- Normativa
- Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
decreto
30 luglio 2008
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 luglio 2008
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;
Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato
decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute
stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da
esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di
bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi
correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria
alveolare espirata nonche' le quantita', espresse in centimetri
cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza,
pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso
corporeo;
Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione
costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria
con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;
Preso atto delle considerazioni della Commissione circa
l'impossibilita' di stabilire a priori la precisa quantita' di
bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla
base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da
altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'eta',
l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del
sog-getto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;
Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico
e' funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun
individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso
alcolemico in corrispondenza di determinate quantita' di alcol
assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra
indicate, puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una
guida sicura;
Preso atto della necessita', rilevata dalla Commissione, di
inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per
una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;
Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati
ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative
alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare
adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3
grammi per litro) puo' avere effetti concreti sulla guida, in
particolare per alcuni soggetti;
Ritenuto altresi' che i contenuti proposti dalla Commissione sono
adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro
orientamento del cittadino;
Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste
grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in
particolare degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli
allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente
riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto
2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali
nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste.
3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di
riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.
Art. 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi
modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e
somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si
adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di
controllo.
Roma, 30 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110
Allegati omissis
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