• Giurisprudenza
  • Arresto, fermata e sosta
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Divieto di sosta ed irregolarità della segnaletica orizzontale

Corte di Cassazione sez. VI civ.
12 gennaio 2012, n. 339

Infrazioni al Codice della Strada - Sosta nello spazio riservato a veicoli per persone invalide – Verbale di contestazione - Inesistenza o scarsa visibilità delle strisce delimitanti l’area di sosta – Opposizione al verbale di contestazione – Esistenza di segnaletica verticale – Art. 38 c.s., comma 2 – Prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali - Annullamento dell’atto sanzionatorio - Esclusione

 

Nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 158 c.s., comma 2 (sosta nello spazio riservato a veicoli per persone invalide), promosso per irregolarità della segnaletica orizzontale, l’inesistenza o la scarsa visibilità delle strisce delimitanti l’area di sosta non sono condizioni di per sé sufficienti per l’annullamento dell’atto sanzionatorio impugnato allorché risulti l’esistenza, in loco, della corrispondente segnaletica verticale di divieto le cui prescrizioni, ex art. 38 c.s., comma 2, prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.

FATTO E DIRITTO
1) I signori A. F. e G. L. si opponevano a un verbale di contestazione per violazione dell’art. 158 co. V Codice della strada, accertata dalla polizia municipale del Comune di Bassiano, in relazione a sosta “nello spazio riservato a veicoli per persone invalide”.
Sempre stando alla sentenza impugnata (pag. 2), deducevano, per quanto ancora interessa, la irregolarità delle strisce delimitanti l’area di sosta, apposte in violazione degli artt . 40 CdS e 149 reg. CdS.
Il giudice di pace di Sezze respingeva l’opposizione, che veniva però accolta dal tribunale di Latina, con sentenza del 6 ottobre 2009.
1.1) Il tribunale riteneva che la circostanza dedotta dagli opponenti non era stata oggetto di specifico accertamento nel provvedimento sanzionatorio e non era insita nella contestazione della violazione, sicché non poteva dirsi “coperta” dalla fede privilegiata che assiste i verbali di accertamento di infrazione stradale provenienti da pubblico ufficiale.
Rilevava che il Comune non aveva assolto in giudizio al relativo onere della prova.
2) Il Comune di Bassiano ha proposto ricorso per cassazione con unico complesso motivo, in cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. 21, 22 e 22 bis e 23 L. 689/81, art. 192 dpr 495/92 e art. 45 CdS.
Gli opponenti hanno resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Non sono state depositate memorie.
3) Il ricorso è fondato.
La relazione preliminare ha osservato quanto si riporta di seguito.
La contestazione della violazione del divieto di sosta in area vietata presuppone l’accertamento da parte del pubblico ufficiale del fatto che il veicolo trovavasi in sosta in luogo e condizioni preclusi dalla segnaletica esistente, poiché il pubblico ufficiale attesta un comportamento che implica
necessariamente tale situazione.
La fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale, insegnano le Sezioni Unite (Cass. SU 17355/09 pag. 7 dell’originale), di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, “giacché egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione”.
Le contestazioni delle parti “in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale” devono essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso. Ove tale procedimento non venga attivato, il verbale assume, anche nel giudizio di opposizione, valore di prova della violazione.
Nel caso di specie il tribunale di Latina, che si è riferito a più risalenti orientamenti giurisprudenziali, ha negletto tale insegnamento.
4) Sebbene tale profilo di ricorso possa risultare assorbente, giova osservare che anche il secondo profilo di ricorso appare fondato.
Trattasi del rilievo relativo alla esistenza in loco della segnaletica verticale che disponeva il divieto.
Orbene, il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per l’annullamento dell’atto sanzionatorio la sola irregolarità della segnaletica orizzontale.
Il giudizio è errato, in quanto costituisce falsa applicazione della normativa in materia di circolazione stradale: la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare se esistesse sul luogo la segnalazione verticale di divieto, poiché in tal caso, ai sensi dell’ art. 38 comma secondo CdS, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali avrebbe comunque tolto ogni dubbio circa la sussistenza del divieto non percepito dall’automobilista per la scarsa visibilità di quelli orizzontali.
Solo ove fosse risultata la mancanza del segnale verticale sarebbe stato possibile dar rilievo alla circostanza valorizzata in sentenza (irregolarità delle strisce delimitanti l’area di sosta, per scarsa o inesistente visibilità) .
5) Il Collegio condivide pienamente il contenuto, qui sostanzialmente riproposto, della relazione preliminare depositata ex art. 380 bis cpc e comunicata alle parti.
Ne consegue che il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 cpc, al rigetto dell’originaria opposizione, giacché essa si fondava solo su altra doglianza, che risulta già esaminata e definitivamente respinta
dal giudice di primo grado, poiché questi ebbe a rigettare l’opposizione.
Dalla sentenza d’appello la questione (relativa alla indecifrabilità della sottoscrizione del pubblico ufficiale che aveva elevato la contravvenzione), al di là della manifesta infondatezza di essa alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20686/05), non risulta infatti riproposta a in sede di gravame; neppure nel controricorso v’è cenno ad essa.
Va pertanto respinta l’opposizione proposta dai signori F. e L.
Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.
Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 450 di cui euro 50 per spese, euro 150 per diritti ed euro 250 per onorari; per il giudizio di appello, in euro 600, di cui euro 80 per spese, euro 120 per diritti ed euro 400 per onorari; per il giudizio di legittimità, in euro 600, di cui euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

 

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