• Normativa
  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per

decreto
30 luglio 2008

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 30 luglio 2008

 

Disposizioni   urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per

incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

 

   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni

urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per incrementare i

livelli  di  sicurezza  nella circolazione», convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;

  Visto  in  particolare  l'art.  6,  commi 2  e  4, del sopra citato

decreto-legge,  nel  quale  si  prevede  che il Ministro della salute

stabilisce,  con  proprio  decreto,  i  contenuti  delle  tabelle, da

esporre  nei  locali  ove  si  svolgono  spettacoli  o altre forme di

intrattenimento,  congiuntamente  alla  vendita e somministrazione di

bevande  alcoliche,  le  quali riproducono la descrizione dei sintomi

correlati  ai  diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria

alveolare  espirata  nonche'  le  quantita',  espresse  in centimetri

cubici,  delle  bevande  alcoliche  piu'  comuni  che  determinano il

superamento  del  tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza,

pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso

corporeo;

  Preso   atto   della   documentazione  prodotta  dalla  Commissione

costituita  presso  la Direzione generale della prevenzione sanitaria

con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;

  Preso   atto   delle   considerazioni   della   Commissione   circa

l'impossibilita'  di  stabilire  a  priori  la  precisa  quantita' di

bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla

base  del  solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da

altre  importanti  variabili  quali  ad  esempio  il  sesso,  l'eta',

l'eventuale  stato  di  digiuno,  il  contingente  stato  fisico  del

sog-getto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;

  Preso  atto  che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico

e'  funzione  delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun

individuo  e  che,  pertanto,  indicare  un  valore puntuale di tasso

alcolemico  in  corrispondenza  di  determinate  quantita'  di  alcol

assunte,   anche  tenendo  conto  di  alcune  delle  variabili  sopra

indicate,  puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una

guida sicura;

  Preso   atto  della  necessita',  rilevata  dalla  Commissione,  di

inserire  tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per

una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;

  Ritenuto  opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati

ai  diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative

alla   concentrazione   alcolemica  pari  a  «0»,  onde  sottolineare

adeguatamente  che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3

grammi  per  litro)  puo'  avere  effetti  concreti  sulla  guida, in

particolare per alcuni soggetti;

  Ritenuto  altresi'  che i contenuti proposti dalla Commissione sono

adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro

orientamento del cittadino;

  Considerato  che  l'utilizzo  delle tabelle di cui trattasi riveste

grande  importanza  per  la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in

particolare  degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare

i livelli di sicurezza nella circolazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  In  attuazione  dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.

117  convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge

2 ottobre  2007,  n.  160,  sono  approvati  i  contenuti di cui agli

allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.

  2.  I  contenuti  di  cui  agli  allegati  1 e 2 sono integralmente

riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto

2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della

legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali

nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste.

  3.   Nell'allegato   3  sono  riportate  ulteriori  indicazioni  di

riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

 

       

     

                               Art. 2.

  1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi

modalita'  e  in  qualsiasi  orario,  spettacoli  o  altre  forme  di

intrattenimento,    congiuntamente   all'attivita'   di   vendita   e

somministrazione   di  bevande  alcoliche,  di  cui  all'art.  6  del

decreto-legge   3 agosto  2007,  n.  117  convertito  in  legge,  con

modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  2 ottobre 2007, n. 160 si

adeguano alle disposizioni del presente decreto.

  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno

successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

  Il   presente   decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di

controllo.

    Roma, 30 luglio 2008

                                                 Il Ministro: Sacconi

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110

 

       

     

                                                             Allegati omissis

 

            

 

       

     

 

 

 

 

 

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