti   tra   la   Pubblica amministrazione  e  l'utenza,  prescrivendo  l'adozione  della  firma digitale  sulle  domande  per  le  riduzioni  compensate  dei pedaggi autostradali e per i transiti deviati obbligatoriamente nel 2007;
  Considerato  che  l'utilizzo  della  firma digitale rende possibile l'invio  al  Comitato  centrale,  attraverso  il  suo  sito  internet www.alboautotrasporto.it,  delle  domande per le riduzioni compensate dei  pedaggi  autostradali  e  per  i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;
  Considerato  che,  in  virtu'  dell'opportunita' sopra descritta, a partire  dall'annualita'  2007 l'Albo degli autotrasportatori intende sostituire  la  spedizione  cartacea  delle  domande  adottata  nelle precedenti   annualita',   con  l'inoltro  telematico  da  effettuare direttamente sul sito internet www.alboautotrasporto.it;
  Considerato  che  l'invio  telematico  di  cui al precedente punto, rende  possibile  l'unificazione  in  un solo testo delle delibere cd quadro,   conto   terzi,   conto   proprio  e  sui  transiti  deviati obbligatoriamente;   Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi  dei  pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
  Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita' per  la  presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2007;
  Visto   che   deve   essere   destinato   il  10%  dell'importo  di Euro 107.467.017,00,  pari a Euro 10.746.701,7, alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione;   Considerato  quindi  che  ai  sensi  della  delibera n. 08/2008 del Comitato  centrale la somma disponibile per questi interventi ammonta ad Euro 10.154.876,84;
  Ritenuto che i gia' citati provvedimenti di contrazione delle spese del  Ministero  dei trasporti devono gravare in quota parte anche sul predetto importo di 10.746.701,47 in misura pari ad euro 591.824,86;   Considerato  che  con la stessa delibera n. 08/2008 e' stato deciso
di  utilizzare  parte di detto importo per interventi tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
  Visto  l'accordo  di programma del 19 giugno 2007, sottoscritto dal Ministero dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno  2007,  del  traffico  dalla SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo  compreso  tra  il 25 giugno 2007 e l'8 settembre 2007, dalle ore  19,00  alle ore 05,00, del transito dei veicoli a quattro o piu' assi  di  massa superiore a 7,5 ton, dalla SS16 Adriatica (nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli), alla corrispondente tratta autostradale della A14 compresa fra Pesaro e Termoli;   Visto  il  protocollo d'intesa del 14 giugno 2007, sottoscritto dal Ministero  dei  trasporti con gli enti interessati che, a partire dal 2 luglio  e  fino  al  17 settembre 2007, ha previsto il dirottamento obbligatorio  del  traffico  dei  mezzi  pesanti di massa complessiva superiore  a  7,5  ton,  dalla  S.S. 33 del Lago Maggiore (nel tratto compreso  tra  Arona  e  Baveno)  all'autostrada  A/26  nelle  tratte Gravellona Toce/Castelletto Ticino e Gravellona Toce/Borgomanero, nel doppio senso di marcia;
  Considerato  che in virtu' di tali accordi, e' stata posta a carico delle  imprese  di  autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti  dirottati  obbligatoriamente  su dette tratte autostradali, pari al 20%;
  Ritenendo  che detta quota di pedaggio vada rimborsata alle imprese di    autotrasporto,    utilizzando   parte   dei   fondi   pari   ad Euro 10.154.876,84,  resi disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 08/2008;
 
                              Delibera:
 
                              Titolo I
 
DISPOSIZIONI  COMUNI  ALLE  DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE
        IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO
 
  1. I  pedaggi  autostradali  per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori,  appartenenti  alle  classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi  di  autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui  ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a  partire  dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
  2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1,  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio  2007  fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.   Tale  ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi  ed  alle societa' consortili, definite nel successivo punto 4,  che  hanno  realizzato  almeno  il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al punto 6 della delibera
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa, consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le  singole  imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno  il  10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto raggruppamento  fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
  3. Le  predette  riduzioni  compensate sono concesse esclusivamente per  i  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante  fatturazione, e vengono  applicate  da  ciascuna  societa'  che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:    
 a) dalle  imprese  che, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso  dell'anno  2007, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
    b) alle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici  di  cui all'art.  26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle  societa'  consortili  costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo  I,  sez.  II  e  II-bis  del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  iscritti  al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2006 ovvero durante il 2007.
  Le  imprese,  le  cooperative,  i consorzi e le societa' consortili iscritte  all'Albo  nazionale dal 1° gennaio 2007, possono richiedere le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati  dopo  tale iscrizione;
    c) alle  imprese  di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai  raggruppamenti  aventi  sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che,  alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso dell'anno 2007, risultavano  titolari  di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;    
d) alle  imprese  ed  ai  raggruppamenti  aventi  sede  in Italia esercenti  attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data del  31 dicembre  2006,  risultavano  titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974,  nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese    dell'Unione    europea,    che   esercitano   l'attivita''di autotrasporto  in  conto  proprio.  Le  imprese,  le  cooperative,  i consorzi  e  le  societa' consortili titolari di licenza per il conto proprio  dal  1 gennaio  2007, possono richiedere le riduzioni di cui sopra  soltanto  per  i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.   5.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:     
a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3;
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
 
=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |                    4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |                    6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |                    8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |                   10,83%
oltre 2.582.284,00                         |                      13%
 
  6. L'ulteriore  riduzione  compensata  di cui al punto 2 e' pari al 10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al precedente  punto  5,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi notturni.
  7.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato  di  pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2007,  le  riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
  8. Nel  caso  l'ammontare  complessivo  delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del   coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo  stanziamento disponibile  e  la  somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi  diritto.  Analogamente  il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori  provvede  al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.   
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dal 1° luglio 2008 e fino  al  30 luglio 2008 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle  in  conto  proprio  aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,  provvedono a compilare ed a presentare   la   domanda   esclusivamente   in  via  telematica.  La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere   presenti   nella   sezione   dedicata  del  sito  internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinche' detta  compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.   
10.  Nella  domanda  per  il  conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati:
    a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
    c) sottoscrizione    da    parte   del   titolare,   ovvero   dal  rapresentante  legale  dell'azienda  o da un suo procuratore, con la procedura  della  firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della  presente  delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  196 del 30 giugno 2003, l'autore  autorizza il Comitato centrale e la Societa' autostrade per l'Italia  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  al  fine di consentire  la  lavorazione  delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;
    d) per  le  imprese  o  raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione  europea,  il  numero e la data di rilascio della licenza comunitaria  ottenuta  ai  sensi  del  Regolamento  CEE 881/1992, del  26 marzo  1992. A differenza delle precedenti annualita', non e' piu' richiesto  l'invio  al  Comitato  centrale della copia cartacea della predetta  licenza;  quest'ultima  dovra'  essere  spedita al medesimo Comitato,  soltanto  su  richiesta  e con le modalita' specificate da detto organismo.
  In  aggiunta  a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.
  11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli (ex quadri L-CT per le imprese in conto terzi, ed L-CP per le  imprese  in  conto  proprio),  l'istante,  negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun  mezzo  a  motore la targa, la classificazione ecologica  Euro  (esclusivamente  Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo  presente  la  normativa di riferimento riportata in allegato alla  presente  delibera)  ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2007. In alternativa all'inserimento   manuale   dei   suddetti   dati,   le  informazioni obbligatorie relative:
    al  prospetto  veicoli  (ex  quadro  L-CT per le imprese in conto terzi; L-CP per le imprese in conto proprio);
    ai  soci appartenenti a raggruppamenti (ex quadro D della domanda per  conto  terzi),  di  cui al successivo punto 22, lettera a) della delibera;
    ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie  che  esercitano  attivita' di trasporto in conto proprio (ex  quadri  E  ed  F  della  domanda  per  conto  terzi),  di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera; 
    ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di  licenza  per  il  trasporto  in conto proprio e/o comunitarie che eseguono  il  trasporto  in  conto  proprio  (ex  quadri H ed I della domanda  per  il  conto proprio), di cui al successivo punto 26 della delibera;
    potranno   essere   fornite   al  Comitato  Centrale  utilizzando l'apposita  applicazione  presente  nel  sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.
  12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che  per  il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
  13.  Terminata  la  compilazione  sul  sito  internet dell'Albo, la domanda,  a  pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato elettronico   dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante  legale dell'azienda  o  da  un  suo  procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi  dell'apposito  kit per la firma digitale (smart card o token usb)  distribuito  dai  certificatori  abilitati iscritti nell'elenco pubblico  previsto  dall'art.  29,  comma 1  del  decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc.). L'apposizione di questa   firma   con   le  modalita'  sopra  indicate,  determina  il completamento  della  domanda  che,  da  quel  momento, assume valore legale  con  le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.   14.   Il  pagamento  della  marca  da  bollo  va  eseguito  tramite bollettino  postale  sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine  della  compilazione  in  formato elettronico, l'impresa deve inserire  negli  appositi  campi  gli estremi del versamento (data di effettuazione  del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A tal  fine  l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da  non  inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.
  15.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2007,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.   16. Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate le riduzioni compensate   dei   pedaggi,   e'   calcolato  unicamente  sulla  base dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali effettuati  con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno 2007,  per  i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2008.
  17. Le   societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
 
                              Titolo II
 
DISPOSIZIONI  SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
                IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
 
  18. In  aggiunta  agli  elementi  indicati  al precedente punto 10, l'impresa  di  autotrasporto  per  conto  di terzi che intende fruire delle  riduzioni  compensate,  deve fornire le ulteriori informazioni indicate  nei  successivi  punti  da  19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione  di  una  di  queste  informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.   19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli  appositi  spazi  del  sito  internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' autostrade consiste in nove cifre;
    per  ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria   (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del  numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno  2007.  Tale  indicazione  dovra' avvenire con le modalita' indicate  nel  precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  20.  Le  imprese  iscritte  all'Albo  nel  corso  del  2007  devono indicare,  in  un'apposita  maschera,  se  tale  iscrizione sia stata ottenuta  ai  sensi  degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.   21.  Le  imprese  o  i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso  dell'anno  2007,  devono  indicare  in un'apposita maschera se trattasi  di  primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di una precedente licenza.   22.  I  raggruppamenti (cooperative, consorzi, societa' consortili) italiani  iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per  conto  di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  titolari  di  licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:
    a) i  raggruppamenti  formati  esclusivamente  da  soci  iscritti
all'albo  degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da  imprese  titolari  di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'Unione  europea,  devono  specificare nell'apposita maschera (ex quadro  D  del modello conto terzi), la denominazione, il numero e la data  di  iscrizione  all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie;
    b) i  raggruppamenti  tra  i  cui  soci  compaiano  anche imprese italiane  e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo (ex quadro C della delibera  conto  terzi),  la  parte  del  fatturato  autostradale del raggruppamento  ottenuta  con  i  viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende,  affinche'  venga  scorporato in sede di quantificazione del beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei  soci  italiani titolari di licenza  in  conto  proprio  o comunitari che esercitano attivita' di trasporto  in  conto  proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone  il  fatturato  in pedaggi maturato nel corso del 2007 (ex  quadri  E  ed F della modello conto terzi), sulla base del quale sara'  loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per  le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle  straniere  titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento e'  tenuto  a  fornire,  negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a) della delibera.
  23.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme associate  nel  corso dell'anno 2007, debbono presentare una distinta domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
 
                             Titolo III
 
DISPOSIZIONI  SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE
               IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO
 
  24.  In  aggiunta  agli  elementi  indicati al precedente punto 10, l'impresa  di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le  riduzioni  compensate,  deve  fornire  le  ulteriori informazioni indicate  nei  successivi  punti  25  e  26.  La  mancanza o l'errata indicazione  di  una  di  queste  informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
  25.  Le  imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli  appositi  spazi  del  sito  internet del Comitato centrale, le informazioni di seguito elencate:     numero  e  data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il richiedente;     societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' autostrade consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici indicati nella domanda;
    per  ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria   (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del  numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno  2007.  Tale  indicazione  dovra' avvenire con le modalita' indicate  nel  precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  26.  I  raggruppamenti  che  associano imprese italiane titolari di licenza  per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie che effettuano   il   trasporto   in   

 

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